Il Tirreno

Livorno

Il caso

Livorno, titolare di un bar uccisa a 45 anni dal crollo del capitello: risarcimento alla famiglia

di Stefano Taglione

	Il capitello
◗
Il capitello

L’imprendtrice fu colpita in testa in via Buontalenti mentre camminava

4 MINUTI DI LETTURA





LIVORNO. È morta a 45 anni dopo una settimana di agonia in ospedale a causa del crollo di un capitello di un palazzo di via Buontalenti, che l’ha colpita in testa mentre stava tornando da fare la spesa.

Era il 23 giugno del 2021 quando Baojiao Shu, la titolare del bar Biondi di via delle Sorgenti, ha perso la vita. E dopo quasi quattro anni i suoi familiari, assistiti dagli avvocati Ugo e Gianluca Boirivant, saranno risarciti dal condominio di piazza della Repubblica 59, quello dove è avvenuto il distacco, che pagherà agli eredi – attraverso Sara Assicurazioni, con la quale era stato stipulato il contratto per la responsabilità civilistica dei danni – 1.013.200,96 euro: 324.864,96 al marito, 340.257 al figlio e 348.079 alla figlia, oltre a buona parte delle spese di giudizio. È quanto ha deciso il 31 marzo scorso la giudice Simona Capurso, dopo la causa intentata dai familiari dell’imprenditrice. In sede penale, il processo, si era concluso con l’archiviazione per omicidio colposo dell’amministratore condominiale Giorgio Niccolai, ex guardalinee in Serie A e socio della società Giemme che aveva in carico le parti comuni dell’edificio, difeso dalle avvocate Alessandra Natale e Luana Dettori.

La tragedia

Il crollo del capitello era avvenuto attorno alle 18 del 16 giugno del 2021, mentre Shu – che abitava in centro – stava passeggiando sotto al civico 3 di via Buontalenti. Soccorsa dai passanti, e poi da un’ambulanza della Misericordia di via Verdi, è rimasta ricoverata per una settimana, in prognosi riservata, in terapia intensiva. Poi, alle 9,48 del 23 giugno, la morte. «Il decesso della signora – questo l’esito dell’autopsia – è da attribuire al gravissimo trauma cranico».

La perizia

All’epoca dei fatti fu disposta una perizia sulla facciata della palazzo, per stabilire che cosa avesse provocato il crollo del capitello. «Dall’esame effettuato, sebbene venisse esclusa la responsabilità penale dell’amministratore del condominio – si legge negli atti – è risultata provata la responsabilità civile dei suoi compartecipi e sono emersi sia il nesso di casualità fra il distacco del capitello e le gravissime lesioni che ne determinarono il decesso, sia le ragioni del crollo dell’opera muraria dalla facciata, dovute a problemi di manutenzione. Nello specifico, il consulente tecnico d’ufficio, ha accertato che il distacco sia stato conseguente alla pressione esercitata dal “quadrotto” in ferro (presente nella parte superiore) di ancoraggio del capitello alla muratura retrostante. Nel tempo il “quadrotto” è stato sottoposto a una lenta e notevole ossidazione, che ha determinato un’espansione del “quadrotto” che ha gradualmente sottoposto a trazione la malta. La graduale espansione, aumentando l’azione di trazione sulla malta, ha ridotto progressivamente la sezione del capitello resistente a taglio, con andamento dal centro verso il bordo. Si è quindi verificato il distacco della parte superiore, a seguito dell’insufficiente superficie resistente a taglio, che è caduta verticalmente sulla parte inferiore (rimasta attaccata alla facciata) subendo nell’urto una rotazione e cadendo, quindi, sul marciapiede di via Buontalenti».

Responsabilità civile

L’esperto, nelle sue conclusioni, esclude la responsabilità di Niccolai, che per questo è stato archiviato. «Sebbene tale evento, così come accertato dal consulente, abbia portato a escludere una responsabilità penale dell’amministratore – si legge nella sentenza – alla stessa conseguenza non può giungersi per escludere la responsabilità sul piano civilistico. È appena il caso di evidenziare l’ontologica differenza tra la responsabilità penale e quella civile, la prima imperniata alla regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio e la seconda su quella del più probabile che non. Nel caso di specie, inoltre, la responsabilità che si profila è di tipo oggettivo e presuntivo (concezione che non esiste nel processo penale), imputandosi al proprietario di un edificio i danni derivati dalla sua rovina per il mero fatto di esserne il proprietario e dunque il custode. L’unica possibilità per il proprietario di liberarsi da tale responsabilità è che la rovina dell’edificio non sia dipesa da vizi di costruzione o di manutenzione o sia dovuta al caso fortuito. Nella fattispecie non si ritiene che il sia riuscito a fornire la prova liberatoria.

La sentenza

Per questi motivi, il condominio, è stato condannato, con Sara Assicurazioni, assistita dall’avvocato Stefano Taddia, chiamata al pagamento delle somme per conto degli abitanti, seguiti dalla legale Giulia Caroti. 

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Gioco

Superenalotto, i numeri vincenti di oggi – Jackpot da 41,9 milioni di euro

di Redazione web