Gioco
Le nuove regole ai raggi x in cinque flash
ASSEMBLEA: bastano meno presenze. In prima convocazio- ne l'assemblea è ok se, anche per delega, è presente più del 66% dei condòmini e siano rappre- sentati più di 666 millesimi dell' edificio. Non...
ASSEMBLEA: bastano meno presenze. In prima convocazio- ne l'assemblea è ok se, anche per delega, è presente più del 66% dei condòmini e siano rappre- sentati più di 666 millesimi dell' edificio. Non ci sono? L'ammini- stratore mette a verbale che l'as- semblea è andata deserta (altri- menti anche il successivo appun- tamento può trasformarsi in una sorta di "prima convocazione" bis. Non è cosa da poco, in secon- da convocazione cambiano le regole del quorum: l'assemblea è valida se c'è almeno un terzo dei condòmini in rappresentan- za di almeno 334 millesimi.
DECISIONI: bastano meno voti. Se in prima convocazione le decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti alla riunione (in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi), in seconda convocazione serve an- cora la maggioranza dei presenti ma è sufficiente che valgano al- meno 334 millesimi. Queste so- no le regole per le scelte ordina- rie: se ci sono decisioni impor- tanti come nominare o revocare l'amministratore occorre una maggioranza specifica, e in genere dev'essere più marcata.
ANAGRAFE: bisogna fornire le carte all'amministratore. L'amministratore condominiale deve tenere un'anagrafe aggior- nata del condominio. Ci sono tabelle standard da compilare per segnalare i dati personali di tutti gli intestatari dell'apparta- mento con le loro quote, poi i da- ti catastali e gli estremi degli atti riguardanti la sicurezza: abitabi- lità, certificazione energetica e la documentazione su impianto elettrico e del gas. In linea di principio, entro il 18 luglio - cioè a un mese dall'entrata in vigore della riforma - bisognava aver spedito i dati all'amministratore. Da allora lui ha la facoltà di farseli fare da un tecnico e far pagare la notula al condòmino.
CONTO CORRENTE: obbliga- torio per ogni condominio. Per ogni condominio è previsto l'ob- bligo di avere un proprio conto corrente sul quale tocca all' am- ministratore far passare qualun- que pagamento da parte dei con- dòmini e qualsiasi spesa per con- to di quel condominio. Ciascun condòmino ha il diritto di vederne il rendiconto periodico.
MOROSITA': bastano sei mesi e scatta l'ingiuzione. L'amministratore ha sei mesi di tempo dalla chiusura del bilancio in cui è stato riscontrato il mancato pagamento. Non è indispensabile un via libera esplicito da parte dell'assemblea per attivare l'azione contro il debitore: anzi, se non lo fa rischia di esser castigato lui con la possibilità di revoca dell'incarico. Perché il limite dei sei mesi? Nelle intenzioni del legislatore è il modo per impedire che le morosità si trascinino all'infinito gonfiandosi in modo sempre meno gestibile. Occhio, però: ai morosi cronici possono sì sospesi i servizi, ma non quelli essenziali: il gas per il riscaldamento, dunque, sembra escluso.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
