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Il decreto penale di condanna: pena pecuniaria, niente processo e estinzione del reato

Il decreto penale di condanna: pena pecuniaria, niente processo e estinzione del reato

Il procedimento per decreto è disciplinato dagli articolo 459 del codice penale e seguenti e si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna su...

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Il procedimento per decreto è disciplinato dagli articolo 459 del codice penale e seguenti e si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna su richiesta del pubblico ministero. Ciò avviene quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. E dunque vengono a mancare pertanto sia l’udienza preliminare che il dibattimento.

La richiesta motivata del pm va presentata al giudice per le indagini preliminari «entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato», con l’indicazione della misura della pena. ll decreto penale n on comporta pene accessorie e anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto (in 2 o 5 anni) quando l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. L’imputato può opporsi al decreto e chiedere il giudizio.

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