Il Tirreno

Livorno

Guerra al gioco d’azzardo, nuovo ko per il Comune

di Federico Lazzotti
Guerra al gioco d’azzardo, nuovo ko per il Comune

Livorno, il tribunale amministrativo per la seconda volta accoglie i ricorsi dei gestori della sale con le slot. Da agosto il regolamento bis limitava l’apertura. «Dati e studi approssimativi»  

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LIVORNO . Il Comune di Livorno insiste nella sua lotta contro il gioco d’azzardo ma perde un’altra partita. A distanza di nove mesi – era il 5 agosto scorso – dall’entrata in vigore del nuovo regolamento che limitava l’apertura dei casinò cittadini a due fasce orarie (10-13 e 17-23), il tribunale amministrativo di Firenze ha accolto il ricorso di alcuni gestori annullando l’ordinanza bis del sindaco Filippo Nogarin. L’effetto immediato del dispositivo firmato della seconda sezione del Tar è semplice: tutte le sale gioco – a differenza di quello che era l’obiettivo del Comune – potranno stare aperte in qualsiasi orario senza andare incontro ai 500 euro di multa previsti dall’amministrazione nei confronti di chi non avesse rispettato le indicazioni. Insomma, i tentativi della giunta M5s continuano a infrangersi contro lo scoglio giudiziario: pare che contro il gioco d’azzardo non ci sia nulla da fare...

LA PRIMA ORDINANZA. Ma per capire quanto la guerra al gioco sia – a giusta ragione visti i numeri dei malati di ludopatia in provincia – importante per l’amministrazione, è necessario tornare al 13 ottobre 2016 quando il sindaco, dalla sua pagina Fb, annunciava l’entrata in vigore di una prima ordinanza che limitava l’apertura di nuove sale a meno di 500 metri dai luoghi sensibili: ospedali, case di cura, strutture sanitarie, parchi pubblici, ippodromi, palestre, centri sportivi, sportelli di ascolto, ma anche centri commerciali e negozi di compravendita di oro. Sette mesi dopo ecco la prima doccia fredda, sempre da parte del Tar: ordinanza annullata e tutto torna come prima. Il motivo? «Le pur lodevoli intenzioni di contrastare il gioco compulsivo e le conseguenze negative che ne derivano – scrivono i giudici – non può esprimersi in atti che finiscono con lo svuotare completamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica». Dunque, brava amministrazione ma a livello legislativo i contrappesi sono altri. Ecco allora che sindaco e giunta si mettono al tavolo e varano una seconda ordinanza che stavolta punta il dito nei confronti degli orari legati alla salute pubblica.

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IL RICORSO. Due i soggetti che ad ottobre si rivolgono al Tar: Enrico Polo, della Bingo Amico Srl, società che gestisce la sala di via Puini e che due giorni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza è stata multata per non aver ottemperato al regolamento e la Marinara srl, società che gestisce diverse sale. Scrivono i giudici nella premessa giustificando l’accoglimento del ricorso: «L’ordinanza del sindaco di Livorno appare essere assistita da una serie di riferimenti a studi e contributi, di diversa natura e provenienza, che appaiono però del tutto insufficienti a giustificare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, l’emanazione di una disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco».

I MOTIVI. Se questa è la cornice, sono tre i motivi che vengono elencati in sentenza e che di fatto bocciano i riferimenti dell’amministrazione. «Irrilevante – si legge – appaiono gli studi del Cnr pubblicati nel 2014 (peraltro neanche depositati in giudizio) che, oltre a riferirsi ad un periodo (il triennio 2008-2011) eccessivamente risalente, si riferiscono all’intero contesto nazionale e non possono evidenziare particolari problematicità nel comune di Livorno». Irrilevante – secondo i giudici – anche la relazione del 28 aprile 2016 del Dipartimento delle dipendenze dell’Asl che, contrariamente a quanto affermato nell’atto impugnato, si riferisce all’intero Dipartimento e non al solo territorio del comune di Livorno e reca comunque dati che si fermano al 2015. Inidoneo, infine, «il riferimento alle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione 6 settembre 2016 che si riferiscono all’intero territorio regionale (nel primo caso) o al territorio dell’intera Asl e non del solo Comune (nel secondo caso), così manifestando le stesse carenze dell’altra documentazione già esaminata». Ecco perché – concludono – «anche l’ordinanza restrittiva degli orari di esercizio del gioco emanata dal sindaco di Livorno non appare pertanto essere supportata da studi scientifici relativi al territorio comunale».


 

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