Gioco
L’Ato porta il Comune al Tar «Delibere Aamps illegittime»
Negli atti su porta a porta e Ptf si dice che il contratto dell’azienda scadrà nel 2030 «Ma l’amministrazione ignora volutamente che il servizio passerà a Retiambiente»
LIVORNO. Retiambiente sì o Retiambiente no? Il futuro di Aamps non è affidato a un petalo di margherita, ma ormai soltanto alle aule di tribunale. Non solo a quello fallimentare che nelle prossime settimane dovrà vagliare il piano di concordato, non solo a quello delle imprese che il 20 giugno si esprimerà sulla denuncia del collegio sindacale contro il cda, ma anche, anzi soprattutto, a quello amministrativo.
Perché è lì, al Tar, che si gioca la partita vera, quella che decretando o meno l’obbligatorietà per il Comune di Livorno di affidare dal primo gennaio 2017 la gestione della spazzatura a Retiambiente (maxi-società dei rifiuti di Livorno, Pisa, Massa e Lucca), deciderà a cascata se Aamps è destinata a diventare uno scatolone vuoto oppure no, e dunque se il piano di concordato e il piano industriale in elaborazione in questi giorni avranno un senso o la breve speranza di vita dell’azienda - da qui al 31 dicembre 2016 - renderà l’operazione inutile, perché a fine anno lavoratori, mezzi e Tari passeranno a Retiambiente e Aamps finirà in liquidazione.
DOPO IL RICORSO DEL COMUNE QUELLO DELL’ATO. Alla fine dell’anno scorso era stato il Comune a portare l’Autorità per il servizio rifiuti Ato Toscana Costa davanti al tribunale, sollevando una questione di costituzionalità della legge 69/2011 istitutiva della stessa Autorità e dunque di Retiambiente. Il ricorso dell’amministrazione Nogarin fu però respinto e dichiarato “manifestamente infondato” dai giudici (ma il sindaco ha già annunciato di volersi rivolgere al Consiglio di Stato).
Stavolta invece i ruoli si sono invertiti ed è stata l’Ato, la scorsa settimana, a portare il Comune davanti al Tar, con un ricorso affidato agli avvocati pisani Massimo Abbagnale e Germano Scarafiocca.
IL CONTRATTO CON AAMPS NON SCADE NEL 2030. Nel mirino ci sono due delibere, la 155/2016 della giunta e la 108/2016 del consiglio, la prima sull’allargamento della raccolta porta a porta a Colline e ad Antignano, la seconda sulla Tari 2016. Nessuna delle due fa alcun riferimento alla partita in corso con Retiambiente e con Ato. E allora, ci si chiederà, perché il ricorso? Si tratta di un passo in via cautelativa, spiegano i due legali nelle 26 pagine che compongono la sintesi dell’atto.
C’è un passaggio, in entrambe le delibere di cui Ato chiede l’illegittimità, che ha fatto scattare l’allarme all’Authority per i rifiuti. Quel passaggio si trova nella premessa degli atti, dove si fa riferimento all’affidamento ad Aamps del servizio di raccolta rifiuti fino al 2030 deciso dal consiglio comunale con deliberazione 35/2008.
Di fatto, quella delibera era stata però modificata con atti successivi dell’amministrazione livornese, in particolare la delibera 151/2011 del consiglio comunale che prevedeva l’entrata di Livorno in Retiambiente, e la 503/2012 di giunta che prevedeva che in contemporanea all’operatività di Retiambiente il contratto di Aamps sarebbe decaduto anziché durare fino al 2030. Una previsione poi messa nero su bianco anche nel contratto di servizio che lega Aamps e Comune (all’articolo 3).
IL COMUNE OSCURA LE CLAUSOLE. Il Comune non ha mai formalmente revocato le due delibere di entrata in Retiambiente e di cessazione del contratto con Aamps, scrivono i legali di Ato. “Ciò nonostante sembra voler aggirare l’esistenza di tali atti, dando per pacifica l’esistenza di un contratto di servizio con Aamps destinato a durare sino al 2030, senza nulla dire della clausola risolutiva e ignorando deliberatamente l’esistenza delle delibere” in cui si decreta il passaggio da Aamps a Retiambiente.
“Leggendo gli atti si ha l’impressione che il Comune non avendo voluto adottare alcun provvedimento diretto a modificare la durata dell’affidamento oltre il termine di avvio del servizio da parte del gestore unico, abbia inteso oscurare la clausola risolutiva”.
“In realtà - scrivono i legali di Ato citando una serie di sentenze dei Tar - là dove le competenze in materia di affidamento del servizio siano state trasferite ad una autorità di ambito, non v’è alcuno spazio per autonome decisione dei Comuni in contrasto con quelle legittimamente assunte da tale autorità”.
DELIBERE ILLEGITTIME. Ecco dunque il timore dell’Ato sui possibili effetti delle due recenti delibere sul porta a porta e sul Ptf: se il tribunale dovesse ritenere configurabile in esse una revoca tacita della delibera 503 (che annulla il contratto con Aamps fino al 2030) e dunque un affidamento ad Aamps fino al 2030, “le delibere impugnate non potrebbero che essere illegittime”, scrivono gli avvocati.
Chiarendo ancor meglio: “Se l’intento del Comune è quello di volersi sottrarre alle decisioni dell’Ato, tale intento è palesemente contro legge”.
ECCESSO DI POTERE. Oltre all’illegittimità, i legali dell’Authority contestano anche un eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra gli atti della stessa amministrazione. “Menzionare alcuni provvedimenti precedenti, omettendo di richiamare quelli successivi che li hanno modificati e ricostruendo quindi in maniera volutamente fuorviante la sequenza degli atti, equivale a falsare la motivazione dell’atto che si intede approvare: è quanto fa esattamente il Comune di Livorno, che enfatizza una delibera del 2008 con cui si affida il servizio ad Aamps fino al 2030, ma si guarda bene dal richiamare due delibere del 2011 e 2012” che approvano l’entrata in Retiambiente e prevedono proprio che quel contratto decada con l’entrata in funzione della maxi-società.
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