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Pulizie salate in ospedale: «L’Asl 6 paghi 1.000.000 di euro»
Livorno, il Tribunale civile di Pisa ha disposto un maxi risarcimento che l’Azienda dovrà versare alla ditta che aveva vinto l’appalto. «Inadempiente sulle fatturazioni»
LIVORNO. Le pulizie in ospedale lasciano l’Asl 6 al verde, almeno da un punto di vista economico. Colpa della sentenza numero 68 del 2015 emessa dal tribunale civile di Pisa nella quale il giudice Maria Sammarco ha disposto a favore della Dussmann service srl, società che gestisce «i servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei presidi ospedalieri di Livorno dal luglio 2010» un maxi risarcimento per oltre un milione di euro.
La beffa processuale è che a citare in giudizio la srl con sede legale a Milano, è stata proprio la Asl 6 che attraverso il proprio legale, l’avvocato Gaetano Viceconte, aveva chiesto al tribunale di opporsi all’ingiunzione con la quale lo stesso tribunale di Pisa aveva disposto che l’azienda versasse alla Dussmann 1,8 milioni di euro per i pagamenti arretrati.
Al centro della battaglia legale il contratto che le due parti hanno firmato, attraverso una scrittura privata, il 29 luglio 2010. In quel documento l’accordo prevedeva - si legge nella sentenza - «un servizio di appalto da Dussmann sui presidi ospedalieri di Livorno e Piombino, su parte dei distretti di Livorno e su tutti gli immobili della Bassa Val di Cecina per un prezzo complessivo di 30,4 milioni di euro per sei anni dal primo agosto 2010».
Nello specifico il contratto doveva tenere conto dei metri quadri puliti e prevedeva la possibilità di apportare variazioni di superficie, area, e frequenza del servizio.
Ma il rapporto tra Asl 6 e Dussmann, almeno a leggere le carte, si è rivelato fin da subito burrascoso. Negli atti si legge di materiale fornito in eccedenza, inosservanza di regole di igiene per la chiusura dei sacchi, la sicurezza dei cancelli e di ritardi nell’attivazione di alcuni servizi migliorativi. «Fino a fatturare importi superiori rispetto a quelli convenuti».
Una situazione tanto delicata che nel gennaio 2011 è stata convocata una apposita riunione nel corso della quale si erano evidenziati alcuni profili di inadempimento di Dussmann: mancato avvio di alcuni servizi, mancata definizione delle effettive metrature, carenza di qualità del servizio. È con queste motivazioni che l’Azienda ha deciso di pagare solo «i servizi effettivamente svolti». Ma è qui che si è creato il contenzioso che è poi sfociato nel procedimento.
«Dal momento della offerta del servizio - spiega il giudice - a quella della aggiudicazione dell’appalto due anni e mezzo circa, vi erano state significative variazioni per ampliamento delle aree soggette al servizio; proprio l’impossibilità di giungere a una precisa quantificazione, aveva indotto l’Asl a stabilire una fatturazione forfettaria corrispondente a quella media fatturata negli ultimi mesi per zone, non precisamente definibili; sennonché in tale determinazione l’Asl stessa aveva precisato che alla detta determinazione avrebbe dovuto fare seguito un conguaglio; in conseguenza di tale “unilaterale” modifica dei patti contrattuali, Dussmann aveva reclamato, pur aderendo alla proposta, che venisse liquidato almeno il 90% degli importi fatturati oltre l’Iva, con dilazione del saldo alla verifica, posto che le maestranze erano già state pagate».
Il succo della questione è «di fatto limitata a verificare la correttezza degli importi richiesti dall’appaltatrice». Il giudice motiva la sua decisione in due passaggi chiave della sentenza. «Si assiste - è il primo - alla reciproca contestazione di incertezza sulle modalità e sui contenuti esecutivi del contratto, incertezza che, pacificamente anche per parte opponente, ha indotto la controparte ad incorrere in errori nella determinazione dei compensi. E si apprezzi lo sforzo della Dussmann di riconoscere in certa misura di essere incorsa in fatturazione di prestazioni eccedenti l’incarico e le obbligazioni contrattuali (tanto da ridursi la ingiunzione in maniera assai consistente). Ecco perché devono trovare applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di buona fede nella esecuzione del contratto».
Nel secondo il giudice spiega come « se Dussmann può ritenersi in certa misura verificata la richiesta di pagamento in eccedenza rispetto agli accordi contrattuali (peraltro in sé alquanto ampi e generici) nondimeno va affermato come Asl, a fronte di un servizio non facilmente quantificabile per la sua stessa natura, non ha consentito a Dussmann di poter adempiere con esattezza, non fornendo parametri certi di riferimento che riguardassero le superfici oggetto di pulizia e di sanificazione; del resto, la stessa affermazione di Asl di non potersi fare luogo ad una determinazione precisa degli ambienti e dei servizi da espletare, tanto da proporre una forfettizzazione con conguaglio, rappresenta la diretta verifica di una difficoltà ontologica nella esecuzione (e non già nella interpretazione) del contratto, stante peraltro la riserva della Asl di riduzione o modifica dell’oggetto; del resto - conclude - l’ampiezza delle prestazioni oggetto di appalto, involgenti diversi distretti, di per sua natura presentava contorni esecutivi connotati da una certa elasticità».
Ma c’è - sostiene lo stesso nelle conclusioni - «un dato inquietante: l’Asl , a dispetto di proposte e aggiustamenti , è rimasta inadempiente a una buona parte di pagamenti delle fatture poste a base della ingiunzione, originariamente ottenuta da Dussmann per importo di oltre 1, 8 milioni di euro e qui ridotta, per pagamenti intermedi, e per il riconoscimento di somme non dovute, a poco più di un milione di euro». La cifra che adesso l’Azienda dovrà versare per lavare il proprio debito.
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