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Calamai e Giordani assolte per i farmaci pagati cari
La procura generale aveva chiesto un risarcimento all’erario di 131mila euro ma i giudici della Corte dei Conti hanno esonerato le dirigenti Asl da ogni addebito
LIVORNO. L’ex direttrice generale dell’Asl 6 Monica Calamai e l’ex direttrice dell’unità operativa politiche del farmaco Anna Giordani, sono state assolte dalla Corte dei Conti della Toscana sul giudizio di responsabilità sollevato dalla procura generale della Corte, che aveva chiesto di condannarle al pagamento di un totale di 131.775 euro in favore dell'erario, oltre alla rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.
Il procedimento era stato promosso dai Nas di Livorno che avevano comunicato alla Procura regionale della magistratura contabile l'esito di una attività investigativa svolta a seguito di una segnalazione con la quale venivano, tra l'altro, prospettate irregolarità nella dispensazione di specialità medicinali da parte dell’Asl 6.
I fatti risalgono al 2012. L'indagine si è concentrata sulla dispensazione dei farmaci nella fascia A in regime di “convenzione”, considerato che l'Asl 6, per diversi farmaci, aveva preferito utilizzare il canale alternativo della cosiddetta “distribuzione per conto” acquistandoli direttamente presso le case farmaceutiche.
Secondo i Nas e la procura generale tale procedura, relativamente ad una particolare tipologia di farmaci, aveva determinato un aggravio economico per le casse dell’azienda sanitaria livornese, in considerazione del fatto che l'azienda «ha finito per corrispondere alle varie farmacie territoriali una somma di denaro notevolmente superiore a quella che avrebbe corrisposto utilizzando il canale in “convenzione”, vanificando di fatto il maggiore sconto inizialmente ottenuto sul prezzo di acquisto del farmaco».
Le deduzioni scritte della Calamai e della Giordiani non sono state valutate esaustive dalla Corte che così ha formalizzato il loro atto di citazione, al quale è seguita la costituzione in giudizio.
Secondo i giudici della Corte dei Conti tuttavia «il danno azionato, per la sua aleatorietà, non trova ragione e fondamento» e, pertanto, Calamai e Giordani sono state assolte ed esentate da ogni addebito.
La Corte ha evidenziato che mancava «agli atti la prova dello sforamento per l'anno 2012 del tetto della spesa farmaceutica dell’Asl 6 e se questo sforamento non c'è stato, il danno (sotto il profilo del mancato risparmio) emergerebbe solo alla fine dell'esercizio e non può retrodatarsi ad iniziali condotte programmatiche, ipotizzate gravemente colpevoli». Poi ha aggiunto che era «arbitraria la tesi della procura per cui i distributori farmaceutici avrebbero accettato di trattare tutti i farmaci in regine di convenzione agli importi originari», con un riferimento importante anche ai ritardi «con i quali le Regioni onorano il proprio debito con i distributori farmaceutici i quali, qualora avessero dovuto erogare farmaci solo in convenzione, si sarebbero trovati ad anticipare elevati costi per farmaci in fascia A e, quindi, la convenzione con ogni probabilità sarebbe stata stipulata su altri parametri economici».
«Significativa e rilevante - sottolinea la Corte - è la circostanza per la quale la Regione Toscana, titolare del potere di direttiva, solo nel 2014 ha ritenuto di intervenire in materia mediante la rinegoziazione dei farmaci di distribuzione per conto». (gc)
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