Gioco
Cambiano le regole sul fronte edilizio
LIVORNO. Il Regolamento edilizio del Comune di Livorno, a distanza di un anno dall’entrata in vigore, torna in consiglio comunale con l’approvazione di alcune modifiche avanzate dagli uffici e dagli...
LIVORNO. Il Regolamento edilizio del Comune di Livorno, a distanza di un anno dall’entrata in vigore, torna in consiglio comunale con l’approvazione di alcune modifiche avanzate dagli uffici e dagli ordini e dai collegi professionali, per adeguare il testo alle nuove normative ma anche e principalmente per semplificare le procedure delle pratiche. Si tratta di modifiche che sono scaturite nel corso dell’anno di attuazione del Regolamento edilizio – predisposto dagli uffici del Comune e concertato con gli ordini professionali – e che ha visto riunirsi per ben dieci volte il tavolo tecnico permanente. «Il nostro obiettivo – dice l’assessora all’edilizia privata Paola Baldari – era rodare il nuovo testo e dare risposte concrete a suggerimenti e richieste che ci venivano dagli ordini professionali».
Nell’ultima seduta di consiglio comunale, tra le modifiche proposte e approvate, risulta di particolare rilevanza la nuova indicazione per la conformità edilizia degli immobili antecedenti al 1977. «Una importante novità – riprende l’assessora Baldari – in quanto la regolarità edilizia è di fondamentale importanza nella compravendita immobiliare. Questo senza dubbio semplificherà le procedure che si presentano ogni qual volta si acquista o si vende un alloggio antecedente il 1977 con opere eseguite in lieve difformità».
Ma cosa vuol dire nella pratica?
Se siamo in possesso di un certificato di agibilità ottenuto prima del 1977 (anno in cui entra in vigore la legge che trasforma le licenze in concessioni edilizie) la conformità edilizia si attesta alla agibilità stessa essendo l’ultimo titolo rilasciato dall’ente.
Non occorre più cioè andare a verificare i precedenti titoli edilizi con una notevole semplificazione amministrativa e un risparmio di tempo non indifferente.
Quindi una difformità interna modesta (come lo spostamento di una parete o di una finestra) realizzata in corso d’opera (cioè prima di aver ottenuto l’agibilità) durante la costruzione dell’edificio e già inserita nella planimetria catastale con queste modifiche al regolamento edilizio non sarà più considerata una difformità.
Il tecnico esterno che ad esempio in caso di compravendita dell’immobile deve fare le verifiche, non dovrà più farle sui titoli edilizi: basta che controlli che ci sia il certificato di agibilità e che la planimetria catastale dell’epoca sia conforme alla realtà.
«Non abbiamo inventato niente – ha spiegato il dirigente del settore edilizia privata del Comune, Simone Pedonese – ma dato indicazioni per una semplificazione del regolamento edilizio che ad esempio nella compravendita degli immobili abbatte un buon 70 per cento delle problematiche sulla conformità edilizia».
È evidente però che se ho un certificato di agibilità rilasciato prima del ’77 e ho fatto modifiche successive bisognerà verificare se sono sanabili o se possano rientrare nelle casistiche di semplificazione.
L’altro punto importante è l’inserimento di una norma derogatoria al regolamento: cioè la possibilità di certificare l’agibilità anche per condoni già rilasciati per i quali possono essere applicate deroghe alla normativa vigente. È il caso ad esempio di locali ad uso abitativo al di sotto dei 2,.70 metri di altezza e comunque superiori ai 2.30 (oppure 2.10 se si tratta di ripostigli) per i quali sarà possibile presentare l’agibilità nonostante la normativa attuale imponga un’altezza diversa.
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