Lutto
Via la casa popolare, ma è cassintegrato
Il Tar restituisce l’alloggio e bacchetta il Comune: fare accertamenti più approfonditi sul reddito
LIVORNO. Il Comune gli aveva tolto la casa popolare che divideva con la nonna «perché il reddito familiare aveva superato il tetto massimo consentito dalla legge». A distanza di un anno e mezzo il Tar gli ha restituito l’alloggio bacchettando l’amministrazione che non si era accorta che tra il 2009 e il 2010 l’inquilino era finito in cassa integrazione.
La caccia del Comune ai furbetti con la casa popolare e un super reddito, almeno per questa volta, si è rivelato un flop. Anzi, nella sentenza pubblicata lunedì, con la quale il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei due inquilini «sfrattati ingiustamente» da un appartamento di viale del Risorgimento, bacchetta il Comune:«Nella specie – scrivono – l’amministrazione ha del tutto trascurato di estendere il proprio esame», non effettuando approfondimenti che «avrebbero dovuto imporre un giudizio di ben maggiore accortezza. Il riferimento – si legge nella sentenza – è in particolare alle mutate condizioni» di lavoro di uno degli inquilini.
È il 7 dicembre del 2010 quando il Comune dichiara la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio in un appartamento dove vivono l’assegnataria, Lina Canessa, e il nipote Nicola Suggi. Circa un mese prima, il 18 novembre, era stata la Commissione Comunale assegnazione alloggi a dare parere favorevole alla decadenza. Il motivo è che il reddito del nucleo familiare avrebbe superato, per due anni consecutivi, molto probabilmente tra il 2007 e il 2008, il tetto stabilito dalla legge regionale.
A questo punto i due inquilini impugnano la decisione e attraverso il loro legale, l’avvocato Andrea Morini, fanno ricorso al Tar di Firenze e in un primo momento ottengono la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Da parte loro, i legali del Comune fanno tutto quello che è nelle loro possibilità per ostacolare il procedimento. In un primo momento, infatti, si oppongono ottenendo nell’aprile dello scorso anno la misura cautelare richiesta. Anche nella discussione del caso gli avvocati dell’amministrazione cercano di far cadere le ragioni degli (ex) inquilini.
Due i punti contestati nei confronti dei ricorrenti: il difetto di giurisdizione del Tribunale e la mancanza di diritto da parte del nipote di costituirsi nel procedimento non essendo l’intestatario dell’alloggio popolare. Il 24 gennaio è arrivata la sentenza della Corte che ha accolto il ricorso perché il Comune «ha omesso le valutazioni imposte dalla legge». (f.l.)
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