Gioco
Caso Volandri, la sentenza della Corte dei Conti
È maxi risarcimento danni quello che Cesare Volandri, 65 anni, medico pediatra condannato a tre anni di reclusione per le molestie sessuali su un paziente bambino, dovrà pagare all’Asl 6. Ecco le motivazioni della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Francesco Pezzella Presidente
dott. Angelo Bax Consigliere rel.
dott. ssa Elena Tomassini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità recante il n. 57691/R del registro di segreteria, nei confronti del sig. Cesare Volandri, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Venturi, ed elettivamente domiciliato in Firenze, alla via G. Fabroni n. 9, presso lo studio dell’avv. Arialdo Corti.
Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2012, la relazione del cons. Angelo Bax, il Pubblico Ministero in persona del vice procuratore generale Acheropita Mondera Oranges e l’avv. Fabrizio Venturi per la parte convenuta.
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO e DIRITTO
La parte attrice ha promosso nei confronti del dott. Cesare Volandri azione di responsabilità per danno erariale quantificato in € 164.332,81 con atto di citazione depositato il 25 febbraio 2009.
Deduceva la Procura che l’odierno convenuto in data 1 marzo 2006 si era reso colpevole del reato di cui agli artt. 609 bis e quater del c.p., per aver costretto un bambino a subire violenza sessuale durante una visita medica nel proprio studio pediatrico, per cui il Tribunale Penale di Livorno con sentenza n. 332 in data 28 marzo 2007 lo aveva riconosciuto colpevole con l’aggravante della recidiva, e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione medica, per la durata di anni tre, nonché alla interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori ed alla interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.
La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 911 dell’11 marzo 2008 aveva confermato la sentenza di I grado e la colpevolezza del medico, e avverso tale sentenza il sig. Volandri aveva proposto ricorso per Cassazione.
Con decreto presidenziale del 12 gennaio 2009 veniva disposto sequestro su istanza del vice procuratore generale in data 7 gennaio 2009 nei confronti di alcuni beni immobili e crediti del sig. Volandri, ed il giudice designato aveva confermato (ordinanza del 26 febbraio 2009 n. 29) la legittimità del decreto.
Nella udienza del 14 ottobre 2009, a seguito dell’introduzione del giudizio di responsabilità amministrativa, questa Sezione - con ordinanza resa in udienza - aveva disposto su richiesta del convenuto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. cui non si era opposta la parte attorea, la sospensione del giudizio sino alla definizione del processo penale.
Quest’ultimo sfociava in una (prima) sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 1480 del 6 aprile 2009 che annullava la suddetta sentenza della Corte di Appello di Firenze, vista la omessa visione nel dibattimento di un filmato che avrebbe potuto incidere sull’accertamento delle modalità di commissione del fatto contestato all’imputato (bacio dato dal medico al minore).
La omessa visione aveva, secondo il Giudice di Legittimità, compresso il diritto di difesa, atteso che sulle modalità del fatto delittuoso si impostava principalmente la tesi assolutoria, con conseguente annullamento della sentenza rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Con sentenza n. 3751 del 16 novembre 2010 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza n. 332 del 28 marzo 2007 del Tribunale di Livorno, riconoscendo il dott. Volandri colpevole dei reati a lui ascritti con condanna a tre anni di reclusione oltre a pene accessorie per il reato di cui all’art. 609 bis c.p..
Avverso la sentenza del giudice di appello la parte ricorrente proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, definito nella udienza del 19 aprile 2012 con il seguente dispositivo” rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Con atto di riassunzione depositato il 3 maggio 2012 la procura contabile dava nuovo impulso all’azione di responsabilità amministrativa confermando la richiesta risarcitoria di € 164.000,00 articolata in siffatto modo:
a) un danno patrimoniale diretto pari a € 114.332,81 così ripartito:
a-1) € 87.594,63, corrispondente alle somme corrisposte al dott. Volandri, durante gli arresti domiciliari, senza alcuna utilitas per l’Amministrazione, relativamente al periodo aprile 2006 – agosto 2008;
a-2) € 24.238,18 pari alle maggiori somme corrisposte, dal giugno 2006 all’ottobre 2007, alla dott.ssa Ilaria Talini per garantire il servizio di pediatria di base, in sostituzione del dott. Volandri, considerata anche la difficoltà nel reperire dei medici pediatri per dare continuità al servizio stesso, e ritenuto che l’Azienda non riuscì a trovare medici specialisti pediatri disponibili a prendere in carico gli assistiti del dott. Volandri;
a-3) € 2.500,00 a titolo di danno da spese indirette di gestione per la remunerazione dell’attività svolta dai funzionari avv. Luca Cei - Direttore dell’Unità Operativa Affari Generali, Legali e Sperimentazioni Gestionali dell’Azienda sanitaria - e dal dott. Emilio C. Di Spigno - collaboratore amministrativo dell’Ufficio Affari Legali- per occuparsi della vicenda processuale del dott. Volandri “attraverso lo studio e la predisposizione degli atti diretti a tutelare le ragioni dell’Azienda”;
b) un danno all’immagine pari a € 50.000,000 per il discredito causato all’Amministrazione a seguito della diffusione della notizia delittuosa, vista la gravità del reato commesso, la posizione rivestita dall’interessato, la recidiva dello stesso ed il rilevante clamore avuto dalla vicenda.
