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Livorno

La sentenza

Livorno, la banconota falsa, le confidenze e i documenti riservati: «Ecco le prove delle tangenti per le case al Nuovo Centro»

di Federico Lazzotti
Livorno, la banconota falsa, le confidenze e i documenti riservati: «Ecco le prove delle tangenti per le case al Nuovo Centro»

Nelle motivazioni della sentenza di condanna la ricostruzione della concussione messa in atto dal dipendente pubblico dall’architetto: 11mila euro in due tranche. Il profilo del geometra: «Ha cercato una fonte di guadagno illecito speculando su un ruolo e una facoltà di incidenza che neanche possedeva»

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LIVORNO. Una banconota falsa, tra i soldi della tangente, depositata alla filiale Mps (estranea ai fatti ndr) di via Mondolfi, i file di un progetto presentato da un privato in un ufficio pubblico modificati con i programmi del Comune di Livorno prima di essere depositati (ed esaminati). E poi le dichiarazioni di una fonte confidenziale, testimonianze, riscontri e quella frase pronunciata dalla vittima della presunta concussione a un collega del dipendente sotto inchiesta nel momento in cui va a chiedere spiegazioni: «Ti devo qualcosa come ho fatto con Miotto, tanto so che in questi uffici si fa così».

Sono questi gli elementi principali che hanno convinto il giudice Marco Sacquegna a condannare in abbreviato a due anni e otto mesi con l’accusa di concussione continuata in concorso Daniele Miotto, 49 anni, nel periodo finito al centro del procedimento tecnico dell’ufficio di edilizia privata del Comune di Livorno, e l’architetto Andrea Navacchi, direttore dei lavori per conto della cooperativa edilizia Santa Barbara.

Ma c’è di più. Perché la sentenza certifica come parte della lottizzazione del “Nuovo Centro”, in particolare le abitazioni di via Badaloni, quelle appunto costruite dalla cooperativa Santa Barbara tra il 2015 e il 2017, sono nate sopra una tangente di undicimila euro (divisa in due tranche) che l’allora direttore dei lavori ha chiesto al presidente della società (Italo De Felice) per poi consegnarla a Miotto e «compensare l’interessamento di quest’ultimo alla pratica edilizia riguardante» gli immobili di via Badaloni. È vero – come spiega il giudice nelle ventuno pagine della motivazione della sentenza depositate nei giorni scorsi che «la consumata concussione non ha avuto conseguenze sulla pratica amministrativa del progetto edificatorio». Ma resta «il basso profilo dei criminale dei rei» e la «condotta – scrive ancora – meschinamente attuata da Miotto che ha cercato una fonte di guadagno illecito speculando su un ruolo e una facoltà di incidenza che neanche possedeva». In altre parole ha chiesto quel denaro senza avere alcuna influenza reale, visto il suo ruolo, sull’eventuale buon esito della pratica.

Dove nasce l’inchiesta

Per ricostruire l’indagine del pubblico ministero Massimo Mannucci è necessario tornare al 17 ottobre 2019 quando la polizia giudiziaria invia in Procura un’informativa nella quale spiega come «nel corso delle intercettazioni telefoniche a carico di Marco Nencioni (ex geometra del Comune a processo per corruzione ndr) parlando con tale geometra Bernardeschi (estraneo ai fatti ndr) si lasciava andare a un commento nei confronti di Miotto, additandolo come infedele dipendente il quale a suo dire non controllava le Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), in quanto era lui stesso a predisporle per conto del privato interessato». Le successivi attività investigative però, eseguite attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali nel suo ufficio «non fornivano riscontri significativi se non per la modesta circostanza relativa al fatto che il geometra svolgesse incarichi professionali, non collegati a pratiche del cui esame era investito come tecnico comunale, anche su mandato di privati».

La s volta nell’inchiesta

È nel gennaio 2020 che grazie a una fonte confidenziale gli investigatori vengono a sapere che il presidente della cooperativa Santa Barbara, Italo De Felice, «circa due anni prima era stato costretto a versare Miotto 5mila euro per non vedersi ostacolato l’iter autorizzativo per la realizzazione del complesso in via Badaloni, nel Nuovo Centro». È De Felice a raccontare agli investigatori nei due interrogatori del 15 e 21 gennaio 2020 di aver consegnato a Navacchi su sollecitazione di Miotto (che però non ha mai incontrato ndr) 5mila euro, poi diventati 6mila a seguito del ritrovamento di un vecchio appunto.

La nuova professionista

Sono però le dichiarazioni di Serena Braccini, subentrata a Navacchi nella direzione dei lavori, ad aggiungere due elementi: una seconda tangente da 5mila euro (nel 2015, quindi precedente a quella confessata da De Felice ) e un particolare determinante. «Il presidente della coop– si legge – rappresentava alla professionista che nel febbraio 2017 Navacchi, nel gli faceva presente che Miotto si era lamentato del fatto che tra le banconote versate nel dicembre 2016 ce n’era una che la banca aveva contestato perché falsa». È proprio la banconota falsa da cento euro che la banca ha ritirato il 30 dicembre 2016, la prova «cerniera» – secondo il giudice – dei vari elementi probatori. A cominciare dai files informatici trovati dagli investigatori che «dimostrano come anche in un momento successivo a quello del quale Miotto si è occupato per la prima volta della pratica edilizia, vale a dire l’esame di completezza che risale al 2014, il geometra si è occupato delle questioni tecniche relative a quel progetto e a quelle opere lo ha fatto indebitamente».

Le conclusioni

È in questo contesto che – secondo il tribunale – «gli elementi della concussione sono tutti integrati e sussistenti: il ruolo di pubblico ufficiale di Miotto, l’abuso di tali qualità con diretto riferimento all’esistenza di una pratica edilizia nel settore specifico di appartenenza di Miotto, l’uso della minaccia di intralciare l’esecuzione delle opere ad integrare la costrizione, la dazione di 11mila euro quale profitto del reato, il ruolo concorrente di Navacchi come coautore della pretesa indebita di Miotto e suo veicolo».

Anche i tentativi sillogici della difesa vengono rinviati al mittente dal giudice poiché «nessuno degli argomenti difensivi opposti a questo sistema è in grado di ostacolarne il funzionamento». A cominciare dal ruolo di Miotto che non poteva incidere sulla pratica. «Ai fini dell’integrazione della fattispecie – replica il giudice – è del tutto insignificante che l’agente possegga o meno, in termini di effettività, il potere di danneggiare il privato conformemente all’intimidazione a lui rivolta con fine di trarne un vantaggio». Stesso esito per il secondo argomento difensivo: l’esame dei versamenti di denaro sui conti, poiché «il giudice è stato chiamato a valutare la prova che Miotto abbia ricevuto il denaro, non quel destinazione gli abbia assegnato».
 

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