Gioco
La Cassazione: l’Ici devono pagarla anche le scuole delle suore
Livorno, la Suprema Corte torna a dar ragione al Comune di Livorno. Ribaltato il giudizio d’appello. La lunga storia iniziata nel 2010
LIVORNO. Torna sotto i riflettori la controversa questione dell’Ici (la tassa sui fabbricati) pagata dagli istituti religiosi, magari per la presenza di scuole materne. A riportarla all’attenzione è Palazzo Civico che canta vittoria dopo essersi visto accogliere dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione il ricorso contro la sentenza d’appello del marzo di cinque anni fa dalla Commissione tributaria regionale, che aveva stabilito che le scuole materne paritarie di proprietà di due istituti religiosi non erano soggette al pagamento dell’Ici.. In questo caso, secondo quanto reso noto dal Comune, si tratta della Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena (istituto situato nella zona dell’hotel Palazzo, ora si occupa di assistenza agli anziani) e Istituto delle Suore Trinitarie (nella zona di Crocetta).
Non è un fulmine a ciel sereno: già nell’estate 2015 la Cassazione si era pronunciata sul caso di due scuole religiose livornesi: Istituto dell’Immacolata e Istituto Santo Spirito.
In realtà, questa storia viene da ancor più lontano: parte nel 2010. Siamo negli anni della giunta Cosimi e l’allora assessore al bilancio Valter Nebbiai, cattolico impegnato, manda gli avvisi di accertamento ad alcuni istituti religiosi riguardo al pagamento dell’Ici per il periodo relativo agli anni compresi fra il 2004 e il 2009.
Il pronunciamento della Suprema Corte - fa rilevare Palazzo Civico – «ribalta dunque le sentenze di primo e secondo grado e legittima, di fatto, l’azione del Comune di Livorno».
A lungo il dibattito giuridico ha fatto il pendolo mettendo l’accento sempre sul concetto di “esclusività”: ma parlando, talvolta, del fatto che per essere costretti a pagare il fabbricato doveva essere destinato esclusivamente a fini commerciali e, talaltra, per esser dichiarati esenti occorresse dimostrare che l’attività era esclusivamente gratuita o quasi, senza che fosse rilevante la natura più o meno di lucro, più o meno solidaristica dell’iniziativa.
A cambiare le carte in tavola è stata la decisione della Commissione Europea sul finire del 2012: per questo genere di esenzione vedi alla voce “aiuti di Stato”, cioè distorsione della concorrenza e del mercato. Praticamente la pietra tombale.
Come scrive ora il Comune di Livorno, «un’eventuale esenzione, secondo la Corte, sarebbe da configurarsi come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza». Come dire: per evitare di incappare nell’identificazione dell’esenzione come “aiuto di Stato”, l’applicazione dei benefici previsti in favore degli enti non commerciali – viene sottolineato – è legittima soltanto se riguarda «gli immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro a un compenso soltanto simbolico». —
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