Il Tirreno

Livorno

L'appello

Assoluzione di Lucarelli jr e Apolloni: la procura generale vuole una «rilettura dei fatti»

di Stefano Taglione
Mattia Lucarelli e Federico Apolloni
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Mattia Lucarelli e Federico Apolloni

Il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado, secondo l'accusa, si fonda su alcune «valutazioni erronee». I due calciatori livornesi e i tre amici sono stati scagionati in appello dal reato di violenza sessuale di gruppo perché «il fatto non sussiste» ma la parola fine, a fronte dell'impugnazione arrivata nell'ultimo giorno utile, dovrà arrivare dalla Suprema corte

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LIVORNO. Una diversa lettura degli elementi di fatto e di diritto che porterebbe – secondo l’accusa – alla colpevolezza degli imputati assolti in secondo grado. In pratica, secondo il procuratore generale della corte d’appello di Milano, le argomentazioni sul consenso ai rapporti sessuali e sul presunto stato di ubriachezza della ragazza, interpretate in una maniera differente, ribalterebbero la sentenza dei mesi scorsi, riallineandola alla prima, quella di colpevolezza. È questo, in sintesi, il contenuto del ricorso di 12 pagine che, all’ultimo giorno utile, la pubblica accusa ha presentato dopo l’assoluzione nell’aprile scorso dei calciatori livornesi Mattia Lucarelli e Federico Apolloni (27 e 26 anni, rispettivamente alla Pro Livorno Sorgenti e al Viareggio) e degli amici Gabriele Meini, Matteo Baldi e Giacomo Bernardeschi. La procura generale, di fatto, chiede alla Cassazione di annullare la sentenza che aveva assolto tutti gli imputati «perché il fatto non sussiste», rinviandola per una nuova valutazione a un’altra sezione della corte d’appello meneghina. Non si tratta, va ricordato, di un nuovo processo sui fatti. La Corte suprema non è chiamata a stabilire nuovamente se la studentessa americana fosse consenziente o meno ai rapporti sessuali, né a rivalutare direttamente i video e le testimonianze raccolte durante l’inchiesta. Il ricorso riguarda infatti la legittimità della pronuncia: l’accusa contesta il modo in cui il collegio ha applicato le norme e ha motivato la propria decisione, giudicando alcuni passaggi illogici e altri privi di sufficienti motivazioni. Ed è proprio sulla lettura del consenso e della condizione della ragazza al momento dei rapporti sessuali che si concentra una parte importante dell’impugnazione.

Il punto del consenso

La corte d’appello, nelle 57 pagine di motivazioni depositate nel luglio scorso, aveva ritenuto non raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di una condizione della giovane tale da impedirle di comprendere ciò che stava accadendo e di manifestare la propria volontà. I giudici avevano dato particolare peso ai filmati realizzati nell’appartamento e alla reazione della ragazza, considerandoli elementi indicativi della sua capacità di autodeterminarsi. Per la procura generale, però, questa lettura non sarebbe corretta. Il fatto che la studentessa fosse stata in grado di reagire in un determinato momento della serata - in sintesi - non dimostrerebbe necessariamente che fosse nelle condizioni di prestare un consenso valido anche nella fase successiva, quella dei rapporti sessuali. L’accusa contesta quindi il ragionamento attraverso il quale la corte ha collegato la capacità della ragazza di manifestare dissenso in una circostanza alla sua piena capacità di autodeterminarsi nel momento decisivo. È una distinzione centrale nel ricorso, perché proprio sulla capacità della donna di esprimere un consenso consapevole si era giocata gran parte della differenza fra le due sentenze, di primo e secondo grado. Il tribunale di Milano aveva ritenuto provato lo stato di alterazione alcolica e aveva condannato i cinque giovani. In secondo grado, invece, è stato ritenuto che gli elementi raccolti non consentissero di arrivare a quella conclusione al di là di ogni ragionevole dubbio.

I video e l’alcol

La corte d’appello aveva attribuito ai filmati e allo stato della donna un peso significativo, sottolineando come la ragazza apparisse vigile e reattiva, rispondesse alle battute dei ragazzi e fosse capace di opporsi a un comportamento che non gradiva. Da questi elementi i giudici avevano ricavato un quadro incompatibile con una condizione di incapacità di autodeterminarsi. Anche il messaggio «Home, safe», inviato dalla studentessa all’amica alle 6,11, era stato valorizzato dall’ultimo collegio come ulteriore elemento indicativo della lucidità della ragazza. L’accusa propone però una lettura diversa degli stessi elementi, definendo erronea l’interpretazione delle norme sull’aspetto dell’inferiorità fisica che hanno poi portato alla pronuncia.

L’induzione

Un altro passaggio centrale riguarda poi la contestazione dell’induzione, secondo la procura generale viziata una motivazione illogica. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il consenso fosse stato acquisito in maniera illegittima, mentre la corte d’appello aveva escluso che il comportamento dei ragazzi potesse essere considerato una condotta concretamente idonea a condizionare la volontà della studentessa. I giudici avevano evidenziato che né l’invito a recarsi nell’appartamento, né il linguaggio sessualmente esplicito utilizzato nei video, né l’atmosfera goliardica della serata fossero sufficienti a dimostrare «una manovra induttiva abusiva». Secondo la procura generale, però, anche questa conclusione sarebbe il risultato di una lettura non corretta del quadro probatorio e delle norme applicabili. Il ricorso punta quindi a rimettere in discussione il passaggio logico attraverso il quale la corte d’appello ha escluso la responsabilità dei cinque imputati.

L’udienza in Cassazione

A decidere – con ogni probabilità l’anno prossimo, ma ancora non si può sapere dato che l’udienza non è stata ancora fissata – la procura generale ha chiesto l’annullamento della sentenza d’appello, con il rinvio a un’altra sezione della corte meneghina, aprendo così il terzo grado di giudizio per i cinque giovani livornesi. La difesa – fra gli avvocati che assistono i ragazzi Leonardo Cammarata e il livornese Giuseppe Ales – attende la fissazione dell’udienza e potrà depositare le proprie memorie per contestare i motivi dell’impugnazione.

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