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Il reato in questione ecco cosa prevede la giurisprudenza
La morte o lesioni come conseguenza di altro delitto è prevista nell’articolo 586 c.p. “Quando da un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole,...
La morte o lesioni come conseguenza di altro delitto è prevista nell’articolo 586 c.p. “Quando da un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona”.
Non è un reato autonomo o una circostanza, ma un’ipotesi speciale di concorso formale di reati. Si consuma nel momento in cui si verifica la morte o la lesione personale ed il tentativo non è in alcun modo configurabile essendo una fattispecie dove l’evento più grave è involontario. Inoltre, l’elemento psicologico del reato è la colpa intesa come un comportamento contrario alle regole della cautela. Si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica che in considerazione del suo particolare allarme sociale è procedibile d’ufficio. Il bene giuridico tutelato attraverso l’incriminazione in esame è l’incolumità pubblica.
Consiste nella commissione di un delitto consumato o tentato. Il reato che si produce è lesioni o omicidio. Il punto è che deve sussistere un nesso tra la condotta delittuosa dolosa e l’evento omicidio o lesioni.
Ed è proprio quello che la procura sta cercando di verificare nell’inchiesta sulla tragica vicenda di Ardenza Mare.
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