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Telefonate moleste

Telefonate moleste, il Garante censura Telecom e le vieta l’uso dei numeri recuperati

di Ilaria Bonuccelli
Telefonate moleste, il Garante censura Telecom e le vieta l’uso dei numeri recuperati

La società di telefonia ha creato la campagna “Recupero consenso” per ottenere di nuovo l’autorizzazione all’uso di dati per il marketing di ex clienti o clienti che hanno negato il permesso all’uso dei numeri per fini commerciali. Ma il Garante ha frenato

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«Non voglio». Non voglio essere disturbato. Non voglio ricevere telefonate con le offerte commerciali. Non voglio che usiate il mio numero o che lo vendiate a qualcuno. Pensa di essere stato chiaro l’ex abbonato di Telecom, quando nel 2011chiude il contratto e revoca l’autorizzazione alla società a servirsi dei suoi dati per il marketing. Si sbaglia. Invia ancora due raccomandate nel 2013 e un esposto al Garante della Privacy. Ma non bastano. Nel 2015 Telecom torna alla carica. Vuole l’ex cliente. Vuole recuperarne quasi due milioni, per la verità. E crea la campagna “Recupero consenso”: ottenere di nuovo l’autorizzazione all’uso di dati per il marketing.

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ALLA RICERCA DEL CONSENSO PERDUTO

La campagna si rivolge ad ex clienti o clienti che hanno negato il permesso all’uso dei numeri per fini commerciali. E al Garante arrivano due esposti. Bastano per una decisione dura: vieta a Telecom di usare i circa 280mila numeri di abbonati ai quali ha strappato il consenso a inviare proposte commerciali, grazie a questa campagna. E ora, dopo l’invio delle “memorie” della compagnia, si prepara anche a notificare una multa, che potrebbe arrivare fino a un milione. Del resto, le utenze coinvolte nella campagna di recupero dei consensi sono 1.976.266.

CONTATTATO CHI NON VUOLE

Ma non è questo il problema. È che Telecom deve trovare un sistema per chiamare chi non vuole essere disturbato per telefono. E l’unico sistema che trova, invece, è il telefono. Infatti fornisce alle società partner, incaricate delle telefonate, le liste per l’operazione “Recupero consenso”. Gli elenchi contengono numeri che vengono chiamati «in modo automatico da un compositore telefonico» e quindi non possono essere modificati dalle società dei call center. In queste liste - riferisce Telecom al Garante della Privacy - c’è anche il numero del cliente che presenta il ricorso che dovrebbe portare alla multa. «Per tale utenza - riferisce Telecom - era stato registrato il 24 marzo 2011 il diniego al trattamento dei dati personali per informazioni commerciali tramite telefono... Il 1° settembre 2015 l’utenza è stata inserita in una lista di contattabilità per la proposizione di offerte commerciali solo nel caso in cui il cliente avesse preventivamente accettato di cambiare il suo consenso che dal 2011 era valorizzato a “no”».

VIDEO: TELEFONATE MOLESTE, LA NOSTRA PETIZIONE IN 60 SECONDI

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COPIONE AL CENTRALINISTA

Insomma, “no” era già stato detto. Ma Telecom chiede di farselo ripetere. Per questo, fornisce ai call center partner della campagna lo “script”. Si tratta, del “copione” da far seguire ai centralinisti per riuscire a ottenere «l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali di chi in precedenza non lo aveva manifestato o, come nel caso di chi presenta la segnalazione - evidenzia il Garante - lo aveva espressamente negato o, ancora, si era opposto al trattamento». Il copione prevede che venga pronunciato il nome e cognome dell’abbonato, il nome della società che si qualifica come «partner di Telecom Italia/Tim» e poi la pronuncia di questa frase: «Ci piacerebbe acquisire il suo consenso per tenerla aggiornata sulle nostre nuove offerte, oggi più interessanti rispetto a quando lei era nostro cliente. Se è interessato, la invitiamo a lasciarci il suo consenso per essere ricontattato da Telecom/Tim».

VIETATO USARE I NUMERI

Questa campagna sui clienti “cessati e non consensati”, avrebbe portato a Telecom circa 400.000 contatti utili, considerato che circa il 50% delle numerazioni presenti nella base dati (cioè circa un milione) «sarebbe risultata inesistente». E di questi 400mila contatti, il 70% avrebbe rilasciato a Telecom il consenso all’invio di proposte commerciali. Solo che il Garante vieta l’utilizzo di questi numeri perché - sostiene l’Autorità - Telecom «ha operato in assenza del necessario consenso dell’interessato. La campagna Recupero consenso ha interessato utenze per le quali Telecom non disponeva del consenso individuale a effettuare le telefonate a contenuto promozione», reiterando un comportamento già censurato dal Garante nel 2007.

UTENTI OSTACOLATI

Ma non è solo questo. Telecom (che sulla vicenda non ha risposto al Tirreno) avrebbe ostacolato le azioni degli utenti per difendersi dal marketing selvaggio. Nei casi degli esposti avrebbe ritardato l’iscrizione nelle liste nere - quelle dei numeri non contattabili - gli abbonati contrari al telemarketing. Infatti, le variazioni al consenso (da sì a no) aperte a luglio 2015 sono state chiuse a giugno 2016, 10 mesi dopo. E le giustificazioni date da Telecom non piacciono al Garante. Neppure quando i rappresentanti di Telecom assicurano che da «gennaio la società ha intrapreso una revisione delle procedure interne per definire in modo più capillare le modalità di svolgimento delle attività di controllo, con verifica della effettuazione di chiamate con numerazioni in chiaro nonché di eventuali chiamate mute e formazione della forza vendita».

CANCELLATI A FINE CAMPAGNA

Questi rimedi, però - secondo il Garante - non giustificano i comportamenti del 2015. Soprattutto dopo che i partner di Telecom, durante la campagna “Recupero consenso” avevano individuato 5.096 numeri da inserire nelle liste di non contattabilità. Il rappresentante di Telecom, tuttavia, spiega al Garante che, quando un utente si oppone al trattamento dei dati durante le campagne di telemarketing, la società opera una distinzione. Se l’utente contattato è cliente di Telecom «il partner registra il diniego all’interno di un’apposita schermata che si interfaccerà con il sistema centrale interno al termine della campagna. Il diniego viene inviato dal partner a Telecom al termine della campagna e la numerazione viene inserita in una lista di esclusione per le future campagne».Invece, per le numerazioni provenienti da elenchi telefonici pubblici, viene anche data l’indicazione di iscriversi al Registro delle Opposizioni, mentre per le liste acquistate da terzi viene data l’indicazione di opporsi direttamente nei confronti di chi ha fornito la lista di cui viene comunicata l’identità». Solo che - ricorda il Garante - compito dell’operatore è dare riscontro «senza ritardo» alla volontà dell’utente di non voler essere disturbato. E che «l’invito a iscriversi nel Registro non trova alcun riscontro nella legge. Anzi le condotte che ostacolano o comportano un più oneroso esercizio dei diritti del cittadino sono una violazione al principio di correttezza».

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