Il Tirreno

Livorno

Sbranato dai cani, il giudice: «Il branco era pericoloso, nessuno lo ha fermato»

di Federico Lazzotti
Il branco di cani che ha ucciso Vito Guastella
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Il branco di cani che ha ucciso Vito Guastella

Negli anni passati ci sono state almeno due denunce di comportamenti aggressivi ma i responsabili, condannati per omicidio colposo, non hanno preso precauzioni

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LIVORNO. Il branco di cani che la mattina del 28 febbraio 2012 ha sbranato e ucciso Vito Guastella, autotrasportatore di 50 anni e padre di due figli, aveva già attaccato l’uomo. Ma nonostante questi segnali di aggressività, chi avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza di chi frequentava il terreno della ditta Di Leo, non lo ha fatto. Anzi.

È da questa deduzione, corroborata da riscontri e testimonianze emerse nel processo di primo grado, che il giudice Angelo Perrone, lo scorso 21 dicembre, ha condannato per omicidio colposo a due anni di reclusione Giuseppe Daniele Di Leo, 37 anni, legale rappresentante dell’omonima ditta di trasporti proprietaria del terreno lungo l’Arnaccio, e a un anno e sei mesi Rodica Trofin, 56, la donna di origine romena che viveva nella roulotte sistemata (abusivamente) nel piazzale e di fatto con il compito di badare al branco di cani. Ma non solo, perché il giudice ha anche disposto un maxi risarcimento di un milione di euro per i familiari della vittima.

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Le aggressioni.  «La prevedibilità del pericolo - scrive il magistrato nelle motivazioni - trovava riscontro anticipatorio in alcuni episodi antecedenti il fatto che, pur nella differente consistenza, erano significativi - sotto il profilo di atti di aggressione o di pericolo verso terzi (autisti, operai, personale della polizia o della municipale) - della pericolosità concreta e sempre attuale di quei cani».

Il rischio legato alla presenza del branco - prosegue - «era evitabile con comportamenti rispondenti al rispetto delle misure cautelari, proprie del Di Leo come imprenditore, e proprietario del piazzale, e della Trofin come soggetto che aveva instaurato un rapporto di fatto con i cani».

Al contrario «nella totale assenza di condotte rivolte alla eliminazione o attenuazioni del rischio, gli elementi forniti dalle difese di entrambi gli imputati sono - a prescindere da ogni altra considerazione sulla loro effettività e concretezza comunque risalenti nel tempo, ben due anni prima dei fatti e furono ispirate a ragioni che non concernevano la sicurezza del piazzale e la tutela dell'incolumità delle persone».

Miravano, al contrario «impropriamente a investire altri dei problemi del piazzale. Non furono seguite/sostituite/integrate da iniziative ulteriori nemmeno sui temi sollevati, né da misure dirette ad assicurare ordine e sicurezza nel piazzale impedendo ai cani di vagare nel piazzale e/o controllandone i movimenti all'interno».

Bocciata la tesi difensiva. Durante il dibattimento i legali degli imputati, in particolare l’avvocato che ha difeso il proprietario del terreno, ha insistito molto nel tentativo di dimostrare, o comunque di insinuare nel giudice il dubbio che la morte dell’autotrasportatore potesse essere opera di terze persone e che i cani fossero intervenuti in un secondo momento.

«Non vi è alcun elemento storico-circostanziale o logico- è la replica del giudice - che possa far, anche solo, supporre l'esistenza di un'altra causa, specie se intenzionale, quale quella cui la difesa ha alluso, oltre i morsi dei cani, stante la disseminazione di tracce lesive di questo tipo sul corpo del Guastella e l'esito delle indagini». Né vi è elemento «che possa far ritenere la presenza di terzi estranei che abbiano avuto un ruolo nella vicenda, né vi è circostanza che possa consentire di supporre il movente di una presunta aggressione di terzi, né infine un dato compatibile sul piano temporale con l'evoluzione dell'evento».

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Infatti, il corpo di Guastella fu soccorso con tempestività rispetto all'azione aggressiva e fu osservato immediatamente dopo il fatto dall'operaio presente che vide solo il corpo a terra e non notò niente altro. «Una tempistica ristretta - prosegue - collega l'arrivo sul posto del Guastella, le manovre per l'aggancio del rimorchio, la telefonata delle 8 della Trofin, l'intervento dell'operaio e poi quello delle forze dell'ordine».

Poi per spazzare possibile altre ricostruzione il giudice ripete. «Nessun elemento di segno diverso è stato individuato, trovato o segnalato dalle persone intervenute. Né la presenza di aggressori, né quella di tracce del loro passaggio e della loro azione. Né la presenza di armi, o strumenti di contusione con tracce del loro uso improprio. Né indicazioni sugli esiti possibili di una aggressione e suoi scopi essendo rimasta a questo proposito la sparizione del baracchino sulla motrice del Guastella fatto emerso a distanza di giorni dal decesso, quando la cabina era stata lasciata aperta e il veicolo era incustodito in aperta campagna e non risultando nemmeno se tale mancanza fosse riferibile a quei giorni e se fosse intenzionale».

Entrambi colpevoli.  Ecco perché, e si arriva alle conclusioni, «il comportamento della Trofin è stato idoneo a instaurare un rapporto di fatto con gli animali che, a prescindere dalla formale intestazione degli stessi o dalla loro proprietà, era sufficiente perché anche su di lei, direttamente, incombesse l'obbligo di adempiere alle regole cautelari. Un rapporto di fatto - insiste e arriva all’altro imputato - che rileva tanto per la Trofin che l'aveva instaurato quanto per il Di Leo che, a conoscenza, lo aveva consentito e permesso sul suo territorio. Risulta così conclusivamente definita la nozione di “responsabilità umana”, e quindi penale, concernente il comportamento - eventualmente lesivo - degli animali».

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