Gioco
Dopo 30 anni causa per 800 livornesi
Chiesero il rimborso dell’Irpef per la liquidazione percepita tra il 1970 e il 1980, il terzo grado di giudizio va in scena ora
LIVORNO. Galeotta fu una legge di 27 anni fa: la 482/85. Ma galeotti furono soprattutto i patronati, che in quegli anni assistettero migliaia di livornesi che stavano andando in pensione oppure c’erano appena andati, nella compilazione a raffica di altrettanti ricorsi contro l’intendenza di finanza. Obiettivo il rimborso delle ritenute Irpef effettuate dal datore di lavoro sull’indennità di fine rapporto, cioè sulla liquidazione.
Con la conseguenza che in tanti - tutti quelli che rispettarono la tempistica della legge 482, che prevedeva 18 mesi per la presentazione dell’istanza - rividero (seppur con varie disavventure raccontate dalle cronache dell’epoca) i soldi che gli erano stati ingiustamente prelevati. Ma altrettanti presentarono domande di rimborso fuori dai tempi massimi, ottenendo però giudizi diversi da parte della giustizia tributaria di prima e seconda istanza e rimanendo in attesa del terzo grado per quasi tre decenni. Fino a questi giorni quando è arrivata nelle case di 800 famiglie livornesi una cartolina gialla in cui si comunicava la riapertura di pratiche iniziate una vita fa, negli anni dei mondiali ’82, di Pertini e della prima missione in Libano dell’Italia. E si convocavano i pensionati di inizio anni Ottanta - oggi novantenni - e molto spesso i loro eredi all’udienza finale presso la commissione tributaria regionale di Firenze, trasformata dal 2008, a causa dei mille problemi della giustizia fiscale, da ente giudicante di secondo grado a ente giudicante di terzo grado al posto della commissione tributaria centrale.
La moda del ricorso. La storia inizia trent’anni fa e oltre. Erano i primi anni Ottanta e tra molti neopensionati si diffuse la speranza di poter riavere la somma di Irpef che era stata detratta dalla liquidazione, sulla base di una convinzione giuridica in voga in quei tempi riguardante la natura previdenziale e non retributiva della liquidazione che dunque non sarebbe stata soggetta ad imposta. A migliaia proposero in fogli precompilati dai vari patronati e sindacati la domanda di rimborso all’intendenza di finanza, richiedendo la restituzione di cifre che andavano dalle 500mila lire al milione e mezzo. Roba che all’epoca corrispondeva almeno ad uno stipendio. L’intendenza non rispose e partì la seconda fase della richiesta: il ricorso alla commissione tributaria di primo grado. Che spesso bocciò le istanze ribandendo il carattere retributivo dell’indennità di fine rapporto e rifacendosi - dal 1984 in poi - a un’ordinanza della Corte Costituzionale (la 179 del 20 giugno ’84) in cui si respingeva la tesi dell’intassabilità dell’indennità.
Secondo round. Come in ogni partita che si rispetti i pensionati di allora giocarono anche il match di ritorno. E spesso lo vinsero. Perché il 26 settembre 1985 il Parlamento varò la legge 482 dal titolo emblematico: "Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto”. E una sentenza della Cassazione dell’anno successivo stabilì che la norma venisse applicata anche ai giudizi in corso, andando dunque a coinvolgere tutti i pensionati che non sulla base di quella legge ma su una convinzione giuridica in voga a inizio anni Ottanta avevano presentato domanda di rimborso, senza badare troppo quanto tempo dopo aver percepito la liquidazione.
Tutti questi, dopo aver visto rigettarsi l’istanza dal primo grado, videro applicata in appello dalla commissione tributaria di secondo grado la nuova disposizione. Che di fatto mutava i criteri di determinazione della base imponibile e della relativa aliquota. Annullando, o quasi la ritenuta Irpef, dalla liquidazione.
Chiaramente i pensionati che cessarono il loro rapporto lavorativo negli anni successivi alla 482 o anche precedenti (ma compilando la domanda nei 18 mesi successivi all’incasso della liquidazione) riuscirono a sfruttare la nuova norma. Gli altri, quelli che avevano avuto ragione dalla commissione tributaria di secondo grado ma che non avevano presentato la domanda nei tempi giusti videro lo stato ricorrere contro la decisione e sospendere il pagamento. «Perché - spiegava l’intendenza - l’applicabilità ai giudizi in corso della legge 482/85 deve essere meglio puntualizzata». E lei stessa continuava sottolineando che l’efficacia retroattiva del più favorevole trattamento tributario era consentita escluvamente nel caso in cui l’istanza di rimborso fosse prodotta appunto nel termine di 18 mesi dalla percezione delle indennità medesime.
Terzo grado. Ma per dare ragione all’intendeza o ai pensionati serviva un terzo grado di giudizio. Cioè la commissione tributaria centrale. Che però con legge del 1992, entrata in vigore nel 1996 venne soppressa, con la clausola di continuare a funzionare ancora fino ad esaurimento delle liti in pendenza, comprese dunque quelle di molti pensionati livornesi. L’obiettivo non fu raggiunto, tanto che nel 2008 la commissione tributaria centrale era ancora in vita e aveva qualcosa come 301.677 liti pendenti. L’organismo venne così diviso in 152 collegi presso le commissioni tributarie regionali per snellire un lavoro che non sarebbe mai riuscito a portare a termine.
Le commissioni regionali da allora ripresero in mano anche i fascicoli ormai polverosi delle pendenze sulla liquidazione e dalla fine dell’anno scorso hanno riaperto le pratiche. Inviando a 800 livornesi, tra novantenni ed eredi di quei neopensionati degli anni Ottanta, la comunicazione della riapertura della pratica. E iniziando una serie di udienze fotocopia con sentenze fotocopia: tutti i collegi fiorentini infatti hanno finora sempre dato ragione all’intendenza di finanza, ora diventata agenzia delle entrate, accogliendo il ricorso dello stato e respingendo il rimborso delle somme Irpef trattenute dalle liquidazioni tra gli anni Settanta e Ottanta. Quel milione circa di trent’anni fa che oggi tra rivalutazione e interessi sarebbe quantomeno triplicato. Solo un collegio (sui 10 operanti a Firenze) sta dando torto allo stato e ordinando il rimborso. Ma neanche in quel caso l’agenzia delle entrate paga: per questo tipo di liti è infatti previsto un quarto grado in cassazione. Al quale chiaramente lo stato ricorre.
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