Gioco
Edilizia
Abusi, sanzioni fino a 20mila euro
Ilaria Bonuccelli
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Cantiere messo sotto sequestro (foto d’archivio)Le cifre di riferimento sono quelle dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio
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LUCCA. Sanzioni da 516 a 20mila euro per gli abusi edilizi: così stabilisce il Comune in applicazione della legge regionale 1 del 2005 sull'urbanistica.
La differenza di importo delle sanzioni - come si legge della determina del 29 dicembre del dirigente del settore edilizia, l'architetto Lucia Dal Porto - è determinata dal fatto che l'abuso commesso abbia o meno aumentato il «valore venale» (di mercato) dell'immobile su cui sono stati realizzati gli interventi non autorizzati o difformi dai permessi rilasciati. Le sanzioni più basse - da 516 e 1032 euro - vengono applicate agli abusi che non aumentano il valore dell'immobile; quelle più alte sono riservate ai lavori che aumentano il valore dell'edificio.
Per stabilire il valore venale attuale degli immobili - «ovvero il valore che l'immobile ha acquisito in conseguenza dei lavori da sanzionare» - si prendono in considerazione i valori minimi di mercato degli edifici stabiliti all'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Questi valori, poi, vengono corretti applicando un "coefficiente di vetustà dell'immobile", determinato dall'anno di realizzazione dell'opera abusiva. Invece, per determinare il valore venale precedente - il valore di mercato dell'edificio prima dei lavori abusivi - si utilizza il valore venale attuale modificato con un coefficiente variabile: più è rilevante l'intervento eseguito sull'immobile e più basso è il coefficiente correttivo.
Di conseguenza l'aumento di valore venale è determinato dalla differenza che c'è tra il valore venale acquisito dall'immobile dopo i lavori abusivi e il valore venale precedente all'intervento «ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso».
SANZIONI COMMISURATE AL VALORE VENALE Secondo quanto specificato nella determina 2543 del 29 dicembre sono quattro i casi nei quali si applicano sanzioni determinate in base alla modifica del valore venale attuale dell'edificio.
Il primo caso è quello di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza Dia, in totale difformità alla Dia o con variazioni essenziali: fra questi sono incluse le demolizioni e ricostruzioni "fedeli" (senza modifiche) degli edifici esistenti; la demolizione di volumi secondari; le aggiunte, come le autorimesse, il rialzamento del tetto per renderlo abitabile, i servizi igienici; gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Poi c'è il caso di opere eseguire in assenza o difformità di Dia come opere di scavo, demolizioni di edifici non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione, interventi di manutenzione ordinaria sull'esterno degli edifici, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro e risanamento conservativo.
Quindi, sanzioni di questo tipo si applicano in caso di annullamento del permesso di costruire e per opere in parziale difformità dal permesso a costruire, per opere la cui realizzazione sia subordinata al rilascio di Dia e per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dall'attestazione di conformità.
SANZIONI FORFETARIE Queste sanzioni vengono applicate in questi casi: interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio attività (Dia) o in totale difformità o con variazioni essenziali, su immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali e paesaggistici; opere eseguite senza denuncia di inizio attività o in difformità dalla denuncia di inizio attività; attestazione di conformità di sanatoria per gli interventi diversi da quelli penalmente rilevanti.
Per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza Dia o in totale difformità o con variazioni essenziali su immobili vincolati si applica una sanzione che parte da un minimo di 1.033 euro nel caso in cui l'incremento di valore dell'edificio (per i lavori abusivi) sia pari o inferiore a 5mila euro e arriva a un massimo di 10.329 euro nel caso in cui l'incremento del valore sia uguale o superiore a 90mila euro.
Per opere eseguite senza Dia o in difformità alla Dia nei casi di interventi ci sono quelli di restauro e risanamento conservativo le sanzioni vanno da un minimo di 1033 euro, se il valore dell'immobile è aumentato fino a 5mila euro, a un massimo di 20.670 euro, se il valore dell'immobile è aumentato di (od oltre) 90mila euro.
