Il Tirreno

Livorno

«Illegittima la revoca del cda l’atto contro Iacomelli è nullo»

di Giulio Corsi

Livorno, Amato (Fi) e Caruso (Pd): il sindaco non ha rispettato le delibere comunali. Ecco cosa dice la legge

3 MINUTI DI LETTURA





LIVORNO. Potrebbe essere illegittimo e dunque nullo l’atto con cui il sindaco Nogarin ha revocato l’incarico di presidente di Aamps ad Aldo Iacomelli e di consigliere a Marco Di Gennaro.

Lo sostengono Elisa Amato e Pietro Caruso, capigruppo di Forza Italia e Pd.

I due consiglieri motivano la loro affermazione citando la delibera del consiglio comunale 95 del 2009, che regolamenta il procedimento di revoca degli organi delle partecipate.

Nella delibera si legge chiaramente: 1) La revoca è disposta dal sindaco previa contestazione e contradditorio con l’interessato. 2) La contestazione dovrà essere effettuata dal sindaco entro cinque giorni dal verificarsi della causa di revoca. 3) I rappresentanti del Comune, entro 5 giorni dalla contestazione, possono presentare memorie scritte o documenti a discolpa. 4) Il sindaco dopo 5 giorni dalla presentazione dei documenti di discolpa dispone la revoca dell’incarico o la sua archiviazione. 5) Il provvedimento deve essere notificato entro tre giorni dall’adozione all’interessato e alla presidenza del consiglio comunale perché ne dia comunicazione al consiglio.

«Di tutti questi punti il sindaco non ne ha rispettato uno - afferma Amato -. Non ha chiamato Iacomelli per contestargli alcunché e non gli ha dato modo di difendersi, non ha rispettato i tempi previsti dalla delibera. Non c’è, nella revoca, neanche alcun parere tecnico degli uffici. Il passaggio è palesemente illegittimo. E a niente vale aver messo nella lettera a Iacomelli che in questo caso specifico non vige la delibera 95 del 2009».

La Amato annuncia al più presto la convocazione della seconda commissione bilancio con la presenza del sindaco, del segretario generale e dell’avvocatura civica. «Dobbiamo capire come è stato prodotto un atto di questo tipo che Iacomelli potrebbe impugnare con facilità».

Il rischio insomma, secondo la Amato e Caruso, è che possa ripetersi il caso Di Gennaro, reintegrato a marzo 2015 dopo essere stato sospeso da amministratore unico. «In quel caso però la procedura fu rispettata e infatti le controdeduzioni di Di Gennaro accolte», sostengono.

Ma non c’è solo la delibera 95/2009. Caruso cita anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (la 23381 del 2013) in cui si è sancito «la non revocabilità per giusta causa dei membri del cda di una società controllata da un Comune che hanno posto in essere condotte che attestavano chiaramente il venir meno del rapporto di fiducia con l'assemblea dei soci».

«L'inottemperanza agli obblighi derivanti dalle direttive dell'assemblea non producono automaticamente inadempienze nella gestione della società, se non qualificate come tali dagli strumenti di controllo», sottolinea Caruso citando la sentenza. «La revoca può avvenire solo quando i fatti contestati siano oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore», continua. La Cassazione ha condannato la società pubblica al risarcimento a favore dell'amministratore revocato. «A Livorno potrebbe accadere lo stesso».

 

 

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Lutto

Addio a Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti

di Redazione Lucca