Il Tirreno

Livorno

Per il codice della strada le ciabatte in scooter sono ok, ma si rischiano multa e processo

Matteo Scardigli
Per il codice della strada le ciabatte in scooter sono ok, ma si rischiano multa e processo

Livorno, il comandante della Polstrada: «In auto, bici o motorino scarpe chiuse, suole pulite e niente tacchi»

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LIVORNO. Alla guida in ciabatte, con gli zoccoli o a piedi nudi? Si può ma si rischia, anche di andare nel penale.
Dopo il monito del primario di ortopedia Antonio Augusti agli irriducibili centauri livornesi con le infradito - «evitatele in motorino o in bici perché rischiate l’amputazione del piede o delle dita» -, a far chiarezza da un punto di vista normativo è il comandante del Compartimento polizia stradale della Toscana, Paolo Maria Pomponio.

«Fino al 1993 la norma vietava la conduzione di qualunque veicolo avendo ai piedi calzature aperte o nessuna calzatura, e imponeva l'utilizzo delle scarpe - spiega -. Dal 1993 il divieto non c'è più, ma in caso di incidente l'agente che effettua i rilevamenti può contestare due articoli del codice stadale», premette il comandante, che quindi spiega: «Il 140, che non prevede una sanzione, costituisce un principio informatore secondo il quale chi guida deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Il 169 invece stabilisce che il conducente di qualsiasi veicolo deve mettersi in condizione di godere della massima libertà di movimento, e quando - in caso di sinistro - ne viene riscontrata la mancanza il conducente perde un punto dalla patente e viene multato con una sanzione che parte da circa 80 euro a salire; secondariamente il problema può emergere in sede di contenzioso con le assicurazioni».

La felice scelta della dicitura "qualsiasi veicolo", da parte del legislatore, comprendeva già anche le più recenti innovazioni in termini di mobilità: vi rientrano infatti, insieme alle automobili e alle biciclette (oltre a moto e motorini), anche hoverboard, monopattini, unicicli e quant'altro, ovvero qualsiasi mezzo di locomozione permetta di muoversi più velocemente del proverbiale passo d'uomo.

Se dunque la prospettiva del danno alla propria persona (o a quella altrui) risulta perdente nel confronto impari con la goduria del piede al fresco, forse la minaccia della menomazione al portafogli potrà indurre alle buone pratiche anche i più allergici alle scarpe. «Scarpe chiuse, suole pulite e niente tacchi tali da compromettere un'efficace azione di guida con la più ampia facoltà di manovra», puntualizza ancora Pomponio, che illustra un ulteriore scenario: «In caso di sinistro con lesioni si rischia il processo penale con relativa condanna. Se le lesioni sono superiori a 20 giorni di prognosi si procede d'ufficio, ma l'esito è lo stesso anche a fronte di una querela che può essere presentata per lesioni meno gravi».

Come scegliere dunque l'"outfit" più consono alla guida? «Ogni conducente si deve autodisciplinare nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori per riservarsi un'efficace azione di guida con i piedi, ivi compresa la stabilità e la sicurezza in frenata per i mezzi con soli comandi manuali (motorini e "motoroni" senza marce, ndc)», ammonisce ancora il comandante, che infine consiglia: «Bisogna stare attenti anche alle condizioni di pulizia e usura della suola e dei tappetini. È tutto scritto su ogni sito della polizia stradale».

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