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Livorno

La sentenza

Livorno, sospesa in ospedale perché No-vax, fa causa allo Stato per essere risarcita: ora deve pagare

Stefano Taglione
Una veduta dell'ospedale di Careggi, con l'ingresso del pronto soccorso (foto Massimo Sestini)
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Una veduta dell'ospedale di Careggi, con l'ingresso del pronto soccorso (foto Massimo Sestini)

La cinquantenne livornese era stata fermata da amministrativa di Careggi e nel frattempo ha ottenuto il trasferimento in un'altra struttura. La giudice: «Obbligo corretto per la tutela della salute pubblica e vaccini efficaci e non sperimentali»

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LIVORNO. Ha fatto causa all’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, dove lavorava come collaboratrice amministrativa, chiedendo al giudice di Firenze l’immediato reintegro e 4.000 euro di risarcimento per gli stipendi non versati fino a quel momento. Ma il tribunale le ha dato torto, condannandola al pagamento di oltre 700 euro di spese processuali. È la sentenza civile pronunciata nei giorni scorsi dal magistrato Carlotta Consani dopo la causa intentata da una cinquantenne livornese che non aveva rispettato l’obbligo vaccinale anti-Covid introdotto dal Governo e necessario per lavorare nelle strutture sanitarie (revocato dal primo novembre dell’anno scorso). Sul reintegro la giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, visto che nel frattempo le regole sono cambiate e fra l’altro, la dipendente, si è riavvicinata a casa avendo ottenuto un impiego in un ufficio pubblico livornese diverso dal settore sanitario, evitando fra l’altro di fare la pendolare.

La «paura del vaccino»

La donna, nel marzo dell’anno scorso, dopo la sospensione aveva chiesto «l’immediato reintegro, anche in modalità smart working», oppure se non concesso «il pagamento delle retribuzioni» o di «percepire l’assegno alimentare e ogni altro tipo di contributo sociale». Richieste tutte rigettate. La cinquantenne «non è una “no vax” – spiega la sua avvocata – ma una persona che ha avuto paura del vaccino. È andata anche all’hub vaccinale per chiedere spiegazioni, ma non si è fidata e non l’ha fatto. La sentenza del giudice del lavoro si discosta da un’altra sentenza dello stesso tribunale ordinario toscano».

La sentenza

La collaboratrice amministrativa ha impugnato la nota dell’azienda che ne aveva disposto la sospensione fino a quando non avrebbe ottemperato all’obbligo, ritenendola «illegittima dal punto di vista costituzionale». Ma secondo il tribunale «il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale». «La tutela della salute – rimarca la giudice – implica il dovere dell’individuo di non ledere, né porre a rischio col proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del diritto degli altri. L’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale».

«Sieri non sperimentali»

La cinquantenne ha deciso di non farsi il vaccino in quanto lo ritiene «sperimentale». Ma la giudice, nella sentenza, sulla base delle conclusioni dell’Agenzia italiana del farmaco e dell’Istituto superiore di sanità precisa che «i vaccini anti-Covid non possono considerarsi sperimentali, poiché in uso nella campagna vaccinale e regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia. I vaccini sono oggetto di autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto. L’Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute qual è la pandemia, la scelta di ricorrere alle autorizzazioni condizionate rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute».

«Obbligo corretto»

La giudice ha anche considerato corretto l’obbligo vaccinale imposto ai sanitari. «Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato l’elevata efficacia dei vaccini anti-Covid – si legge nella sentenza – sia nella popolazione generale, sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari». «La conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie – conclude la giudice – con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta, che non riveste natura sanzionatoria, si muove nell’ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore, che sia funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. L’obbligatorietà lascia al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente le conseguenze previste dalla legge». l

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