Gioco
Assolti per i fusti in mare, il giudice: «Mare ok, l’inquinamento è modesto»
Livorno, ecco le motivazioni della sentenza di assoluzione per il disastro ambientale colposo: non c’è rischio per le persone, l’accusa era sbagliata
LIVORNO. «Tutti i dati probatori indicano concordamente che la contaminazione dell’ambiente marino è stata modesta, o comunque, certamente priva della forza distruttiva di straordinaria rilevanza richiesta per contestare agli imputati l’accusa di disastro ambientale».
È questo il passaggio chiave delle quattordici pagine di motivazioni alla sentenza con la quale il giudice per l’udienza preliminare Antonio Del Forno ha assolto, lo scorso 17 marzo, il comandante dell’Eurocargo Venezia Pietro Colotto, 64 anni, Salvatore Morello 49, responsabile del magazzino della società Isab, produttrice del rifiuto, e Mario Saccà, 57, legale rappresentante e amministratore unico dell'omonima società di autotrasporti.
[[atex:gelocal:il-tirreno:livorno:cronaca:1.11063391:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2015/03/17/news/nessun-disastro-ambientale-tutti-asssolti-per-fusti-tossici-1.11063391]]
Parole con cui la giustizia mette la parola fine sull’incidente marittimo avvenuto la notte del 17 dicembre 2011 al largo dell’isola di Gorgona quando dall’Eurocago Venezia precipitarono in mare 198 fusti tossici, 71 dei quali mai più recuperati. Decisivo, per arrivare alle conclusioni riportate in sentenza, il confronto tra l’orientamento della Corte Costituzionale per quello che riguarda la configurazione del reato di disastro ambientale, e i dati acquisti nel processo e messi a disposizione da Arpat e Ispra sulle condizioni del mare.
«Sul piano dimensionale - è la premessa del disastro ambientale - si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche non necessariamente immani, che produca effetti dannosi gravi, complessi e ed estesi. Sul piano della proporzione offensiva - va avanti il giudice - l’evento deve provocare un pericolo per la vita e per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone».
Ecco perché guardando gli atti del processo, il giudice ritiene «che tale fatto sia carente degli elementi oggettivi». E qui si entra ne merito della questione. «Già la contestazione del pm nella richiesta di rinvio a giudizio - fa notare - si fa riferimento solo al pericolo dell’ambiente e non all’incolumità umana», aspetto che dimostra «la scarsa adeguatezza della contestazione rispetto ai parametri di valutazione».
Poi gli elementi di prova acquisiti «consentono di escludere con ragionevole certezza un evento distruttivo di straordinaria rilevanza che abbia provocato per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone».
[[atex:gelocal:il-tirreno:livorno:cronaca:1.11024019:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2015/03/11/news/fusti-tossici-chiesi-7-anni-e-8-mesi-per-i-tre-imputati-1.11024019]]
Il motivo, a differenza di quanto era stato contestato nel capo d’imputazione dal pubblico ministero Luca Masini nella requisitoria «soltanto una parte del prodotto contenuto nei fusti presenta caratteristiche di tossicità per le specie acquatiche, dal momento che l’80% di esso, come risulta dalle concordi valutazioni di Ispra e Arpat, è costituito da silicato di alluminio che non risulta pericoloso per l’ambiente. Inoltre sono stati recuperati (durante l’operazione finanziata dall’armatore dell’Eurocargo ndr) 112 tra fusti e sacchetti pienamente integri. Pertanto, il materiale con caratteristiche intrinseche di nocività e tossicità per l’ambiente sversato in mare, risulta quantificabile in circa seimila chili e non trecentoquarantamila come sostenuto dalla pubblica accusa».
Sì, perché al fine di integrare «l’elemento oggettivo del disastro ambientale colposo, occorre - fa notare il giudice - verificare quali siano stati in concreto gli effetti dello sversamento del materiale inquinante e, conseguentemente, l’entità della contaminazione dell’ambiente marino. Quindi se da tale contaminazione può fondatamente derivare un pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone».
[[atex:gelocal:il-tirreno:livorno:cronaca:1.11717490:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2015/07/03/news/fusti-persi-in-mare-l-ultima-perizia-assolve-di-nuovo-il-capitano-1.11717490]]
Ebbene - secondo il giudice - tutti questi elementi portano alla conclusione che non ci sia stato alcun disastro ambientale. Un dato avvalorato «dai risultati delle operazioni di monitoraggio effettuate dagli organi regionali per valutare eventuali anomalie sulle specie ittiche presenti nell’area della dispersione del carico che non hanno evidenziato - è stato il responso - elementi rilevanti da un punto di vista tossicologico sugli organismi acquatici della catena alimentare. Tanto che non sono mai state necessari provvedimenti di interdizione o limitazioni della pesca».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
