Il Tirreno

Livorno

"Selezione irregolare", il concorso all’Autorità Portuale finisce in tribunale

di Federico Lazzotti
"Selezione irregolare", il concorso all’Autorità Portuale finisce in tribunale

Dopo il ricorso di una delle candidate escluse, i giudici hanno chiesto un’integrazione di documenti per verificare se ci siano state delle irregolarità

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LIVORNO. Il concorso dell’Autorità Portuale finisce in Tribunale dopo il ricorso di una delle candidate escluse dal bando per l’assunzione di due figure professionali di terzo livello che si dovranno occupare di demanio, patrimonio, servizi e tasse portuali per l’Ente pubblico.

Quattro i punti che l’avvocato Francesco Nocentini, che rappresenta Valentina Testa (risultata settima in graduatoria), ha contestato nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo di Firenze all’indomani della pubblicazione dei risultati: violazioni formali nella presentazioni delle domande, violazioni da parte della commissione nell’assegnare i punteggi, l’assenza di un esperto in pedagogia tra gli esaminatori e la mancata valutazione della prova scritta per assegnare parte del punteggio.

Nell’udienza del 16 luglio scorso, il collegio presieduto dal giudice Armando Pozzi, ha depistato in cancelleria un’ordinanza nella quale ha notificato alla ricorrente l’obbligo di depositare nuovi documenti affinché la corte possa valutare la fondatezza del ricorso. «Depositare, presso la segreteria del Tar - si legge - le copie del ricorso e dei motivi aggiunti munite della prova delle eseguite notificazioni entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame».

Il presidente della prima sezione ha anche già fissato l’udienza della trattazione per il prossimo 8 marzo. Ma per capire i motivi del ricorso è necessario andare ad elencare nello specifico le presunte irregolarità del concorso.  «L’Autorità Portuale di Livorno, il 16.12.2014, ha approvato - recita la premessa - un bando per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 11 profili professionali a tempo indeterminato. Per il profilo B2 (quello impugnato), costituiva requisito di ammissione la laurea in giurisprudenza con una votazione minima di 100/110».

Secondo la ricorrente, il bando stabiliva che la domanda di partecipazione poteva essere inoltrata solo in via telematica, allegando l’autodichiarazione di esperienza dove richiesta quale requisito obbligatorio e precisava che il candidato, ove previsto, avrebbe dovuto mettere la firma in originale.

Inoltre l’articolo 4 del bando (intitolato “requisiti specifici e obbligatori di ammissione”) prevedeva che «tutti i requisiti saranno dichiarati e autocertificati nella procedura di candidatura sul sito internet”, mentre l’articolo 10 stabiliva che l’Autorità Portuale, prima dell’assunzione, avrebbe proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato e della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

Le modalità di selezione previste nel bando erano date da uno screening delle candidature ma demandato alla società Quanta, da una prova scritta preselettiva (per la quale non era prevista l’assegnazione di punteggio, e utile per l’individuazione dei primi 20 candidati idonei, da ammettere alla prova orale) e dalla prova orale, definita colloquio tecnico/motivazionale.

L’Autorità Portuale, in sede di chiarimenti pubblicati sul sito web, ha precisato che il curriculum deve essere datato e firmato. Eppure nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2015 si sono svolte, a cura della società incaricata Quanta spa e in applicazione dell’articolo 2 del bando, le prove preselettive, il cui esito è stato recepito dal Commissario dell’Autorità Portuale il 3 giugno 2015. La commissione esaminatrice, nella seduta del 13 luglio ha stabilito che il colloquio si sarebbe articolato in due parti: verifica delle capacità relazionali e motivazionali del candidato, con punteggio massimo di 15 e conoscenze tecnico professionali previste per la selezione su ordinamento portuale, diritto della navigazione, diritto amministrativo e diritto civile.

Conclusa la prova orale, l’Autorità Portuale ha approvato la graduatoria finale della selezione nella quale la dottoressa Valentina Testa si è classificata settima. Secondo il legale, ad esempio, solo uno dei primi sette classificati oltre alla propria assistita ha firmato il curriculum e allegato la copia del documento di identità come previsto dal bando. E dunque questi dovrebbero essere esclusi. Dalla sua l’Authority, attraverso i suoi legali si è opposta al ricorso per «difetto di giurisdizione, ritardo nei termini del ricorso e carenza di interesse visto che la candidata è arrivata al settimo posto.

«La posizione del controinteressato - è la risposta del Tar - è configurabile non solo in capo ai vincitori o a coloro che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello della parte istante, ma anche rispetto agli altri candidati idonei, atteso che, per effetto del richiesto annullamento, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione in caso di un utilizzo successivo, in cosiddetto «scorrimento», della graduatoria.

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