Con memoria del 14 giugno 2012 la parte convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, vista la posizione di medico convenzionato esterno del dott. Volandri e di lavoratore autonomo dello stesso che non configurava il rapporto di servizio e non radicava la giurisdizione del magistrato contabile.
Nel merito la parte convenuta contestava le singole poste di danno: a) € 87.594,93 corrispondente alle somme corrisposte al dott. Volandri, durante gli arresti domiciliari, senza alcuna utilitas per l’Amministrazione: esse non potevano essere considerate come un danno patrimoniale cagionato all’Azienda, poiché la stessa avrebbe dovuto erogare tali somme ad altro medico per garantire l’assistenza sanitaria pediatrica di base ai pazienti che all’epoca erano iscritti presso il dott. Volandri; b) € 24.238,18 somme corrisposte, dal giugno 2006 all’ottobre 2007 alla dott.ssa Ilaria Talini per garantire il servizio di pediatria di base : neppure per queste somme, osservava il convenuto, vi sarebbe danno, atteso che l’Azienda aveva mantenuto l’utilitas del servizio ed alla dottoressa incaricata erano state corrisposte le somme spettanti ai sostituti previsti dal contratto collettivo nazionale durante il periodo di sostituzione ; c) € 2.500,00, derivanti dal costo delle ore dedicate dai due dipendenti dell’Amministrazione per tutelare le ragioni dell’Azienda: esse rappresentavano un costo ordinario per l’Amministrazione.
Infine eccessiva e non dovuta era la somma richiesta per il danno all’immagine subito dall’Amministrazione, considerata la necessità dell’onere di allegazione, a carico della Procura, delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, e considerata l’inidoneità dei titoli di quotidiani a fondare la responsabilità per danno all’immagine.
Vieppiù, osservava la parte convenuta, la riprovevolezza operava unicamente nei confronti del dott. Volandri, e non anche nei confronti della ASL, di cui il convenuto non era dipendente.
Concludeva, il legale difensore, per il difetto di giurisdizione dell’adita Corte, e per infondatezza della domanda per assenza del nesso causale, oltre alla vittoria in spese ed onorari.
Nella odierna udienza di discussione la rappresentante del Pubblico Ministero insisteva per la condanna di cui in atto di citazione, mentre la parte convenuta si rimetteva agli atti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Occorre in via preliminare esaminare il difetto di giurisdizione dell’adita Corte sollevato dall’odierno convenuto.
Questa Sezione ha avuto modo di esaminare in sede di tutela cautelare la questione (ordinanza del giudice designato n. 29 in data 26 febbraio 2009) affermando la sussistenza della giurisdizione e statuendo in siffatto modo: “secondo consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità per danno erariale, l’esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità a detto titolo, non è limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma è configurabile anche quando il soggetto, benché estraneo alla alla p.a., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell’organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. sez. un. 12 marzo 2004 n. 5163).
La giurisprudenza contabile, in doverosa sintonia con gli orientamenti del giudice di legittimità ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nella ipotesi di esercizio di attività e di svolgimento di prestazioni comunque riconducibili a pubblici servizi, senza che a ciò sia di ostacolo la natura privata del soggetto evocato in giudizio, poiché sussiste (nella specie si era in presenza di prestazioni specialistiche ambulatoriali) una relazione funzionale assimilabile al rapporto di servizio la quale è ravvisabile nella assistenza sanitaria prestata agli utenti in forza di un trasferimento di compiti da parte della azienda sanitaria locale: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Sicilia 17 gennaio 2007 n. 134”.
Ancor di recente la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito la sussistenza del magistrato contabile in materia: secondo Sez. III Centr. 13 aprile 2012 n. 296 l’inserimento, a seguito del convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale nell’organizzazione dello stesso, con specifici obblighi e vincoli diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività alle esigenze ed alle finalità dell’Amministrazione, radica la giurisdizione del magistrato contabile.
