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Decreto salva-casa 4mila livornesi pronti alla sanatoria. La dirigente dell’ediliza: «Ecco esempi e regole»
La norma riguarda abusi di piccola e media gravità. Realizzati entro la data del 24 maggio di quest’anno
LIVORNO. Il decreto salva-casa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio con efficacia a partire dal giorno successivo e in Comune già si inizia a fare una stima del numero di pratiche per abusi di media gravità che i titolari di un appartamento o di una villetta affideranno a un professionista per mettersi in regola: si va dalle tre fino alle quattromila domande.
Non ci sarà una corsa a meno che, con una ripresa del mercato immobiliare, arrivi l’esigenza da parte del proprietario di fare in fretta e poter così vendere. Solo una sensazione (perché il dato reale sarà attendibile più avanti) espressa da Michela Cadau, dirigente responsabile del settore edilizia privata di palazzo civico, in questi primi giorni in cui si apre a una “pacificazione” sulle difformità dai progetti originari di piccola e media entità.
Obiettivo chiarezza
E il bisogno per tanti cittadini è di ricevere chiarezza. «Gli aspetti di maggior interesse per la collettività – spiega Cadau – sono le norme sulle illegittimità, sugli abusi realizzati nel corso del tempo». E qui, racconta, si creano tre importanti distinzioni. Nella prima, è stato ampliato il genere e la tipologia delle meno incisive difformità che sono definite come tolleranze, come ad esempio la realizzazione di un fabbricato in cui si registrano micro-difformità che rientrano entro una certa percentuale. Riformulata perciò la soglia delle percentuali di tolleranze, ne vengono identificate anche altre, come le correzioni in sede di esecuzione rispetto al progetto.
La forbice temporale
«Ma c’è una forbice temporale: sempre a condizione che gli interventi che rientrano sotto la voce delle intolleranze siano stati eseguiti entro il 24 maggio di quest’anno», precisa Cadau.
Un caso plausibile, ad esempio, si può verificare dopo il rilascio di un permesso a costruire per un’abitazione con una superficie calpestabile di 90 metri, alta quattro, mentre magari il manufatto una volta realizzato misurerà 91. Ecco, si tratta in questo caso di una tolleranza, non è un illecito edilizio e si deve solo appurare la percentuale di difformità. Lo stesso vale se il fabbricato risulta leggermente più basso. Adesso, secondo il nuovo decreto va bene, mentre prima si sarebbe dovuti andare in sanatoria. Lo stesso vale anche per una finestra più piccola e pure spostata. Semaforo verde. «E quel che rientra nell’elenco delle intolleranze non deve essere presentato con una pratica perché se si rientra nei limiti disciplinati sta al tecnico che viene consultato asseverare, cioè affermare, senza bisogno di sanatoria – prosegue la dirigente –. Questo significa che d’ora in poi se un cittadino dovesse presentare un permesso a costruire per rialzare il fabbricato, dovendo dimostrare necessariamente nella nuova e futura pratica lo stato legittimo dell’immobile, il professionista che segue l’istruttoria dovrà dichiarare che sì, è vero che c’erano delle difformità, ma certificherà allo stesso tempo che rientravano nelle tolleranze e nella forbice temporale entro il 24 maggio, data del provvedimento del governo». Secondo la dirigente, la maggior parte dei casi riguarderà esempi di questo tipo. «Gli effetti di tutto questo li vedremo più avanti. Nell’immediato, solo in caso di volture o di richieste di permessi a costruire oppure una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ad oggi sospesa. Saremo subito chiamati a verificare se l’asseverazione tecnica che ci arriva è corretta o no», sottolinea la dirigente.
Verso la semplificazione
Arriviamo ora alla seconda distinzione, quella che riguarda opere realizzate in difformità da un permesso a costruire oppure da una Scia alternativa ad esso. Difformità significa avere un titolo legittimo, ma eseguito in maniera difforme. Situazione indubbiamente più “grave” rispetto a una che rientra nelle tolleranze. Qui, esistono norme di semplificazione. «Nel regime sino a ieri vigente, per chi andava in sanatoria a causa di opere difformi, si guardava se l’intervento fosse stato comunque realizzabile, secondo un principio di doppia conformità, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie dell’epoca in cui si era realizzato l’illecito e conforme però anche al momento di presentazione dell’istanza di sanatoria – precisa Cadau – Ora cambia. Gli abusi medi, tipo la veranda sul balcone, usanza abbastanza diffusa in città, considerata un ampliamento di superficie (parziale difformità), dovrà adesso risultare conforme alle norme urbanistiche del momento della presentazione dell’istanza e a quelle edilizie del momento in cui si è commesso l’abuso».
I passati condoni
Un sistema alleggerito rispetto a prima. Snocciola dei dati Cadau, freschi di digitalizzazione e che si riferiscono ai condoni del 1985, del 1994 e 2004. Complessivamente arrivarono 44mila istanze, di cui circa 26mila nella prima tranche, quella di quasi 40 anni fa. E di queste, il 60% riguardò proprio le verande. Un argomento delicato questo che ad oggi, su Livorno, richiederebbe anche una distinzione fra zone della città, dovendo per ciascuna verificare la doppia conformità. «Abbiamo infatti un regolamento urbanistico che sopravvive, in aggiunta a un piano operativo che è stato adottato. E ciò che può andar bene per un quartiere potrebbe non andare bene per un altro», sottolinea la dirigente.
Per gli abusi veri e propri, opere eseguite senza avere titoli ad essere realizzate, invece resta ancora in vigore la “vecchia” doppia conformità.
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