Gioco
Ticket, a chi spetta l’esenzione Entro il 31 il rinnovo
Occhio che i calcoli si fanno sulla base del reddito Irpef (e non dell’Isee). La mappa delle categorie che non pagano
LIVORNO. Scadono alla fine del mese le esenzioni temporanee dal balzello sulla sanità. Vale la pena di ricordare che si salva dal pagamento del ticket sanitario chi ottiene l'esenzione per reddito:
i bambini sotto i 6 anni e le persone sopra i 65 anni, «purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui» (codice E01);
i disoccupati e i familiari a carico «con un reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro che sale a 11.362,05 euro nel caso di coniuge a carico, più ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico» (codice E02);
i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03);
i titolari di pensione minima che abbiano una età superiore a 60 anni e familiari a carico, «appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro elevato a 11.362,05 euro nel caso di coniuge a carico, più ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico» (codice E04).
È da aggiungere che la Regione Toscana estende l'esenzione ticket (ma solo sul territorio regionale) a una serie di soggetti: 1) disoccupati (e familiari a carico) che «abbiano perso il lavoro successivamente al 1° gennaio 2009 iscritti al centro per l'impiego e che siano tuttora in attesa di nuova occupazione»; (codice E90) 2) cassintegrati (e familiari a carico) che «percepiscano una retribuzione comprensiva dell'integrazione salariale corrispondente ai massimali mensili previsti dalla legge 427/1980» (codice E91); 3) persone in mobilità e familiari a carico (codice E92).
Esiste anche un diritto all’esenzione di altro tipo legato a particolari patologie croniche o a invalidità: e possono essere totali oppure, invece, legate a specifiche prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ma a interessarci qui sono soprattutto le esenzioni per reddito o situazione sociale, visto che sono quelle a più alta variabilità: va detto, ad esempio, che il diritto all'esenzione non può essere autocertificato da chi si presenta con la ricetta in farmacia.
Occhio alla scadenza: chi ha diritto deve rinnovare entro il 31 marzo il certificato annuale di esenzione dal ticket. Tutti, ma non chi ha più di 65 anni: per i cittadini ultrasessantacinquenni con esenzione di tipo E01, E03 o E04 la Regione ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati. Gli over 65 non dovranno fare niente per continuare a utilizzare l'esenzione ticket, ma a patto che ovviamento «permangano i requisiti che danno diritto ad usufruire dell'esenzione». E se ci fossero variazioni nelle condizioni di reddito o di status? Vanno segnalate alla Asl.
Per tutti gli altri cittadini – spiegano dalla Regione – vale la scadenza del 31 marzo: in virtù della normativa nazionale i cittadini esenti per disoccupazione (E02) «sono sempre tenuti ad autocertificare il diritto all'esenzione». A ciò si aggiungono le esenzioni per i bambini fino a 6 anni che hanno l'esenzione E01 e appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo al di sotto del limite già indicato ma anche chi non ha ancora 65 anni e ha l'esenzione E03 e E04. Per tutti questi bisognerà rinnovare l'attestato di esenzione entro fine mese andando agli sportelli della propria Asl.
A chi ci si può rivolgere per risolvere il problema? C’è una pluralità di modi. Eccoli.
Via telefono: al numero verde regionale 800 556060 dal lunedì al venerdì ore 9-15.
Via mail: all'indirizzo ticket.sanita@ regione.toscana.it.
Via web: su www.regione.toscana.it/salute.
Direttamente allo sportello: all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Asl.
Quando si guarda al reddito familiare fiscale, il conto è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi («al lordo degli oneri deducibili») che siano stati «prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente», inclusi perciò «anche quei redditi da fabbricati (compresa prima casa)» e pure «il reddito del coniuge non legalmente separato».
Guardando se si superano o no determinate soglie di reddito del nucleo familiare, l'unico parametro utilizzato per la determinazione della situazione economica familiare ai fini delle esenzioni E01, E02, E03 e E04 – viene spiegato – «è rappresentato dal criterio reddituale e non dall'Isee».
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