Ribadita la sussistenza della giurisdizione e passando al merito della controversia il Collegio rimarca che la commissione del fatto delittuoso è stato ormai acclarato in modo definitivo dal magistrato in sede penale.
La Corte di Cassazione (IV Sezione Penale) ha definito nella udienza del 19 aprile 2012 il giudizio ordinario con il seguente dispositivo “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”, confermando quanto statuito dai giudici di merito.
Non superabile appare il giudicato reso in sede penale nei confronti dell’odierno convenuto cfr., ex plurimis, questa Sezione 2 agosto 2010 n. 259,quanto alla sussistenza del fatto, che va inteso in senso complessivo, comprendente anche l’elemento psicologico, siccome qualificato in sede penale.
Sicché può affermarsi che la definitività della condanna in sede penale fa stato nel giudizio contabile, costituendo un invalicabile limite che si dispiega nei confronti del condannato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto ed all’affermazione che sia stato l’imputato a commetterlo (art. 651 c.p.p.: cfr.,ex plurimis, Corte conti Sez. III Centr. 20 aprile 2006 n.183, Sez. I Centr. 2 ottobre 2002 n. 336 nonché SS.RR. 17 novembre 1993 n. 920).
Confermando tale orientamento, con una recente decisione il Giudice di Legittimità (C. Cass. SS.UU. Civili 9 giugno 2011 n. 12359) ha statuito che l’art. 651 c.p.p. vincola il giudice contabile e, unitamente agli artt. 652,653 e 654, si pone come una eccezione al principio dell’autonomia e della separazione tra i giudizi penali e amministrativi; cfr. anche Cass. SS.UU. 26 gennaio 2011 n. 17.
Le testimonianze, le perizie mediche rese e l’analitica ricostruzione dei fatti rese in sede di giudizio di merito penale rendono incontrovertibile l’accertamento della fattispecie delittuosa particolarmente riprovevole.
In particolare (Corte di Appello di Firenze 11 marzo 2008 n. 911) è stato accertato che il dott. Volandri ha “accarezzato con lascivia su tutto il corpo il bambino, indugiando ripetutamente e senza motivo diagnostico sulle parti intime, baciandolo tre volte sulla bocca al termine della visita” e per rimanere solo con il minore ha cercato (inutilmente) di allontanare la madre, mandandola in farmacia a prendere dei farmaci e, al termine della visita, nel momento in cui il piccolo paziente e la mamma si accingevano ad uscire dallo studio, ha fatto in modo che il bambino rimanesse indietro e, dopo aver chiuso una porta a soffietto che separa il corridoio dall’anticamera, ha baciato per tre volte sulla bocca il bambino” .
Lo stesso dott. Volandri non ha negato di aver baciato sulla bocca il bambino, ma ha sostenuto di “averlo fatto per errore essendo piccole le dimensioni del volto”.
Sussistono, pertanto, a parere del Collegio tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, ovvero la condotta dolosa, il nesso causale ed il danno (sia diretto che all’immagine).
Occorre esaminare, pertanto, la fondatezza delle singole poste attivate dalla Procura contabile.
La richiesta di danno patrimoniale diretto pari a € 87.594,63, corrispondente alle somme corrisposta al dott. Volandri durante gli arresti domiciliari, senza alcuna utilitas per l’Amministrazione, appare fondata.
L’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 prevede che: “10. Il pediatra sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1, lett. d), conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell’allegato F del presente Accordo. 11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa”.
Il dettato normativo appare del tutto chiaro: la normativa ha garantito all’imputato, in forza del principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, di ricevere il compenso in denaro, ma ha in seguito previsto l’azione di rivalsa nell’ipotesi di riconoscimento definitivo di colpevolezza.
Sicché legittimamente la Procura Erariale, in quanto soggetto legittimato in via esclusiva alla tutela giudiziale del diritto risarcitorio derivante all’Erario, ha esercitato l’azione di rivalsa: cfr. Sez. III Centr. 4 gennaio 2012 n. 7.
Appare fondata anche la richiesta di € 24.238,18 corrispondenti alle maggiori somme corrisposte, dal giugno 2006 all’ottobre 2007, alla dott.ssa Ilaria Talini per garantire il servizio di pediatria di base in sostituzione del dott. Volandri, ritenuta la difficoltà nel reperire medici pediatri per dare continuità al servizio stesso, e ritenuto che l’Azienda non riuscì a trovare medici specialisti pediatri disponibili a prendere in carico gli assistiti del dott. Volandri.
