Gioco
Aziende inguaiate dal leasing fanno guerra alla banca
Ilaria Bonuccelli
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Foto d'archivioHanno ricevuto la richiesta di 1,6 milioni di euro per il contratto che le doveva tutelare dal rialzo dei tassi
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LUCCA. Due aziende si sono già rivolte a un legale e chiedono l’annullamento del contratto. Non ci pensano nemmeno in 8 giorni a «ricostituire i margini di garanzia». A trovare, per banca Italease, 600mila euro una e 1 milione e 74mila euro l’altra. Non ci pensano perché quando hanno sottoscritto un contratto swap - un prodotto finanziario derivato - erano convinti di acquistare uno strumento di tutela del proprio leasing da aumenti del tasso di interesse. Invece si sono trovati fra le mani un prodotto finanziario «altamente speculativo e con rischi non controllabili». A iniziare la crociata per queste due aziende - una viareggina e una di Aulla - è Adusbef, l’associazione di tutela dei diritti dei risparmiatori che, proprio da Lucca e dintorni, sta ricevendo decine di segnalazioni e richieste di intervento. Soprattutto di aziende e imprese artigiane, molte della Piana (da Altopascio), della Garfagnana (in particolare un’azienda meccanica), ma anche di Lucca (un’azienda commerciale) e poi di Viareggio e Versilia (Querceta) che rischiano di trovarsi in ginocchio a causa degli swap sottoscritti. «La questione swap - spiega l’avvocato Vittorio Bovini di Massa, legale di Adusbef che segue le vicende Swap insieme all’avvocato Roberto Polloni di Viareggio - è complessa.
E molto rischiosa per le imprese. Lo swap, per dirla in modo molto semplice, è un contratto derivato (accessorio del leasing). Con questo contratto le parti (la banca e l’impresa) si impegnano a versare o riscuotere, a date prestabilite (di solito trimestrali) importi determinati in base alle oscillazioni dei tassi di interesse del prestito al quale lo swap si riferisce. Fra l’altro, questo contratto può interessare l’intera somma avuta in prestito o anche solo una parte. In questo meccanismo di compensazioni - prosegue l’avvocato - c’è la certezza sul tasso di riferimento che la banca paga al cliente, nel caso in cui il tasso di interesse aumenti, mentre i tassi che devono pagare i clienti alla banca sono incognite, calcolati in base a formule matematiche molto complicate». Il problema - secondo Adusbef - nasce a monte delle formule di calcolo. «Il fatto - sottolinea l’avvocato Bovini - è che, al momento del leasing, gli imprenditori hanno negoziato uno swap convinti che servisse per coprire i rischi derivati dall’oscillazione del tasso di interesse. In realtà, questi contratti non rispondevano alle esigenze del cliente dal momento che le banche, a nostro avviso, ne hanno fatto un uso distorto: lo swap non è stato concepito (e confezionato) come strumento di garanzia per il cliente, come ombrello, ma si è rivelato uno strumento dall’aspetto altamente speculativo e vantaggioso solo per le banche».
Per mesi, le aziende non si sono accorte della natura reale di questi contratti che lo stesso Guido Rossi, l’ex presidente di Consob, definisce «strumenti di distruzione di massa». Se ne sono accorte, almeno in Lucchesia e a Massa, all’inizio di luglio. Quando da Milano, dalla sede centrale di banca Italease (che in Toscana ha una sede a Lucca), hanno ricevuto una raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera di rientro dalle esposizioni in perdita impone agli imprenditori «in relazione all’accordo quadro (articolo 15) stipulato di costituire o integrare i necessari margini di garanzia a favore della nostra banca». In sostanza, il cliente deve costituire una garanzia, spesso da centinaia di migliaia di euro, a copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse, visto che, al momento, è solo la banca a vantare crediti e anche rilevanti, come dimostra il caso delle due società che si sono affidate ad Adusbef. Da qui le contestazioni su vari fronti. Intanto per Adusbef è illegittima la richiesta di costituzione della garanzia. Inoltre è illegittima anche la vendita degli swap a artigiani, imprenditori, aziende che non sono propriamente «operatori qualificati» e cioè i soggetti ai quali questi prodotti derivati erano destinati. «Nel contratto swap - conferma l’avvocato Polloni - c’è una clausola che secondo noi è illegittima.
