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Abusi a "Jhonny Paranza", l'avvocato: «Chiosco smontabile, l’edilizia non c’entra»

Abusi a "Jhonny Paranza", l'avvocato: «Chiosco smontabile, l’edilizia non c’entra»

Livorno, ecco i tre punti del ricorso firmato e depositato dagli avvocati che rappresentano la nota friggitoria di piazza Mazzini 

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LIVORNO . «Il chiosco è una struttura smontabile, amovibile e semplicemente appoggiato al suolo e pertanto non è richiesto alcun titolo edilizio». È questo uno dei passaggi chiave del ricorso firmato dagli avvocati Luciano Barsotti e Lucia Casale che si sono opposti all’ordine di demolizione da parte del Comune di Livorno inviato nel settembre scorso a “Jhonny Paranza”, la friggitoria di piazza Mazzini al centro di una battaglia legale. Ecco perché – spiegano gli avvocati – «è erroneamente applicato, comunque, anche sotto il profilo riguardante la presupposta abusività dell’opera, atteso che nel caso di specie non si tratta chiaramente di opera (il chiosco) realizzata in assenza del permesso di costruire o della scia (all’epoca Dia), ovvero in difformità (totale o parziale) o con variazione essenziale rispetto al titolo edilizio».

Al contrario, emerge – proseguono i legali – «il difetto di istruttoria proprio a proposito della natura dell’opera: il Comune si limita, infatti, a ritenere, senza alcun apporto tecnico, che le opere accertate (almeno con riferimento al chiosco) sono state realizzate senza titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire), richiamando gli atti precedenti. Ma nemmeno negli atti precedenti è dato riscontrare alcuna istruttoria sulla effettiva natura dell’opera realizzata: una valutazione tecnica avrebbe, infatti, permesso di verificare la natura amovibile del chiosco, e pertanto, la sua irrilevanza a fini edilizi, in quanto opera precaria».

I MOTIVI. Sono tre i motivi del ricorso che sarà trattato nel merito il 30 ottobre prossimo. Due possiamo definirli di procedura e due di contenuto. Ma nel documento viene elencata anche la storia dell’ex rivendita di frutti di mare acquistata da Baldi nel maggio del 2008 e demolita i primi di dicembre dello stesso anno nell’ambito dei lavori di riqualificazione della zona di Porta a Mare. «Al termine dei lavori di urbanizzazione – è la ricostruzione – il proprietario è rientrato nella materiale e giuridica disponibilità dell’area munita, ad opera del Comune, degli allacci alle relative utenze (piccolo manufatto in legno e muratura contenente contatore utenza idrica e colonnina in muratura per l’energia elettrica e il gas)». Gli stessi che oggi il Comune dice di abbattere.

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È leggendo il secondo motivo del ricorso che gli avvocati cercano di ricostruire, è proprio il caso di dirlo, l’iter che ha portato alla realizzazione della struttura principale. «Il manufatto in vetro, legno e alluminio di metri 5, 40x5, 30 e altezza di 2, 60 metri è stato realizzato su direttive dello stesso Comune, proprietario dell’area di piazza Mazzini, e per esso dal soggetto attuatore del progetto di riqualificazione della piazza su cui insiste l’opera».

LA SANATORIA. Se queste sono le ragioni per cui impugnare l’attuale richiesta di demolizione, c’è anche da chiarire la precedente controversia che riguarda la richiesta di sanatoria da parte della proprietà rispetto alla prima intimazione dell’amministrazione. Il Comune, infatti contestava nel 2010 la legittimità del manufatto precedente arrivando all’assunto che se era abusivo il primo è abusivo anche quello che lo sostituito.
«Emerge dalla stessa motivazione irragionevolezza di una siffatta enunciazione – è la replica – posto che un manufatto demolito (“precedente”) non è più giuridicamente esistente. Ai fini di un siffatto controllo non può, pertanto, darsi rilievo alla preesistenza del manufatto edilizio che, una volta demolito, non può certamente essere “ricostruito” senza che esista la norma urbanistica che lo consenta».

Dunque la struttura sarebbe presente nel piano regolatore. «Il fatto – peraltro irrilevante – che il Comune abbia rilevato l’assenza di un titolo legittimante il manufatto demolito – concludono – è del tutto estraneo alle finalità del provvedimento impugnato: quello che solo rileva è l’attuale conformità urbanistica e non, certamente, la conformità di un manufatto non più esistente».
 

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di Redazione web