La somma corrisposta, siccome si evince dalla nota prot. n. 5988 del 30 settembre 2008 del Responsabile dell’U.O. Affari Generali, Legali e Sperimentazioni Gestionali della Azienda Sanitaria 6 di Livorno non concerne il costo del servizio di pediatria che l’Amministrazione avrebbe dovuto sostenere in ogni caso, siccome deduce il convenuto, ma una maggiore somma, un maggiore importo sostenuto dall’Amministrazione, vista l’indisponibilità degli altri pediatri di libera scelta a sostituire il dott. Volandri (se non percependo interamente le somme a questo spettanti, mentre ordinariamente il sostituto viene pagato soltanto con le quote dovute in base al numero degli assistiti, senza altre voci di stipendio) e ritenuta la situazione di grave emergenza venutasi a creare in conseguenza degli arresti domiciliari del dott. Volandri.
Appare, di converso, priva di fondamento la posta, pari a € 2.500,00 derivante da spese indirette di gestione sostenute per remunerare l’attività svolta dai funzionari avv. Luca Cei e dott. Emilio Di Spigno per lo studio delle questioni processuali del dott. Volandri e per l’accertamento e lo studio degli atti volti a tutelare le pretese dell’azienda.
Appare fondata la deduzione del legale difensore della parte convenuta secondo cui tale attività rientra nello svolgimento dei compiti propri dei dipendenti pubblici, non costituendo, osserva il Collegio, ogni attività accertativa e di indagine un costo autonomo ed aggiuntivo fonte di danno per l’Amministrazione.
Appare, di converso, fondato il danno all’immagine prospettato dalla Procura.
Nella specie il comportamento del convenuto (peraltro recidivo) appare incontestabilmente ed inequivocabilmente contrario ai propri doveri d’ufficio e appare idoneo a diffondere nell’opinione pubblica un senso di sfiducia nell’azione dei pubblici servizi, ed in particolare di chi è preposto alla erogazione di un servizio fondamentale e delicatissimo e che attiene ad un diritto fondamentale della personalità, quale quello dell’assistenza sanitaria dei minori.
La risonanza della vicenda sugli organi di informazione appare evidente dagli articoli di stampa depositati in atti .
In tema di danno all’immagine la giurisprudenza contabile (cfr. 1/2011/QM e 10/QM/2003) ha statuito che l’immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni – valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, e che il danno all’immagine dell’Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante: cfr. anche questa Sezione 2 agosto 2010 n. 259.
Con efficaci e convincenti argomentazioni la III Centr. 9 aprile 2009 n. 143 ha affermato che, a fronte della intervenuta lesione dell’immagine pubblica, negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di “appartenenza” alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato apparato e degli altri enti, e specialmente degli enti territoriali (quali enti “esponenziali” della collettività residente nel territorio nell’ambito dei quali si incardinano le Aziende Sanitarie) tra “le più rilevanti formazioni sociali nella quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 della Costituzione. Il recupero di tali sentimenti e, con essi, il recupero dell’immagine pubblica è essenziale per l’esistenza stessa della Pubblica Amministrazione e impongono di intervenire per ridurre, in via preventiva, ed eliminare, in via successiva, i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio danni che sono ascrivibili alla categoria del danno patrimoniale:cfr. anche Sez. I Centr. 14 luglio 2011 n. 323, Sez. II Centr. 22 novembre 2011 n. 615 e Sez. III Centr. 12 dicembre 2011 n. 850, nonché questa Sezione 21 giugno 2012 n. 332.
Va, pertanto, condannato per l’intero danno all’immagine il convenuto.
Conseguenza logica del discorso è la domanda attorea va parzialmente accolta e che il dott. Cesare Volandri va condannato globalmente alla somma di € 161.532,81 a favore dell’erario dell’Azienda Sanitaria 6 di Livorno.
Con decorrenza dal pagamento delle singole poste (somme corrisposte al dott. Volandri durante gli arresti domiciliari, somme corrisposte dal giugno 2006 all’ottobre 2007 alla dott.ssa Ilaria Talini) e dalla data dall’ultimo articolo giornalistico in atti al fine del danno all’immagine - 28 marzo 2008 in “La Nazione” -, è altresì dovuta in conformità all’indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in € . 1282,02.=(Euro milleduecentottantadue/02.=).
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del dott. Cesare Volandri, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
a) condanna il dott. Cesare Volandri al pagamento di € 161.532,81 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
b) le spese processuali seguono la soccombenza e sono quantificate in € 1282,02.=(Euro milleduecentottantadue/02.=)
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2012.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to A. BAX F.to F. PEZZELLA
Depositata in Segreteria il 30 OTTOBRE 2012
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