Infine per l'attestazione di conformità in sanatoria per interventi diversi da quelli penalmente rilevanti la sanzione varia da un minimo di 516 euro se il valore dell'edificio è aumentato fino a 10mila euro a un massimo di 5.164 euro, se il valore dell'edificio è aumentato di od oltre 50mila euro.
La differenza di importo delle sanzioni - come si legge della determina del 29 dicembre del dirigente del settore edilizia, l'architetto Lucia Dal Porto - è determinata dal fatto che l'abuso commesso abbia o meno aumentato il «valore venale» (di mercato) dell'immobile su cui sono stati realizzati gli interventi non autorizzati o difformi dai permessi rilasciati. Le sanzioni più basse - da 516 e 1032 euro - vengono applicate agli abusi che non aumentano il valore dell'immobile; quelle più alte sono riservate ai lavori che aumentano il valore dell'edificio.
Per stabilire il valore venale attuale degli immobili - «ovvero il valore che l'immobile ha acquisito in conseguenza dei lavori da sanzionare» - si prendono in considerazione i valori minimi di mercato degli edifici stabiliti all'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Questi valori, poi, vengono corretti applicando un "coefficiente di vetustà dell'immobile", determinato dall'anno di realizzazione dell'opera abusiva. Invece, per determinare il valore venale precedente - il valore di mercato dell'edificio prima dei lavori abusivi - si utilizza il valore venale attuale modificato con un coefficiente variabile: più è rilevante l'intervento eseguito sull'immobile e più basso è il coefficiente correttivo.
Di conseguenza l'aumento di valore venale è determinato dalla differenza che c'è tra il valore venale acquisito dall'immobile dopo i lavori abusivi e il valore venale precedente all'intervento «ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso».
SANZIONI COMMISURATE AL VALORE VENALE Secondo quanto specificato nella determina 2543 del 29 dicembre sono quattro i casi nei quali si applicano sanzioni determinate in base alla modifica del valore venale attuale dell'edificio.
Il primo caso è quello di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza Dia, in totale difformità alla Dia o con variazioni essenziali: fra questi sono incluse le demolizioni e ricostruzioni "fedeli" (senza modifiche) degli edifici esistenti; la demolizione di volumi secondari; le aggiunte, come le autorimesse, il rialzamento del tetto per renderlo abitabile, i servizi igienici; gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Poi c'è il caso di opere eseguire in assenza o difformità di Dia come opere di scavo, demolizioni di edifici non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione, interventi di manutenzione ordinaria sull'esterno degli edifici, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro e risanamento conservativo.
Quindi, sanzioni di questo tipo si applicano in caso di annullamento del permesso di costruire e per opere in parziale difformità dal permesso a costruire, per opere la cui realizzazione sia subordinata al rilascio di Dia e per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dall'attestazione di conformità.
SANZIONI FORFETARIE Queste sanzioni vengono applicate in questi casi: interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio attività (Dia) o in totale difformità o con variazioni essenziali, su immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali e paesaggistici; opere eseguite senza denuncia di inizio attività o in difformità dalla denuncia di inizio attività; attestazione di conformità di sanatoria per gli interventi diversi da quelli penalmente rilevanti.
Per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza Dia o in totale difformità o con variazioni essenziali su immobili vincolati si applica una sanzione che parte da un minimo di 1.033 euro nel caso in cui l'incremento di valore dell'edificio (per i lavori abusivi) sia pari o inferiore a 5mila euro e arriva a un massimo di 10.329 euro nel caso in cui l'incremento del valore sia uguale o superiore a 90mila euro.
Per opere eseguite senza Dia o in difformità alla Dia nei casi di interventi ci sono quelli di restauro e risanamento conservativo le sanzioni vanno da un minimo di 1033 euro, se il valore dell'immobile è aumentato fino a 5mila euro, a un massimo di 20.670 euro, se il valore dell'immobile è aumentato di (od oltre) 90mila euro.
Infine per l'attestazione di conformità in sanatoria per interventi diversi da quelli penalmente rilevanti la sanzione varia da un minimo di 516 euro se il valore dell'edificio è aumentato fino a 10mila euro a un massimo di 5.164 euro, se il valore dell'edificio è aumentato di od oltre 50mila euro.
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