Gioco
Alcol ai minori, primo sì al divieto
La Camera vara il decreto salute, la parola passa al Senato. Per l’acquisto servirà un documento, previste multe pesanti
Il primo dado è tratto. Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni è parte ufficiale del decreto sanità che proprio ieri, a metà giornata, ha ricevuto il via libera della Camera dei deputati. Resta adesso lo scoglio del Senato, ma si può guardare con discreta fiducia all'adozione di una serie di norme che ci allineano all'Europa e sul quale Il Tirreno si è speso con notevole impegno negli ultimi mesi: cinquemila firme raccolte attraverso il sito del giornale, oltre mille mail spedite dal direttore Roberto Bernabò a tutti i deputati e senatori, la decisione finale di inserire un emendamento nel primo provvedimento disponibile, appunto quello che riguarda la salute pubblica toccando temi delicati ed a rischio di condizionamento di importanti lobby, come i limiti sul fumo o quelli legati al gioco d'azzardo. Il tutto accompagnato da numerosi servizi, comprese prove “dal vivo” di possibilità di acquisto, con una ragazza minorenne che è riuscita a fare consistenti rifornimenti semplicemente passando da un supermercato all'altro.

Le nuove regole. Dunque, cosa accadrà a questo punto? È bene chiarire subito che, trattandosi di un decreto legge emanato dal consiglio dei ministri, è già in vigore per tutta la sua versione originale. Ma, visto che l'intera tematica alcol è stata introdotta con una modifica sostenuta con forza dallo stesso ministro della salute Renato Balduzzi, su questo punto bisognerà aspettare l'approvazione definitiva, quella appunto del Senato, che dovrà avvenire entro il prossimo 12 novembre.
Le regole (che riportiamo anche nella grafica) alla fine sono essenziali, ma potenzialmente molto efficaci. Il testo, che se approvato diventerà l’articolo 14 ter della legge, sostiene che chiunque venda bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta; salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma se il fatto è commesso più di una volta la sanzione diventa da 500 a 2mila euro con la sospensione per tre mesi dell’attività.
Ma è contemplato anche il caso, sempre più diffuso, dei distributori automatici: la stessa pena pecuniaria (dai 250 ai mille euro) si applica a chi effettua la vendita attraverso distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici mediante lettura ottica dei documenti, a meno che non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare i relativi dati anagrafici. In quest’ultimo caso, se il fatto è commesso più di una volta, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria molto più salata, visto che parte da mille euro ed arriva a quota 25mila, ma con la contemporanea sospensione per tre mesi dell’attività.
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