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Livorno

La sentenza

Livorno, «La banca si è mossa troppo tardi»: revocato il decreto da 40mila euro

di Stefano Taglione
Un'aula di tribunale (foto d'archivio)
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Un'aula di tribunale (foto d'archivio)

Settantaseienne livornese vince la causa: il debito era lievitato del doppio, raggiungendo gli 80mila euro. Ecco la motivazione

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LIVORNO. La banca perde la garanzia del fideiussore se non si attiva in tempo con un’azione giudiziale contro il debitore. È quanto ha stabilito il tribunale di Livorno, che ha accolto l’opposizione di un settantaseienne livornese revocando un decreto ingiuntivo da quasi 40mila euro, con il debito che con gli interessi aveva raggiunto nel tempo gli 80mila euro.

Al centro della vicenda un conto aperto nel 2005 da un’azienda. A garanzia delle obbligazioni della società era intervenuta una fideiussione. E dopo la revoca degli affidamenti, nel dicembre 2013, e il successivo fallimento nel 2014, il credito – pari a 38.886 euro – era stato ceduto a un soggetto esterno attivo nei recuperi. Nel marzo 2024 il tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo. Da qui l’opposizione, con cui l’uomo – assistito dall’avvocato Marco Mannucci – ha contestato tra l’altro la validità della fideiussione e la tempestività dell’azione della banca.

Il giudice Alberto Cecconi ha applicato il principio della «ragione più liquida»: inutile affrontare tutte le eccezioni sollevate, quando una è assorbente. E quella decisiva riguarda l’articolo 1957 del codice civile, che impone al creditore di proporre le proprie “istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, pena la decadenza dalla garanzia. Ma prima Cecconi affronta il nodo delle fideiussioni “omnibus” e delle clausole standard dell’Abi. Richiamando un provvedimento della Banca d’Italia e la Cassazione, il giudice ha accertato la nullità parziale della fideiussione del 2005 limitatamente alla clausola che derogava proprio all’articolo 1957, consentendo alla banca di non rispettare il termine semestrale. Clausola ritenuta frutto di un’intesa anticoncorrenziale.

La nullità, però, non travolge l’intero contratto: resta valida la fideiussione, ma senza la deroga. E qui si apre il punto centrale. Secondo l’istituto per evitare la decadenza sarebbero bastate le diffide stragiudiziali inviate nel dicembre 2013 e nel marzo 2014. Ma per il tribunale l’istanza richiesta dall’articolo 1957 deve essere giudiziale, non una semplice raccomandata.

Nel caso concreto, la revoca degli affidamenti risale al 13 dicembre 2013. L’unica iniziativa giudiziale è stata l’insinuazione al passivo del fallimento, presentata però nel marzo 2015, ben oltre i sei mesi. Troppo tardi. Non solo. Per il giudice non risulta neppure una diligente coltivazione delle pretese: dopo le diffide, la banca è rimasta inattiva per quasi un anno prima di insinuarsi nel fallimento. Un lasso di tempo incompatibile con la funzione della norma, che mira a evitare che il fideiussore resti esposto all’inerzia del creditore. Conclusione: la banca è decaduta dalla garanzia e il decreto ingiuntivo viene revocato. 

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