È una clausola che stabilisce che “a discrezione dell’istituto di credito” al cliente può essere chiesta una garanzia”». Perciò - rincara l’avvocato Bovini «è illegittima la richiesta del rientro o meglio della ricostituzione dei margini di garanzia. Non solo. Noi abbiamo fatto presente alla banca la nullità del contratto in quanto le aziende alle quali sono stati proposti non sono operatori qualificati in senso stretto. Non sono aziende o società all’interno delle quali operano persone con esperienza di strumenti finanziari. La banca era a conoscenza della situazione: i soggetti ai quali ha venduto gli swap non erano in grado di comprendere l’operazione finanziaria. E già due sentenze hanno accolto questa tesi. Insomma, la banca avrebbe dovuto rispettare il regolamento Consob applicandone le norme di trasparenza sapendo di avere davanti un operatore non qualificato e dando, perciò, spiegazioni idonee sul prodotto in vendita». Soprattutto - conclude Polloni - in considerazione del fatto che «non sono stati i clienti a sollecitare gli swap, ma è stata la banca a proporli. Al momento di contrarre prestiti, c’è chi si è visto rispondere che “la delibera del leasing è subordinata alla sottoscrizione del contratto swap”».
E molto rischiosa per le imprese. Lo swap, per dirla in modo molto semplice, è un contratto derivato (accessorio del leasing). Con questo contratto le parti (la banca e l’impresa) si impegnano a versare o riscuotere, a date prestabilite (di solito trimestrali) importi determinati in base alle oscillazioni dei tassi di interesse del prestito al quale lo swap si riferisce. Fra l’altro, questo contratto può interessare l’intera somma avuta in prestito o anche solo una parte. In questo meccanismo di compensazioni - prosegue l’avvocato - c’è la certezza sul tasso di riferimento che la banca paga al cliente, nel caso in cui il tasso di interesse aumenti, mentre i tassi che devono pagare i clienti alla banca sono incognite, calcolati in base a formule matematiche molto complicate». Il problema - secondo Adusbef - nasce a monte delle formule di calcolo. «Il fatto - sottolinea l’avvocato Bovini - è che, al momento del leasing, gli imprenditori hanno negoziato uno swap convinti che servisse per coprire i rischi derivati dall’oscillazione del tasso di interesse. In realtà, questi contratti non rispondevano alle esigenze del cliente dal momento che le banche, a nostro avviso, ne hanno fatto un uso distorto: lo swap non è stato concepito (e confezionato) come strumento di garanzia per il cliente, come ombrello, ma si è rivelato uno strumento dall’aspetto altamente speculativo e vantaggioso solo per le banche».
Per mesi, le aziende non si sono accorte della natura reale di questi contratti che lo stesso Guido Rossi, l’ex presidente di Consob, definisce «strumenti di distruzione di massa». Se ne sono accorte, almeno in Lucchesia e a Massa, all’inizio di luglio. Quando da Milano, dalla sede centrale di banca Italease (che in Toscana ha una sede a Lucca), hanno ricevuto una raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera di rientro dalle esposizioni in perdita impone agli imprenditori «in relazione all’accordo quadro (articolo 15) stipulato di costituire o integrare i necessari margini di garanzia a favore della nostra banca». In sostanza, il cliente deve costituire una garanzia, spesso da centinaia di migliaia di euro, a copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse, visto che, al momento, è solo la banca a vantare crediti e anche rilevanti, come dimostra il caso delle due società che si sono affidate ad Adusbef. Da qui le contestazioni su vari fronti. Intanto per Adusbef è illegittima la richiesta di costituzione della garanzia. Inoltre è illegittima anche la vendita degli swap a artigiani, imprenditori, aziende che non sono propriamente «operatori qualificati» e cioè i soggetti ai quali questi prodotti derivati erano destinati. «Nel contratto swap - conferma l’avvocato Polloni - c’è una clausola che secondo noi è illegittima.
È una clausola che stabilisce che “a discrezione dell’istituto di credito” al cliente può essere chiesta una garanzia”». Perciò - rincara l’avvocato Bovini «è illegittima la richiesta del rientro o meglio della ricostituzione dei margini di garanzia. Non solo. Noi abbiamo fatto presente alla banca la nullità del contratto in quanto le aziende alle quali sono stati proposti non sono operatori qualificati in senso stretto. Non sono aziende o società all’interno delle quali operano persone con esperienza di strumenti finanziari. La banca era a conoscenza della situazione: i soggetti ai quali ha venduto gli swap non erano in grado di comprendere l’operazione finanziaria. E già due sentenze hanno accolto questa tesi. Insomma, la banca avrebbe dovuto rispettare il regolamento Consob applicandone le norme di trasparenza sapendo di avere davanti un operatore non qualificato e dando, perciò, spiegazioni idonee sul prodotto in vendita». Soprattutto - conclude Polloni - in considerazione del fatto che «non sono stati i clienti a sollecitare gli swap, ma è stata la banca a proporli. Al momento di contrarre prestiti, c’è chi si è visto rispondere che “la delibera del leasing è subordinata alla sottoscrizione del contratto swap”».
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