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«I crediti Tia non possono essere spalmati sulla Tari»
LIVORNO. Come se non bastassero i dubbi legati alle agevolazioni, un’altra tegola - e ben più pesante - rischia di cadere sulla Tari 2015 richiesta dal Comune di Livorno. Secondo la Corte dei Conti...
LIVORNO. Come se non bastassero i dubbi legati alle agevolazioni, un’altra tegola - e ben più pesante - rischia di cadere sulla Tari 2015 richiesta dal Comune di Livorno. Secondo la Corte dei Conti infatti non può essere inserita nel piano tariffario della Tari la voce relativa ai crediti inesigibili risalenti alla Tia. Cosa che invece l’amministrazione Nogarin ha fatto e che è stata determinante nell’aumento della tassa che si è registrato quest’anno.
Quell’inserimento dei crediti Tia costerà quest’anno alle tasche dei livornesi 3 milioni e 820mila euro in più, come si legge a pagina 2 e 3 del piano tecnico finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale il 23 dicembre 2014. Si tratta di un 10% esatto dell’intero piano finanziario di Aamps, salito quest’anno a 39 milioni e 270mila euro. In realtà però quei 3 milioni e 820mila euro nel piano di Aamps non dovevano essere inseriti e di conseguenza non dovevano “trasformarsi” in tasse. Almeno così dice la Corte dei Conti toscana, rispondendo alla richiesta di parere del Comune di Ponte Buggianese, il cui sindaco era intenzionato a inserire nella Tari anche i crediti Tia inesegibili ma, nel dubbio, ha chiesto delucidazioni alla magistratura contabile regionale. La quale due settimane fa ha spiegato che “la questione dell’inseribilità delle voci riferite alla Tia nel piano tariffario della Tari debba trovare risposta negativa”.
Secondo la Corte “non c’è alcuna continuità tra l’uno e l’altro prelievo”, ma soprattutto “ciascuna tariffa deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata”.
“Ove tali modalità di copertura siano risultate insufficienti, i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore (e cioè la società in house affidataria del servizio)”.
“Peraltro - continua la sezione regionale di controllo della Corte - consentire ora per allora al Comune di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa, i mancati ricavi relativi ad altro tributo, non incassati dal precedente gestore, comporterebbe il trasferimento sull’utenza attuale di perdite, che avrebbero dovuto gravare su una platea almeno in parte diversa di soggetti, e che, ove sia cessata la società in house che gestiva il servizio, vanno ormai coperte a carico del bilancio generale del soggetto controllante”.
(giu.co.)
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