Gioco
Offese su Facebook al datore di lavoro: assolta in appello dalla diffamazione a mezzo stampa
Livorno, in primo grado la sentenza di condanna fece scuola: nelle motivazioni il giudice paragonò i social alla stampa
LIVORNO. La storia processuale di Rossella Malanima, ex estetista livornese di 30 anni, fece il giro del Paese tra l’ottobre 2012, giorno della condanna, e il gennaio dell’anno successivo quando il giudice depositò le motivazioni di quella che è stata ribattezzata come la sentenza Bosman dell’universo Internet in Italia.
L’allora ventisettenne, infatti, fu il primo esempio di utente social condannata a mille euro di multa per diffamazione aggravata, paragonabile a quella a mezzo stampa, per le offese in salsa labronica («Non andate in quel posto perché fa onco ai bai» era una delle frasi incriminate) postate su Facebook nei confronti dell’ex datore di lavoro, titolare di un centro estetico: «Sei un albanese di m...», era un’altro dei post finito agli atti.
Ecco perché quella del Tribunale di Livorno venne considerata una sentenza pilota che in caso di conferma in Appello e poi in Cassazione - si disse - avrebbe fatto scuola e giurisprudenza mettendo in guardia gli internauti da facili e volgari esternazioni a carico di amici, anche solo virtuali.
Adesso però, a distanza di tre anni e mezzo, la corte d’appello di Firenze ha ribaltato completamente la decisione del gup Antonio Pirato assolvendo la trentenne dalle accuse. Ora, in attesa che i giudici entrino nel merito delle decisione, la sentenza del collegio presieduto da Grazia D’Onofrio apre una discussione non tanto sulla possibilità che i social network siano paragonabili per diffusione alla stampa, bensì su come poter dimostrare - al di là di ogni ragionevole dubbio - che un account virtuale sia riconducibile a una persona fisica.
[[atex:gelocal:il-tirreno:livorno:cronaca:1.13404990:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2016/05/03/news/assolta-per-le-offese-su-facebook-l-avvocato-un-pezzo-di-carta-non-basta-al-processo-1.13404990]]
Al primo quesito ha infatti risposto in modo esauriente il giudice di primo grado motivando la sentenza Malanima: «Facebook - scriveva a margine della condanna - ha una diffusione incontrollata» e «il tagging sottrae questo materiale alla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network». In altre parole quando scriviamo un messaggio su Facebook o Twitter non possiamo immaginare, e nemmeno controllare, da quante persone sarà visto e rilanciato.
C’è però un problema di identificazione del responsabile dell’eventuale offesa in sede processuale. Un punto sul quale l’avvocato Danilo Adoncecchi, difensore dell’imputata, aveva basato la sua richiesta di assoluzione e il successivo ricorso in Appello. «Le argomentazioni difensive - ricordava il giudice nella trattazione del processo - si sono incentrate essenzialmente sulla pretesa impossibilità di attribuire con certezza la paternità di uno scritto o un messaggio al titolare apparente del profilo dalla cui fonte quello scritto proviene potendo sotto quella apparente identità celarsi un soggetto autore diverso dal titolare del profilo che avrebbe operato sostanzialmente un furto d’identità scrivendo sotto falso nome utilizzando indebitamente l’altrui profilo».
La tesi in primo grado - nonostante l’assenza di una perizia informatica - venne accantonata. Ora le motivazioni dell’Appello potrebbero riabilitarla, mettendo in guardia da qui in avanti soprattutto gli investigatori che si trovano a raccogliere le prove affinché a un’offesa virtuale corrisponda la responsabilità penale di un soggetto reale.
IL DOCUMENTO / LA SENTENZA DEL GIUDICE DI LIVORNO IN PRIMO GRADO
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
