Il Tirreno

Livorno

Separata e madre di tre figli: licenziata, «discriminata, va riassunta»

di Federico Lazzotti
Separata e madre di tre figli: licenziata, «discriminata, va riassunta»

Livorno, la donna lavorava per la Giesse al bar ristorante della Stazione marittima. «Mi davano turni impossibili per la vita familiare». La società ha fatto ricorso

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LIVORNO. Licenziare un donna separata, madre di tre figli, e assumere al suo posto quattro persone par-time, è un atto discriminatorio. In barba all’abolizione dell’articolo 18 e alla giusta causa. Lo dice a chiare lettere, in una sentenza che potrebbe fare scuola e intanto fa discutere, il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno Francesca Sbrana nelle dieci pagine di motivazioni al termine delle quali dispone «la nullità del licenziamento e l’immediato reintegro della lavoratrice nel posto e nelle mansioni che aveva in precedenza». Oltre al versamento da parte del datore delle retribuzioni e dei contributi assistenziali.

«Nonostante la sentenza - spiega con un filo di dispiacere il legale della donna, l’avvocato Elena Giuliano - la mia cliente non è stato di fatto reintegrata. Al momento è in aspettativa retribuita, senza un orario di lavoro. E in più la società ha fatto ricorso rispetto alla sentenza del giudice».

Al centro della causa, il licenziamento di Michela Marrucci, 45 anni, dipendente prima della Cooperativa Otto Marzo e poi, dalla fine di maggio 2013, della Giesse Ristorazione srl che gestisce il bar ristorante all’interno della Stazione Marittima. «La Srl - si legge - subentrando alla coop, si era presa in carico la sistemazione di tutti i dipendenti con la possibilità di modificarne l’inquadramento».

 

Ma la permanenza della donna all’interno della struttura è durata appena due mesi. È il primo di agosto quando la dipendente riceve la lettera di licenziamento. «Rileviamo - si legge - che la sua posizione di lavoro non ha più motivazioni tecnico-organizzative di sussistenza, in quanto le attività da Lei prestate saranno distribuite all’interno dell’impianto presso cui Lei presta l’attività lavorativa, nell’ambito di un programma di ottimizzazione della struttura».

Un bluff - secondo l’avvocato della donna - visto che la stesa azienda «nel settembre 2013, ha assunto 4 lavoratori con un contratto part-time a tempo indeterminato e, nell’ottobre 2013, ha assunto una ulteriore lavoratrice per effettuare le mansioni della ex dipendente». È dopo essere venuta a conoscenza di questo ulteriore particolare che la donna, a fine 2013, si è rivolta alla Uil e ha successivamente intentato causa nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il giudice, appurato questo elemento, nelle motivazioni della sentenza, si dilunga sul perché si sia trattato di un licenziamento discriminatorio.

«Deve osservarsi - scrive - come, alla carenza del motivo oggettivo vada ad aggiungersi un altro indice eloquente circa la discriminatorietà del recesso; per come allegato in ricorso e confermato in corso di causa, la Marrucci ebbe invero a subire, sin da subito, un trattamento deteriore quanto ai turni di lavoro, di esso essendosi la ricorrente lamentata con il sindacalista». Ha spiegato in udienza Giancarlo Guidi, sindacalista della Uil: «Quando contestai al legale rappresentante della società i turni della ricorrente mi riferivo ai primi mesi della assunzione, giugno e forse prima settimana di luglio 2013».

E ancora sottolineando lo stato familiare della donna: madre separata di tre figli: «Io andai dal legale della società - - ha ripetuto in udienza Guidi - a contestare le modalità di turno della ricorrente, che veniva fatta entrare o troppo presto la mattina, cioè sempre il primo turno o sempre l’ultimo e ciò non si conciliava con le esigenze della famiglia e tutti dovevano cambiare i turni e farli tutti e lui mi aggredì dicendomi che lei aveva rotto le scatole anche con assegni di famiglia: mi disse che lei rompeva le scatole e che se non la smetteva la licenziava e se la toglieva di torno con qualche mensilità».

È anche da questa testimonianza che il giudice Sbrana arriva a dire nelle conclusioni: «La ricorrente ha fornito elementi fattuali gravi, precisi e convergenti nella dimostrazione del motivo discriminatorio, mentre, a fronte dei dati di fatto raccolti e indicati e delle considerazioni spese, il datore di lavoro non ha saputo fornire alcuna prova, anche logica o induttiva, della insussistenza della discriminazione. È quindi possibile dedurre l’esistenza di un motivo illecito determinante il recesso; motivo che deve ragionevolmente individuarsi nell’essere la Marrucci madre, separata, di tre figli minori».

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