Il Tirreno

Livorno

la sentenza

H&M fa male i conti: dipendente licenziato, avrà un maxi risarcimento

di Federico Lazzotti
H&M fa male i conti: dipendente licenziato, avrà un maxi risarcimento

Livorno, il negozio della catena di abbigliamento di via Grande lo aveva assunto dandogli poi il benservito: ma il periodo di prova era finito

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LIVORNO. Dentro al negozio H&M di via Grande hanno fatto male i conti. E stavolta non c’entrano sconti e promozioni sui capi d’abbigliamento, bensì i giorni di lavoro di un dipendente: assunto a tempo indeterminato e poi licenziato al termine di quello che - secondo i responsabili - era ancora il periodo di prova durante il quale - è la normativa - «una delle due parti può rescindere liberamente il contratto».

Peccato però che i giorni trascorsi dall’assunzione fossero ben più dei sessanta previsti dal contratto nazionale. Ecco perché l’errore - dopo la sentenza del giudice del lavoro Raffaella Calò depositata in cancelleria martedì scorso - costerà caro al marchio che ora dovrà restituire al commesso «licenziato ingiustamente» diciotto mensilità, per un totale di poco più di trentamila euro a titolo di risarcimento danni.

Commesso per 3 mesi. Al centro della battaglia processuale la storia professionale di Samuele Lorenzetti, 29 anni, livornese che per molti anni ha abitato con i genitori a Fauglia, in provincia di Pisa. È il 19 dicembre del 2013 quando il giovane, che in passato aveva già lavorato in negozi di grandi marchi di abbigliamento, viene assunto con un contratto par-time a tempo indeterminato dal punto vendita di H&M a due passi da piazza Grande. Il giovane comincia tutti i giorni fatta eccezione per il mercoledì e la domenica. Durante le prime settimane di assunzione, un po’ a sorpresa, gli vengono perfino concessi dieci giorni di ferie.

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È l’8 marzo dell’anno successivo, a meno di tre mesi dalla firma del contratto, quando nel giorno della festa della donna, a casa del ventinovenne arriva la lettera di licenziamento con la quale gli viene dato il benservito. «Ci dispiace - è il succo del messaggio - ma non ha superato il periodo di prova».

La causa di lavoro. A differenza di alcuni suoi coetanei che magari avrebbero incassato il colpo senza reagire, Samuele Lorenzetti ha riletto il contratto che aveva firmato, ha spulciato diritti e doveri, poi ha fatto due conti rispetto alla sua esperienza professionale e ha deciso di presentarsi nello studio dell’avvocato Marco Guercio. Insieme hanno portato H&M davanti a un primo giudice del lavoro che ha dato ragione al marchio di abbigliamento. Era il 13 agosto dello scorso anno quando il Tribunale di Livorno «ha rigettato la domanda di reintegra formulata dal lavoratore affermando la piena legittimità del licenziamento».

«A quel punto - ricorda l’avvocato Guergio - Samuele è stato coraggioso, avremmo potuto mollare, invece gli ho spiegato la situazione, gli ho detto che cosa avremmo potuto fare e i margini di successo e lui mi ha detto che voleva andare avanti. E così abbiamo fatto».

La chiave nei permessi. La seconda sentenza del giudice Calò è contenuta in 8 pagine di dispositivo divise in trenta punti lungo i quali il magistrato descrive «la natura discriminatoria - si legge - del licenziamento e in ogni caso la illegittimità dello stesso», senza però disporre il reintegro del dipendente. Al centro del contenzioso ci sono i giorni di prova, sessanta appunto, entro i quali è possibile rescindere il contratto. Ecco, secondo H&M, rappresentata dall’avvocato Tommaso Martellosio, i giorni di riposo non devono essere conteggiati come giorni lavorativi e dunque il contratto sarebbe stato rescisso entro i termini di legge.

«Si deve ritenere - spiega il giudice - che rientrino nel periodo stesso, e non ne sospendano la decorrenza, i giorni di mancata prestazione del lavoro per ragioni che rientravano nel normale svolgimento del rapporto e che perciò erano conosciute a priori, quali le festività ed i riposi settimanali, e che invece vadano esclusi, e comportino il prolungamento del periodo di prova, i giorni di mancata prestazione per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del contratto di lavoro in prova, quali le malattie, gli infortuni, la gravidanza, il puerperio, i permessi, lo sciopero, e simili».

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Ecco perché il conteggio «non è sospeso durante i giorni di riposo settimanale ed è invece sospeso durante il godimento delle ferie, essendo la fruizione delle ferie non conoscibile a priori». Poi il giudice entra nel caso specifico. «Nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2013 e l’8 marzo 2014, il ricorrente ha goduto di dieci giorni di ferie, che, come detto sopra, non sono computabili nel periodo di prova, a nulla rilevando, ad avviso del Tribunale, che il ricorrente non avesse ancora maturato tali giorni di ferie, essendo comunque pacifico che tali giorni siano stati effettivamente goduti come ferie». In conclusione «devono conteggiarsi 61 giorni di effettivo lavoro, e con ciò il superamento dell’arco temporale indicato in contratto come periodo di prova».

Spiega l’avvocato Guercio commentando la sentenza: «Si tratta di una decisione molto significativa che deve far capire la tendenza di questo tribunale. Perché non se ne può più di queste aziende che vengono nella nostra città introducendo il sistema della precarietà oppure allentando le maglie della legge per ottenere il più possibile dai lavoratori. Magari strizzandolo durante un breve periodo di tempo per poi buttarlo via come una cosa vecchia».  E poi ricordando quello che è avvenuto al suo cliente conclude. «Il periodo di prova è una garanzia sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Invece certe volte non accade. Al contrario le aziende devono essere corrette e favorendo il lavoro più stabile possibile».

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