Gioco
L’ex avvocato dell’Inps deve ridare 230mila euro
Patteggiamento e maxi sconto della Corte dei Conti per Michelina Santonastaso «Colpa anche di chi doveva controllare». L’istituto: persi oltre 3 milioni
LIVORNO. Maxi sconto per l’(ex) avvocato dell’Inps di Livorno Michelina Santonastaso accusata di essere responsabile «di transazioni per la definizione bonaria e rinunce al credito, di una diffusa assenza di costituzione in giudizio, nonché di reiterate mancate opposizioni avverso le sentenze sfavorevoli all’Istituto».
È così che rispetto agli oltre 3 milioni di euro che la donna avrebbe fatto perdere tra il 1996 e il 2005 all’istituto nazionale di previdenza sociale, ha risarcito meno del 10%, vale a dire 230mila euro.
Ma la sezione di Appello della Corte dei Conti, oltre ad accogliere l’istanza di definizione agevolata (una sorta di patteggiamento amministrativo), nei confronti dell’imputata, tira in ballo nella vicenda anche i vertici dell’Inps per «l’omesso controllo» nei confronti della dipendente, tanto da riconoscere un concorso di colpa e un sostanzioso sconto alla donna.
«Le risultanze processuali e la documentazione sanitaria corredata da perizie - si legge nel dispositivo - consentivano di escludere lo stato di incapacità di intendere e di volere dell’interessata, che invocava lo stato patologico ai fini della non imputabilità del fatto dannoso. Di conseguenza, era accertato l’elemento soggettivo fondante la responsabilità amministrativa sotto il profilo della colpa grave, e in considerazione dell’omessa attivazione e del mancato funzionamento dei controlli».
Il conteggio dei danni
È questo uno dei passaggi che ha portato i giudici a ridurre il risarcimento del 40% rispetto al primo “sconto” che aveva portato il calcolo del danno dai 3.197.159,87 euro iniziali, prima ad un milione e mezzo e infine a 900mila euro.
Spiega il legale della donna, l’avvocato Marco Mazza, che dell’ex legale dell’Inps è anche il figlio. «La prima riduzione rispetto al danno richiesto è dovuta alla riconosciuta incapacità di intendere e volere da parte di mia madre dopo il 2005».
La Corte dei Conti, in prima istanza ha poi riconosciuto quel concorso di colpa che ha ulteriormente ridotto il danno portandolo a 900mila euro. «Da parte nostra - spiega l’avvocato - abbiamo presentato appello che in pratica la corte non ha mai discusso perché ci siamo avvalsi di una legge del 2005 che ci ha permesso di chiudere i conti versando all’istituto una cifra compresa tra il 10 e il 30%».
È stato il procuratore generale ad accogliere l’istanza di definizione agevolata ammissibile nonché accoglibile fissando l’importo al massimo previsto dalla legge «e non nella misura chiesta dall’avvocato e di porre a suo carico le spese di giudizio».
Alla fine della camera di consiglio la Corte dei Conti a metà del 2012 aveva riconosciuto alla donna «la colpa grave». E il collegio, con decreto numero 46/2012 ha fissato l’importo con il quale l’ex dipendente avrebbe dovuto risarcire l’Istituto: 230mila euro in solido, a cui vanno aggiunti 2.665,08 euro per le spese di giudizio e 3mila per le spese sostenute per il consulente nominato dal Tribunale.
«È stato stabilito in novanta giorni, dalla notifica del decreto, il termine per il versamento predetto a favore dell’Inps di Livorno ed entro i 30 giorni successivi all’indicato termine di adempimento.
Dopo la disposizione dei giudici, come si legge nella sentenza di appello che di fatto chiude il conto, «la signora Santonastasio ha depositato oltre al versamento di 5.665,08 euro come prescritto, copia di assegno circolare di 42.908,62 euro a favore dell’Inps di Livorno e l’Istituto in data 23 aprile 2013 ha depositato la nota esplicativa in cui si afferma che: “Su istanza della parte, si dichiara che alla data del 31 marzo 2013 la scrivente ha trattenuto a titolo di sequestro conservativo la somma di 187.091,37 euro, pari ad un quinto del trattamento di buonuscita e delle rate mensili delle due pensioni complessivamente spettanti all’ex dipendente».
La sentenza della sezione di Appello si conclude con la dichiarazione dell’estinzione del giudizio di appello. E in riforma della sentenza di primo grado per intervenuto pagamento delle somme dovute.
@fedelazzotti
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