Il Tirreno

Livorno

Il giudice: «Revocate il permesso In discarica solo rifiuti edili»

di Federico Lazzotti
Il giudice: «Revocate il permesso In discarica solo rifiuti edili»

Dopo l’assoluzione dei 4 imputati, gli atti del processo saranno inviati alla Provincia «Un quadro fosco e comportamenti equivoci da parte dei dipendenti pubblici che hanno dato l’ok»

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LIVORNO. C’è «un quadro fosco» dietro all’approvazione della discarica del Limoncino, fatto di «comportamenti equivoci» da parte dei funzionari pubblici che hanno rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale (Aia) prima e la valutazione di impatto ambientale (Via) poi. A cominciare «dalla mancata trasparenza della procedura», in un sistema che ha portato «ad un eccesso di potere e alla violazione del principio costituzionale».

Nonostante questi aspetti deprecabili da un punto di vista sia morale che professionale, la cava del Limoncino poteva e doveva essere autorizzata perché «è stato accertato dai periti (del giudice ndr) che il sito consente l’allocazione di una discarica, non essendo intrinsecamente franoso ed essendosi esauriti i fenomeni franosi registrati in precedenza».

Sono questi alcuni dei passaggi chiave scritti dal giudice Gioacchino Trovato nelle motivazioni alla sentenza con la quale ha assolto dal reato di abuso d’ufficio in concorso e dai reati ambientali Federico Bellabarba, rappresentate legale dell’omonima società proprietaria del sito, Antonio Rafanelli geologo e progettista della discarica, il nipote di quest’ultimo Andrea, addetto all’unità Rifiuti e Bonifiche della Provincia che ha dato parere favorevole al progetto nonostante la parentela, e Reginaldo Serra, dirigente del medesimo ente pubblico.

Ma nelle 42 pagine depositate in cancelleria il 15 maggio c’è molto di più: l’indicazione su quali materiali potranno essere stoccati all’interno della discarica sul Monte La Poggia.

«La Provincia di Livorno - scrive il giudice nelle conclusioni - non potrà esimersi dal revocare in autotutela il provvedimento autorizzativo, rilasciando in sostituzione altra Aia (Autorizzazione di impatto ambientale) oggettivamente limitata ai rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzioni e demolizione. Ciò consentirà di realizzare il reale fine pubblico, che è stato sempre individuato nel ripristino ambientale del sito attraverso il (preferibile) conferimento di rifiuti delle costruzioni e delle demolizione».

In questo modo - prosegue il giudice - «si eviteranno tutti i problemi legati alla possibile (se non probabile) produzione di gas da parte di materiale organico; si eviteranno i problemi legati al possibile transito di percolato nel sottosuolo e nelle falde idriche; si eviteranno, infine, i problemi legati ai (difficili) controlli relativi al rispetto del limite di materiale organico conferibile ed alla qualità del materiale conferibile».

Una indicazione che ha le sue fondamenta - citate nella sentenza - nelle conclusioni della terza commissione permanente del consiglio provinciale. Per questa discordanza tra il presunto fine dichiarato (discarica green) e il reale obiettivo del progetto i consigli provinciale e comunale hanno approvato a maggioranza una mozione (settembre-ottobre 2010) nella quale si chiede di intervenire sulla ditta Bellabarba per limitare la tipologia dei rifiuti conferiti ai soli rifiuti da costruzione e demolizione».

Dunque la macchina amministrativa dovrà plasmare le proprie scelte nel solco indicato dalla politica. E in tempi prestabiliti. «L’autotutela andrà esercitata con sollecitudine, prima che la discarica venga attivata e cominci a ricevere materiali diversi da quelli sopraindicati», vale a dire rifiuti organici.

Uno dei capitoli più interessanti della sentenza riguarda la cosiddetta «intenzionalità del vantaggio». Per il giudice, infatti, è emerso che la società Bellabarba, pur avendo allegato al progetto l’elenco dei codici dei rifiuti da autorizzare, abbia presentato un progetto di discarica dal contenuto oggetto equivoco, essendo il titolo del progetto (rifiuti inerti ed inorganici) sostanzialmente diverso dal contenuto effettivo (rifiuti a basso contenuto organico). Si è trattato - prosegue - di un equivoco non casuale. È ragionevole pensare, quindi, pensare che la società Bellabarba abbia maliziosamente ingannato Comune e Provincia circa la reale natura dei rifiuti autorizzati, mascherando una discarica anche di materiale organico come discarica di soli rifiuti inerti ed inducendo l’erronea convinzione dei pubblici poteri che la discarica avrebbe favorito la totale rinaturalizzazione del sito, addirittura fino al recupero della fisionomia antreriore agli interventi di escavazione».

Ecco perché secondo il giudice «appare chiaro che si il Rafanelli che il Serra erano consapevoli che l’impianto che si andava ad autorizzare era destinato allo stoccaggio di (anche) di materiale organico». Senza sapere che una discarica di quel tipo era comunque regolare, tanto da essere assolti dal reato di abuso di ufficio.

@fedelazzotti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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