Gioco
inaccettabile strumentalizzare il diritto di difesa con la politica
Ritengo mio dovere suggerire alcuni spunti di riflessione dopo l’intervento del gruppo Movimento 5 Stelle sul Tirreno il 15 marzo 2021. Sorvolando sui temi di politica cittadina e sulle inchieste giudiziarie in corso – di queste sarebbe bene parlassero più che altro le sentenze –, ciò che a me interessa è il trattamento che viene riservato alla presunzione di non colpevolezza, al diritto di difesa e all’estensione, spesso ahimè variabile, del concetto di legalità. In pratica si scrive che un consigliere di maggioranza, ovvero l’avvocato Marco Talini, avrebbe difeso «a spada tratta» (sic), l’impiegato comunale accusato di episodi corruttivi, e si chiede quindi al sindaco e alla sua maggioranza se stiano dalla parte di chi difende chi è sospettato di aver danneggiato la collettività o dalla parte dei cittadini danneggiati. Non è accettabile l’identificazione dell’indagato col reato che gli viene contestato, posto che la sussistenza di un fatto penalmente rilevante e la sua attribuzione a una persona devono essere accertati alla conclusione di un giudizio. Ancora meno accettabile che da questa impropria identificazione si passi a confondere il difensore con l’assistito e, in sostanza, con lo stesso reato di cui quest’ultimo è accusato. Chiariamo il ruolo del difensore nel processo: lungi dall’essere un “favoreggiatore”, il difensore è il garante dei diritti della persona accusata del reato. La sua funzione è essenziale per il corretto sviluppo della dialettica processuale scolpita nell’articolo 111 della Costituzione. Quando si identifica la “legalità” con l’accusa (peraltro da sottoporre a verifica), non si rende un buon servizio: la difesa si inserisce nella “legalità” processuale in modo simmetrico all’accusa e il confronto dialettico tra questi due poli è la miglior garanzia che si possa conseguire una verifica giudiziale soddisfacente. Non condivido la strumentalizzazione dell’esercizio del diritto di difesa per finalità di natura politica, attraverso l’ulteriore impropria identificazione del difensore con la maggioranza politica di cui fa parte: il difensore, quando svolge la sua essenziale funzione, deve rimanere indipendente da qualsiasi condizionamento esterno. Infine, ma non ultimo, l’intervento dei difensori sulla stampa, censurato nell’articolo quasi ad alludere all’identificazione tra difensore e accusa, tra difensore e reato, altro non è che il doveroso intervento di chi ha a cuore la legalità del processo e il principio della presunzione di innocenza. Rivendicare la legalità processuale, di più, il rispetto di un principio costituzionale non significa arrampicarsi sugli specchi, come scritto dal gruppo Cinque Stelle. Nessuno si sogna di contestare che la collettività debba essere informata delle indagini di pubblico interesse. Ma ciò deve avvenire nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione (presunzione di non colpevolezza), e dall’articolo 4 della Direttiva 2016/343 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».
* Presidente
Camera penale Livorno
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