Remi, caso Mannucci: confermata la squalifica
La commissione d’appello presieduta da Canaccini non dà ragione al vogatore ma riduce lo stop previsto dal giudice unico: potrà rientrare a giugno 2013
LIVORNO. È deciso: Filippo Mannucci, se anche lo volesse, non potrebbe partecipare al Palio marinaro che si correrà l’8 luglio davanti alla Terrazza Mascagni. La commissione d’appello presieduta dall’ex dirigente del Comune, Fabio Canaccini, ha infatti confermato la squalifica arrivata nel mondo del Palio dopo quella che nell’agosto del 2009 gli era stata comminata per doping dalla federazione internazionale di canottaggio.
Appresa la notizia di quella squalifica (solo nel 2011) il giudice unico delle gare remiere, Luciano Chirici, aveva deciso per altri due anni di stop, questa volta, appunto, nel mondo del remo livornese. Decisione dettata dal fatto che il canottiere, nei mesi in cui aveva scontato la squalifica nel circuito federale, aveva vogato con l’armo vincente del Venezia, dove gli atleti non hanno la tessera federale, ma il cartellino della Uisp.
Chirici aveva rifilato a Mannucci uno stop di due anni (tutto il 2012 e tutto il 2013) e il vogatore aveva presentato ricorso il 9 marzo, chiedendo l’annullamento della sentenza o l’applicazione di una sanzione di minore entità.
La commissione d’appello si è riunita dopo un periodo di “limbo” e un cambio al vertice (oggi ne fanno parte Fabio Canaccini, Edoardo Nicoletti e Leonardo Capone). Nelle ultime settimane ha esaminato gli atti e ascoltato Mannucci, che ha chiesto di potersi difendere alla presenza del suo avvocato. Alla fine, il 21 giugno, ha emesso la sentenza già inviata al diretto interessato. La squalifica è confermata, ma in parte ridotta: Mannucci, se lo vorrà, potrà rientrare solo dopo il 30 maggio del 2013, giusto in tempo per il trittico (Ris’iatori, Barontini e Palio).
Nella sentenza i commissari giudicano «ininfluente, ai fini della squalifica comminata, il fatto che Mannucci abbia subito l’esclusione per due anni dalle attività nazionali e internazionali federali a seguito di accertato uso di sostanze dopanti, in quanto il fatto non è avvenuto in occasione di gare remiere controllate e gestite dal Car, anche se le stesse carte del Car vietano l'uso di sostanze dopanti, i cui controlli dovrebbero essere effettuati proprio per dare seguito ai principi richiamati nei regolamenti». Sottolineano però che «la squalifica comunque crea un primo presupposto del venir meno delle condizioni di condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine sancite dall'articolo 4.1 delle carte del Car, il cui senso è quello di dimostrare agli altri vogatori, i giovani in particolare, e la città tutta, il possesso di una moralità, correttezza, integrità e onestà che siano di esempio».
Nella sentenza si aggiunge che è «assolutamente da sanzionare, il fatto che Mannucci, abbia taciuto, a un anno di distanza dalla squalifica per uso di doping e in piena vigenza della stessa, il fatto che era squalificato e che ciò gli impediva di tesserarsi per la Uisp (articolo 2.8) in quanto per esso - quale Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni - vigono le stesse norme delle federazioni sia in merito al doping che al tesseramento».
I commissari sottolineano che Mannucci avrebbe dovuto, nei tempi e modi opportuni (anche in modo riservato, sebbene ormai la decisione fosse pubblicata sui siti federali e quindi di dominio pubblico), comunicare la squalifica alla cantina del Venezia, che a quel punto «non avrebbe dovuto procedere al tesseramento».
La commissione ha comunque considerato la «la buona fede - in parte - dell'interessato, che tendeva a tutelare la propria immagine di campione», decidendo quindi per una riduzione dello stop. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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