Toscana
Licenziato per un “vaffa” al superiore
Protagonista un vigilante che ha fatto ricorso «Il titolare paghi i danni, ma niente reintegro»
LIVORNO. Un “vaffa” al superiore, condito da un ritardo rispetto all’orario di lavoro, è costato il posto ad un vigilante livornese, licenziato in tronco nel dicembre scorso. A nulla, o quasi, è servito alla guardia giurata che svolgeva il compito di portiere, portare la società per la quale lavorava, la Silpres Group srl con sede in via Fabio Filzi, in tribunale.
«Il comportamento del datore di lavoro - è il succo delle sentenza depositata all’inizio di agosto dal giudice Francesca Sbrana - è illegittimo, ma dopo la riforma dell’articolo 18 il reintegro non è previsto».
Ecco perché Andrea Di Tanto, 43 anni, è riuscito solo ad ottenere un risarcimento di dodici mensilità, ma da ora in poi dovrà cercarsi un’altra occupazione.
«Quello che non siamo riusciti a dimostrare nelle udienze è il mobbing subito dal mio cliente dal momento in cui è entrato nel sindacato», spiega l’avvocato Bruno Neri che rappresenta la guardia giurata con il figlio Stefano.
Il legame professionale tra la società di vigilanza e il dipendente è iniziato nel 2007. E per quel che ha raccontato il vigilante durante i primi quattro anni e mezzo il rapporto è rimasto sereno, poi sono nati i primi dissensi proprio quando il quarantatrenne è entrato nel sindacato. Una tensione che sarebbe salita fino all’episodio culmine del 12 novembre dello scorso anno.
Quello che è avvenuto quel giorno è stato al centro del procedimento civile tra le parti. Di Tanto, dopo un periodo di malattia doveva rientrare al lavoro. «Mi avevano detto che avrei dovuto effettuare il turno di vigilanza notturno».
In realtà era stato assegnato al turno di pomeriggio con il compito di portiere in una ditta con sede all’interporto di Guasticce.
Ecco perché poco dopo le 15,30 la segreteria della Silpres lo ha contatto per chiedergli spiegazioni riguardo alla sua assenza. È durante questa telefonata, finita agli atti, che il vigilante avrebbe perso la pazienza scagliandosi verbalmente contro il suo superiore.
Si legge negli atti della causa: «Rispondeva con imprecazioni e bestemmie e nel momento in cui udiva in sottofondo la voce del superiore inveiva contro lo stesso dicendo che si comportava come un bimbo in quanto non lo aveva chiamato personalmente e a fronte di questo era anche una testa di c...».
La telefonata è finita con la segretaria che ha intimato al dipendente di «recarsi sul posto di lavora» aggiungendo che si trattava «dell’ennesimo comportamento inqualificabile».
Dalla ricostruzione emersa anche in udienza, un’ora dopo l’accesa discussione telefonica, il dipendente è comuqnue arrivato sul posto di lavoro dove ha completato il suo turno uscendo alle 22,30.
Ma nonostante questo, tre giorni dopo la telefonata e il ritardo è scattata la doppia contestazione disciplinare nei confronti del dipendente, venti giorni dopo, il 3 dicembre, è arrivata a casa del vigilante la lettera di licenziamento.
Da questo momento in avanti è iniziata una battaglia legale tra la società di vigilanza e il dipendente che nel frattempo, sentendosi discriminato, si era rivolto all’ufficio vertenze della Cgil.
L’obiettivo e la motivazione del quarantatrenne e del suo legale sono riportate nella richiesta presentata sulla scrivania del giudice del lavoro: «Annullare il licenziamento perché non sussiste la giusta causa ed in subordine perché rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa». E conseguentemente imporre alla società «la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivo reintegrazione».
Il primo agosto scorso il giudice Sbrana ha depositato la sentenza in cui respinge praticamente in toto le richieste del legale della guardia giurata.
In uno dei passaggi chiave, però, il magistrato spiega come «le due contestazioni non comprometterebbero il vincolo fiduciario da giustificare l’applicazione della massima sanzione disciplinare». Dunque il licenziamento è illegittimo, ma con la scomparsa dell’articolo 18 quel posto di lavoro è da ritenersi perso per sempre.
@fedelazzotti
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