Sicurezza
il regolamento
yyACCESSO ALLE AREE PUBBLICHE Il nuovo regolamento comunale sulla tutela degli animali è entrato in vigore nel 2014. All’articolo 31 (“accesso dei cani nelle aree pubbliche”) si dice che «ai cani...
yyACCESSO ALLE AREE PUBBLICHE
Il nuovo regolamento comunale sulla tutela degli animali è entrato in vigore nel 2014. All’articolo 31 (“accesso dei cani nelle aree pubbliche”) si dice che «ai cani accompagnati da chi possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge». In questi luoghi «è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri non
estensibile e museruola al seguito». L’amministrazione comunale «può, vietare l’accesso in aree, quali le aree
giochi per bambini e bambine, destinate e attrezzate per particolari scopi».
yySPAZI DI SGAMBATURA
Sempre all’articolo 31 viene chiarito che «negli spazi di sgambatura a loro riservati, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni e dotati delle opportune attrezzature, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità di chi li accompagna, senza causare danni alle persone e ad altri animali». Quanto ai «cani pericolosi o difficilmente gestibili, non potranno accedere alle aree in presenza di altri
cani. Ove ciò accada l’accesso a tali aree sarà limitato o interdetto, con motivato provvedimento dell’autorità comunale, a quegli animali che si siano dimostrati ingestibili o pericolosi per altri cani».
yyPALETTA E SACCHETTO
Nel regolamento viene poi sottolineato che paletta e sacchetto per rimuovere gli escrementi non sono un optional. «Chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi – si legge al comma 6, articolo 31 – deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni» ed è «obbligato a mostrare su richiesta del pubblico ufficiale gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi».
yyNEGOZI E UFFICI PUBBLICI
All’articolo 32 dello stesso regolamento viene specificato anche che «i cani hanno
accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico, nonché sui mezzi pubblici di trasporto». Ma in questi casi «è consentito l’accesso di un solo cane per persona» e «fatta salva l’applicabilità delle norme in materia di responsabilità civile e penale, le persone che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici sono tenute a fare indossare la museruola e a tenere al guinzaglio l’animale con una lunghezza massima consentita di un metro e mezzo, evitando che i cani sporchino e creino disturbo o danno».
Solo «previa comunicazione al sindaco, il soggetto responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all'accesso». La
limitazione «non può in alcun caso concretizzarsi in un divieto assoluto di accesso ad eccezione di motivate ragioni igienico-sanitarie». L’eventuale divieto deve comunque essere segnalato all'ingresso.
yyLE SANZIONI
Per la violazione di tutte queste disposizioni – dalla mancata rimozione delle deiezioni all’assenza di guinzaglio – «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi del d.lgs 267/2000» (articolo 42 del regolamento comunale. Se lo stesso fatto «è punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione contemplata da quest’ultima norma.
Come chiarito anche dagli uffici comunali, per le violazioni più comuni viene di solito fatta una multa di 50 euro, pari al doppio del minimo edittale (è quanto è avvenuto, ad esempio, per il proprietario del cane che ha morso il bambino alla Cala del Leone). Sempre all’articolo 42 del regolamento comunale, comma 3, si legge infatti che «è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni
del presente regolamento nella misura
pari al doppio del minimo edittale, salvo quanto previsto dal secondo comma
dell’art. 16 della legge689/1981, come
modificato dalla legge 125/2008».
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