Il Tirreno

Livorno

«Da sola in ufficio e bagno vietato»: alla "Bozzi" ritorsioni dopo la maternità

Federico Lazzotti
Maurizio Bozzi titolare dell’omonima azienda e presidente Confindustria Livorno e Massa
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Maurizio Bozzi titolare dell’omonima azienda e presidente Confindustria Livorno e Massa

Livorno, la dipendente ha fatto causa dopo il licenziamento. Ora la giudice ha imposto all’azienda il reintegro e il pagamento delle spese. La replica: «Faremo appello per dimostrare la nostra serietà»

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LIVORNO. Prima hanno assunto un’altra dipendente al suo posto di contabile, poi quando è rientrata dalla maternità sono iniziate le ritorsioni: cambio di mansione, richiami per motivi futili, l’esclusione dai corsi di aggiornamento, l’assegnazione di mansioni di poco conto o perfino l’inattività. E ancora: il divieto di allontanarsi dalla postazione anche per andare in bagno senza il consenso e l’obbligo di rendicontare l’attività rispetto al tempo impiegato.

Infine, siamo nel marzo 2013, è stata assegnata alle rifiniture dei pezzi meccanici nel reparto montaggi e finiture e «si è trovata – scrive la giudice – costretta ad accettare il demansionamento in ragione della minaccia di licenziamento da parte del datore di lavoro. E dopo un primo periodo di totale isolamento, è stata collocata nel capannone assieme agli altri operai, dove è stata oggetto di continue intimidazioni». Sono queste alcune delle ritorsioni subite da Silvia Paoletti, dipendente della Bozzi spa, azienda livornese specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione, amministrata da Maurizio Bozzi, dal febbraio 2017 presidente della Piccola Industria di Livorno e Massa Carrara.

L'ordinanza

A rivolgersi al tribunale del lavoro all’indomani della lettera di licenziamento ricevuta nell’agosto di due anni fa, l’avvocata Elena Giuliano. Il 30 marzo scorso la giudice Federica Giuffré ha accolto la richiesta di rientegro e condannato l’azienda al pagamento delle mensilità arretrate e di 5.300 euro per le spese. Una decisione che sarà impugnata dalla società come spiega lo stesso amministratore: «Vogliamo dimostrare nella fase di merito la correttezza del licenziamento le cui motivazioni sembrano colte anche nell’ordinanza». Inoltre durante il dibattimento l’avvocata della Bozzi ha raccontato come il licenziamento sia stato dovuto «a una persistente crisi della produzione» ha costretto l’azienda «a intraprendere un piano di risanamento ex articolo 67 legge fallimentare». Di conseguenza alla dipendente «è stato richiesto talvolta di completare il suo orario di lavoro (già ridotto a 15 ore settimanali) al tornio o alla fresa o svolgendo attività di magazzino; non potendo assegnare la ricorrente ad altre mansioni, anche di livello inferiore, la società ha avviato la procedura di licenziamento per giustificato motivo».

Al contrario la giudice nelle motivazioni spiega come: «dall’istruttoria sono emersi elementi indicativi della condotta di emarginazione da parte della società a seguito del suo rientro dalla maternità e della concessione della riduzione dell’orario, mutando le mansioni e il contestuale affidamento delle stesse a un’altra dipendente riassunta con contratto di apprendistato dopo averla sostituita nel periodo di maternità». Inoltre «nella collocazione da sola in una stanza diversa da quella del nuovo reparto cui era adibita con interdizione di passare negli uffici dello stesso piano separati da una porta chiusa a chiave».

Secondo la giudice: «l’assunzione di tre lavoratori nel luglio 2017 per lo svolgimento delle stesse mansioni di fatto affidate in maniera promiscua alla ricorrente, unitamente all’accertato demansionamento con attribuzione dei compiti alla lavoratrice assunta dapprima con contratto a termine per sostituire nel periodo di maternità la ricorrente e poi, immediatamente dopo il rientro di quest’ultima (autorizzata, dopo la fruizione di un periodo di congedo parentale facoltativo, altresì alla riduzione dell’orario di lavoro), con contratto di apprendistato con assegnazione anche delle mansioni in origine affidate alla donna, nonché il confinamento della stessa in una stanza separata dagli altri colleghi di reparto, costituiscono – scrive – indici sintomatici della volontà del datore di lavoro di estromettere la ricorrente dall’organico aziendale, a prescindere dalle effettive esigenze di riorganizzazione dell’attività produttiva».

La replica

«Quella pronunciata dalla giudice è un’ordinanza frutto, come prevede la legge, di un procedimento sommario. È ferma intenzione della Bozzi coltivare la fase di merito affinché venga appurato il reale svolgimento dei fatti». Inizia così la replica di Maurizio Bozzi, amministratore dell’omonima azienda all’indomani della sentenza. «Vogliamo dimostrare – va avanti – nella fase di merito la correttezza del licenziamento le cui motivazioni sembrano colte anche nell’ordinanza. È doveroso proseguire il giudizio non solo perché la società crede nella giustizia ma anche per il rispetto degli altri dipendenti che credono nell’azienda e nel suo buon operato. Si potrebbero fare altre considerazioni sulla Bozzi, sul suo impegno, sulla sua storicità e sopratutto sulla sua serietà, che ne ha fatto un punto di riferimento per la città, per le scuole e sapendo l’impegno sociale con cui ogni imprenditore si deve confrontare».
 

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di Redazione web