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Livorno

BIOMASSE A GUASTICCE: IL COMUNE CONTRATTACCA

«Ma il Tar non ci obbliga a vietare la centrale»

«Ma il Tar non ci obbliga a vietare la centrale»

COLLESALVETTI. Il Tar ha emesso una sentenza che «non cancella la centrale a biomasse e non obbliga il Comune ad emettere alcun provvedimento inibitorio rispetto alla realizzazione». A dirlo è il...

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COLLESALVETTI. Il Tar ha emesso una sentenza che «non cancella la centrale a biomasse e non obbliga il Comune ad emettere alcun provvedimento inibitorio rispetto alla realizzazione». A dirlo è il Comune di Collesalvetti sottolineando che, in sostanza, il giudice amministrativo, «non annulla quanto fatto dal Comune fino ad oggi, ma – mette in rilievo – affida alla competenza municipale la valutazione discrezionale in merito all'assoggettabilità o meno a via dell'intervento contestato, sulla base dei criteri esplicitati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE, disapplicando la vigente normativa regionale».

La vicenda in questione era stata portata all'attenzione del Tar Toscana lo scorso dicembre, e a gennaio 2016 il Tar, dopo aver esaminato la richiesta di sospensiva del Comitato locale e della Lipu, «non aveva concesso alcun provvedimento inibitorio», come ripetono dal municipio colligiano.

La sentenza, «dichiarando l'inammissibilità del ricorso presentato dal Comitato, che ad avviso dei giudici difetta di rappresentatività, nulla decide sui molteplici profili di censura prospettati dal Comitato e dalla Lipu: il Tar non si è pronunciato né sulla vicinanza della realizzanda centrale all'Oasi della Contessa e ad altri siti naturalistici evidenziati da parte ricorrente, né sulla asserita pericolosità idraulica dell'area destinata ad ospitare la centrale», dice l’amministrazione colligiana.

Il Tar invece risulta aver incentrato la propria attenzione e la propria decisione sulla normativa applicabile, in ragione della quale, di conseguenza, ha esaminato la procedura abilitativa semplificata svolta dal Comune per la realizzazione della centrale di Guasticce. Secondo il Comune il giudice amministrativo «non annulla la procedura- quale atto di autonomia privata afferente al regime della effettiva liberalizzazione - e contrariamente a quanto richiesto dal comitato e dalla Lipu, afferma che nella vicenda oggetto di giudizio non sussistono i presupposti per "la condanna dell'Amministrazione all'emanazione di un provvedimento con uno specifico contenuto, nel caso di specie avente l'effetto di inibire l'attività"».

Il Tar – tiene a ribadire l’amministrazione di Colle – conclude che, nel caso concreto, spetta al Comune esercitare un potere di controllo in relazione all'applicazione dei parametri fissati dalla normativa comunitaria disciplinante la materia, pur con gli ambiti di discrezionalità amministrativa che sono riconosciuti dall'Ordinamento all'Ente competente: spetterà al Comune esercitare i propri poteri "con spendita di ulteriore discrezionalità" per stabilire se il progetto della centrale a biomasse di Guasticce debba o meno essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

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