Il Tirreno

Livorno

Così Aamps ha avuto accesso al concordato

di Federico Lazzotti
Così Aamps ha avuto accesso al concordato

Il Tribunale: Il Comune non deve ricapitalizzare l’azienda in perdita

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LIVORNO. È il 3 marzo scorso. Federico Castelnuovo, neo presidente del Cda di Aamps, otto giorni prima ha presentato su indicazione del Comune che detiene il 100% dell’azienda, ha presentato al Tribunale fallimentare di Livorno la richiesta di accesso al concordato preventivo in continuità per la società dei rifiuti: in mezzo a un mare di debiti e con il Comune che non ha più intenzione di mettere soldi nelle sue casse per dare ossigeno ai conti.

La Procura, informata di questa mossa, ha dato parere contrario perché a suo avviso «Aamps è una società pubblica e dunque non può fallire».

Ma il collegio presieduto dal giudice Luigi Nannipieri, in quattro pagine depositate in cancelleria, spiega perché la Spa con sede in via dell’Artigianato «deve essere considerata come un’azienda privata», non assimilabile dunque a un ente pubblico.

Un’interpretazione che oggi tranquillizza l’avvocata del sindaco Filippo Nogarin, Sabrina Franzone, per cui l’ipotesi d’accusa che riguarda la bancarotta fraudolenta al primo cittadino in merito all’assunzione di 33 precari è priva di fondamento.

«L’articolo 1 della legge fallimentare - scrive la sezione fallimentare nella premessa - dispone che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano attività commerciali, esclusi gli enti pubblici». E Aamps «è una società per azioni che esercita un’impresa commerciale, con ad oggetto il servizio dei rifiuti nel Comune di Livorno». Ecco perché «non sussistono ad oggi sufficienti elementi per poter qualificare Aamps come ente pubblico, come tale escluso dall’articolo uno della legge fallimentare».

Tra sentenze della Corte di Cassazione e ricadute sul sistema economico, il collegio spiega anche perché Aamps, a suo avviso, non è comparabile a una società in house, dunque controllata. «Dalla documentazione in atti non può evincersi la sussistenza tra Comune e consiglio di amministrazione di Aamps di un rapporto che possa esse descritto nei termini indicati dal Supremo collegio».

Una interpretazione diversa sarebbe devastante perché «si lascerebbe ai creditori la possibilità di azioni esecutive individuali che potrebbero impedire, di fatto, la prosecuzione dell’attività economica», dunque dell’attività legata alla gestione dei rifiuti. Infine i giudici dicono una cosa che potrebbe cambiare anche la storia dell’inchiesta penale aperta dalla Procura e ribattezzata “Città pulita” nella quale tra i filoni d’indagine c’è anche quello del falso in bilancio per le annualità 2012, 2013 e 2014. «Non solo - scrivono - non sussiste alcun obbligo da parte dell’Ente pubblico (il Comune) di finanziare la società partecipata in perdita, ma anzi l’intervento pubblico teso a ricapitalizzare la società in caso di perdite non è ammissibile se non in casi eccezionali».

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