Sicurezza
La Corte dei Conti dà ragione a Cecio e Guzzini
Respinta la richiesta di risarcimento della Procura per aver danneggiato l’immagine del Comune
LIVORNO. La Corte dei Conti ha dato ragione all’ex assessore all’edilizia privata Pasquale Guzzini e all’ex consigliere comunale Davide Cecio nell’ultima tappa di un percorso che a livello penale si era concluso nel 2011 con la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato la prescrizione del reato.
Dopo quasi 12 anni si chiude anche quest’ultima appendice della vicenda giudiziaria sulla presunta corruzione in merito al versamento di 10mila euro da parte di due imprenditori per assicurarsi gli appalti per l’assegnazione di aree Peep.
La Corte dei Conti nei giorni scorsi ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura generale in merito al risarcimento complessivo di 20mila euro per il danno di immagine che i due avrebbero recato nei confronti del Comune di Livorno.
Alla base della richiesta – si legge negli atti – «l’efficacia dell’accertamento del fatto storico riconosciuto dalla Suprema Corte, seppure, ai fini penali, fosse intervenuta la prescrizione».
La tesi della Procura era semplice: nonostante nei casi in cui si parla di pubblica amministrazione serva una sentenza irrevocabile di condanna, in questo caso «l’avvenuto fatto corruttivo contrario ai propri doveri di ufficio, era stato accertato nella sentenza della Corte di Appello», e non importa se i due imputati alla fine sono stati assolti in Cassazione perché il reato è risultato prescritto.
Ma questa impostazione non è stata accolta dalla Corte presieduta dal giudice Carlo Grieco. Anzi, respingendo la richiesta di risarcimento, la sentenza insiste sul fatto che costituisce principio consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui se non c’è una sentenza irrevocabile di condanna penale non esistono i requisiti né per l'esercizio dell'azione né per una eventuale pronuncia di condanna per danno all'immagine. E neppure – vanno avanti i giudici – può l'accertamento di un fatto materiale «accertato in secondo grado e dichiarato prescritto in ultimo grado della giurisdizione», essere ritenuto «equipollente alla sentenza irrevocabile di condanna prevista dalla normativa di specie». Ecco perché «pertanto va dichiarata l'inammissibilità della richiesta».
I legali dei due protagonisti si sono opposti alla richiesta di risarcimento. Con la memoria del 10 giugno 2014 si era costituito in giudizio Guzzini sottolineando «l'inammissibilità e/o l’improponibilità oltre che l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa, non essendovi stata alcuna sentenza passata in giudicato che accertasse di un reato contro la Pubblica Amministrazione». L’avvocato dell’ex assessore ha dunque insistito, rimarcando «l'assenza della condizione per l'esercizio dell'azione, ossia una sentenza irrevocabile di condanna».
Lo stesso ha fatto Ugo Borivant, difensore di Davide Cecio, sottolineando come «una sentenza annullata dalla Cassazione non poteva costituire il presupposto dell'azione contabile».
Così la Corte dei Conti definitivamente pronunciando «sulla domanda proposta dal vice Procuratore Generale nei confronti dei signori Pasquale Guzzini e Davide Cecio», respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ha dichiarato «l'inammissibilità della domanda». E in questo modo ha messo una pietra sopra alla vicenda anche da un punto di vista amministrativo.
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