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Licenziati dalla Elia, dipendenti reintegrati dal giudice - La sentenza
Livorno, tre lavoratori hanno vinto il ricorso presentato all’indomani della decisione della società di interrompere il rapporto
LIVORNO. Erano stati licenziati assieme ad altri 44 colleghi nel luglio scorso dalla società Fratelli Elia, che si occupa di logistica e movimentazione di merci in porto. Ora a distanza di otto mesi la giudice del lavoro li ha reintegrati sottolineando «l’illegittimità della fine del rapporto». Così in tempi di crisi occupazionale e fame di lavoro la sentenza del Tribunale di Livorno lascia aperta la porta della speranza.
«Peccato - spiega l’avvocato Daniele Rossi, che ha assistito due dei tre lavoratori reintegrati - che il ricorso sia stato presentato da così pochi ex dipendenti. Lo avessero fatto in blocco sarebbe stato sollevato un caso ben più grande». Invece molti dei colleghi hanno preferito entrare in una cooperativa che ora offre gli stessi servizi alla fratelli Elia attraverso un rapporto esterno. Eppure la giudice Francesca Sbrana, nelle tre sentenze spiega come il comportamento della società sia stato giuridicamente scorretto nei confronti di Ivano Bracaglione (rappresentato dall’avvocato Luca Nocco), Marco Piserini e Barbara Palomba.
Da quale fondamento giuridico sia partita la causa, lo spiega l’avvocato Rossi che ha curato il fascicolo con il collega Viero Mirenda. «A seguito di licenziamento collettivo abbiamo chiesto al Tribunale attraverso il vecchio rito Fornero di dichiararsi sulla illegittimità-nullità del licenziamento con richiesta di reintregra nel posto di lavoro oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto».
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La società Fratelli Elia si è costituita rivendicando, al contrario, la legittimità del proprio operato. Nelle sette pagine della sentenza deposita la settima scorsa la giudice motiva la sua decisione spiegando come - nel caso specifico - il datore di lavoro abbia deciso di licenziare in blocco senza verificare le caratteristiche dei singoli dipendenti e le eventuali specificità.
La magistrata cita una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui il datore di lavoro, «nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, e ciò comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, egli debba provvedere a specificare in detta comunicazione le modalità di attuazione del citato criterio, effettuando una comparazione tra le professionalità dei lavoratori in servizio al fine di chiarire la rispondenza delle eccedenze individuate alle ragioni dell’esubero».
In questo caso ciò non è avvenuto. «Pertanto - conclude - il recesso intimato deve essere annullato ed ordinata la reintegra della parte ricorrente nel posto di lavoro; la convenuta società dovrà altresì essere condannata alla corresponsione di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal dì del recesso a quello della effettiva reintegra, salvo il limite di dodici mensilità. Il datore va altresì condannato al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dal giorno del licenziamento a quello delle reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale».
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