Il Tirreno

Livorno

spunta il parere dell’avvocato altavilla

«Per il Consiglio di Stato il buco deve essere ripianato dal socio»

di Giulio Corsi
«Per il Consiglio di Stato il buco deve essere ripianato dal socio»

LIVORNO. Aamps otterrà il concordato oppure c'è il rischio che il tribunale lo respinga? E' il grande interrogativo che si pone da oggi, dopo che il cda ha deliberato la determina 152. Un argomento...

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LIVORNO. Aamps otterrà il concordato oppure c'è il rischio che il tribunale lo respinga? E' il grande interrogativo che si pone da oggi, dopo che il cda ha deliberato la determina 152. Un argomento spinoso, su cui da tempo si disquisisce e su cui spalanca grandi dubbi il parere dell'avvocato pisano Giancarlo Altavilla, a cui Aamps si era rivolta con una consulenza esterna per avere un giudizio rispetto alla scelta del concordato preventivo e alla stabilizzazione dei precari. Va detto che Altavilla, cassazionista, esperto di diritto amministrativo, è a capo di uno degli studi più affermati di Pisa. Il parere del legale è arrivato il 7 gennaio, giorno in cui fu revocato il cda di Iacomelli, e dunque in qualche modo è rimasto in un cassetto, mai utilizzato. Nelle 27 pagine emergono problematiche relative alla concessione del concordato a società in house di proprietà al 100% del Comune e una contrarietà assoluta rispetto alla fattibilità delle stabilizzazioni in concomitanza con la procedura concorsuale.

I problemi del concordato. «La natura pubblicistica delle società in house deve, o dovrebbe, escludere approcci opportunistici o speculativi da parte del management, tesi a sottrarsi alle obbligazioni societarie, utilizzando gli strumenti concorsuali per 'risparmiare' quote di debito, per poi ritenere salvata l'azienda e ristabilita la sua solidità», scrive Altavilla. «La conservazione dell'azienda deve perseguirsi attraverso il suo finanziamento e non tramite una falcidia dei suoi debiti in danno dei creditori». Altavilla pone una serie di dubbi sulla non fallibilità di Aamps, in quanto società in house: la Cassazione nel 2013 ha inquadrato la definizione di società in house nello «stretto rapporto giuridico-funzionale che lega la società all'ente di riferimento», cioè il Comune, a cui l'azienda è assoggettata dall'istituto del controllo analogo. «Le società in house sono elementi costitutivi dell'apparato amministrativo e la loro fisionomia giuridica privata non li sottrae alla dimensione di diritto pubblico dell'ente».

La non fallibilità. L'avvocato pisano cita una sentenza del tribunale di Napoli del 2012, confermata dal tribunale di Verona nel 2013: «La società partecipata da un ente pubblico e che riveste natura necessaria per l'ente stesso, in ragione dello svolgimento di determinati servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi, non è assoggettabile al fallimento, né conseguentemente alla procedura di concordato preventivo».

Ricapitalizzazione dovuta. Dunque, come risolvere la crisi finanziaria di Aamps? Altavilla cita una sentenza della Corte dei conti del Piemonte (2012) secondo cui «gli enti locali sono tenuti ad effettuare il ripiano delle perdite delle società partecipate che operino in house». In sostanza, secondo la magistratura contabile piemontese, la ricapitalizzazione è dovuta. Una tesi ribadita dal Consiglio di Stato meno di tre mesi fa, con la sentenza 5284 del 20 novembre 2015: «L'erogazione di un servizio di interesse economico generale a favore di tutti gli utenti presuppone che all'impresa vengano riconosciute compensazioni economiche strettamente proporzionate alle perdite subite in ragione dell'erogazione di detto servizio a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tali compensazioni devono riguardare sia la copertura dei costi aggiuntivi, sia la componente di utile». In sostanza - spiega Altavilla - una società in house è un ente sistemico rispetto a quello che la controlla: se accede a uno stato di crisi, essa deve essere sostenuta e rinforzata in vista del soddisfacimenti degli interessi pubblici a cui è preordinata. Dunque l'ente socio deve ripianare i debiti che anche per effetto del controllo analogo assumono una rilevanza erariale. Dice di più il cassazionista pisano: sottolinea che secondo la Corte dei Conti del Piemonte, il Comune è responsabile nei confronti dell'indotto: «Deve ritenersi applicabile la responsabilità dell'ente pubblico nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, atteso che il controllo analogo determina l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse istituzionale dell'ente pubblico e non nell'interesse esclusivo della società controllata», dice la Corte.

Nessuna assunzione. Il legale sottolinea che «in mancanza di una oggettiva utilità societaria delle nuove assunzioni (che di fatto sono ulteriori aperture di debito) gestire la crisi dell'impresa assumendo nuove maestranze potrebbe essere lesivo degli interessi dei creditori, che vedrebbero aggravarsi le ragioni di crisi della loro debitrice». «A fronte della crisi aziendale e dell'incertezza giuridica sulla ammissibilità del concordato preventivo per le aziende pubbliche, la mancanza di qualsivoglia sostegno finanziario in vista del concordato medesimo e della elaborazione del piano di ripianamento dei debiti (che come detto deve fondarsi sulla sostenibilità della proposta di soluzione della crisi), l'appesantimento dell'organico aziendale con 33 nuovi lavoratori a tempo indeterminato, si rivela una scelta di obiettiva insostenibilità».

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