Il Tirreno

Livorno

risposta a barbera 

Authority: sulla Sponda Est il Tar ci ha dato piena ragione

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LIVORNO. All’ufficio legale dell’Authority non è andato giù quanto ha affermato Federico Barbera annunciando che non avrebbe presentato appello su una vicenda che riguarda la Sponda Est. Palazzo Rosciano tiene a sottolineare che alla eccezioni sollevate dalla società di Barbera il Tar ha risposto «rimarcando la piena rispondenza al dettato normativo vigente» dell’iter seguito dall’Authority. Viene citato il giudice amministrativo quando rileva che «dal complesso degli atti della procedura, dai quali emergono anche complessità, l’articolazione e l’ampiezza delle valutazioni che ha proceduto l’assegnazione in concessione, si desume, in definitiva, l’infondatezza della doglianza della ricorrente circa la mancata predeterminazione dei criteri di selezione delle domande».

Palazzo Rosciano ribadisce di essersi «fondatamente attenuta ai criteri di valutazione indicati» dalla legge 84/94 all’art. 18. «Pur presentando, innegabilmente, caratteri di ampia discrezionalità (…), si fondano su quei dati obiettivi ritenuti dal legislatore rilevanti per il giudizio comparativo che precede la decisione di affidamento in concessione di aree portuali; le quali concessioni, è bene precisarlo, non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive europee sulle concessioni trattandosi di classiche concessioni di bene pubblico (demaniale) e non quindi di concessioni di servizi».

Barbera si lamenta del ritardo nella conclusione della procedura? «È dipeso – dice – dai tempi necessari per la costituzione del Comitato di gestione che, tra l’altro, ha analizzato l’argomento alla prima riunione utile». Senza contare che resta la «correttezza del procedimento di individuazione del concessionario riconosciuta dal Tar»..

A ciò si aggiunga che l’Authority non ha avuto dall’Antitrust «nessuna censura» per la procedura seguita: tant’è che non ha chiesto l’annullamento dell’atto adottato, ma «si è limitata ad una segnalazione di carattere generale, alla quale il Tar, come già detto, non ha ritenuto di aderire». E questo dipende dal fatto che la giustizia amministrativa ha riconosciuto che l’Authority ha rispettato «dettati normativi nazionali e comunitari vigenti nella procedura di scelta del concessionario e che è stata valutata dall’Amministrazione come possibile modalità di selezione per le procedure future». —

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di Redazione web