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Ato, ricorso al Tar: il Comune pagherà le spese

Ato, ricorso al Tar: il Comune pagherà le spese

Il Tar della Toscana, nella seduta del 19 novembre, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata nell'ottobre scorso dal Comune nell'ambito del ricorso presentato contro l'Ato. Il Tirreno aveva...

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Il Tar della Toscana, nella seduta del 19 novembre, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata nell'ottobre scorso dal Comune nell'ambito del ricorso presentato contro l'Ato. Il Tirreno aveva già anticipato la notizia sull'edizione cartacea del 20 - appena i legali del Comune avevano avvertito l'amministrazione della decisione del Tar - e ieri è arrivata la conferma formale con il deposito dell'ordinanza da parte della sezione seconda del Tar fiorentino.

L’argomento è delicato, considerata la guerra del M5S al conferimento di Aamps in RetiAmbiente. Il ricorso ha l'obiettivo di far annullare la delibera con cui a luglio è stato approvato il Piano straordinario regionale dei rifiuti (che è alla base della procedura di gara in corso per la scelta del socio privato di RetiAmbiente spa, società mista destinata a svolgere la funzione di gestore unico del servizio rifiuti sull'intero territorio dell'Ato), ponendo anche un quesito sulla eventuale incostituzionalità della legge che ha istituito gli Ato. In prima battuta la richiesta di sospensiva è stata però respinta, ma il sindaco Filippo Nogarin aveva subito dichiarato al Tirreno di essere comunque «soddisfatto» perché «il nostro quesito non è stato rigettato, è stato ritenuto fondato, e il Tar entrerà nel merito del ricorso». Nell’ordinanza, i giudici Saverio Romano (presidente); Carlo Testori (consigliere) e Luigi Viola (consigliere ed estensore), scrivono che "la stessa amministrazione comunale ricorrente ammette che nella fattispecie non può essere ravvisato il requisito del danno grave e irreparabile, trattandosi di atto che esaurisce i propri effetti a livello previsionale e programmatorio; che, in ogni caso, la procedura di scelta del gestore del servizio non risulta essersi conclusa ed è pertanto da ritenersi non attuale il pericolo potenzialmente derivante dagli atti esecutivi della deliberazione programmatoria impugnata". Di qui, il no alla sospensiva.

Il Tar ha poi condannato l’amministrazione comunale ricorrente alla corresponsione, in favore dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Costa e della Regione Toscana, della somma di 1.000 euro ciascuno, oltre Iva e Cap,

a titolo di spese del giudizio.

Compensate invece le spese di giudizio nei confronti della Aamps

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