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Cardosi, il Tar dice no al ritorno tra i vigili
LIVORNO Il Tribunale amministrativo dice «no» al ritorno di Gianpaolo Cardosi, 70 anni, nella polizia municipale e respinge anche la richiesta di risarcimento di oltre mezzo milione di euro...
LIVORNO
Il Tribunale amministrativo dice «no» al ritorno di Gianpaolo Cardosi, 70 anni, nella polizia municipale e respinge anche la richiesta di risarcimento di oltre mezzo milione di euro presentata dall’avvocato dell’ex vigile capellone alla Corte.
Così a distanza di trentadue anni dal licenziamento, avvenuto nel 1980, la speranza di Cardosi di essere reintegrato dal Comune è appesa alla decisione del Consiglio di Stato. Scrivono al termine della sentenza pubblicata ieri ma discussa in camera di consiglio lo scorso 18 gennaio i tre giudici. «La pretesa avanzata dal ricorrente ai fini della sua riammissione in servizio da parte del Comune di Livorno è priva del necessario fondamento normativo».
Ma per capire più a fondo i motivi della decisione è necessario ripercorrere la vicenda che ha portato alla sospensione del Cardosi. A partire dalla sentenza di primo grado, siamo nel 1981, quando è stato condannato a sei mesi di reclusione per furto aggravato dal tribunale di Livorno. Diciotto anni dopo arriva l’assoluzione, siamo nel 1998, davanti alla Corte d’Appello di Bologna «per non aver commesso il fatto». È qui che inizia la guerra di Cardoni per riavere il suo posto.
Al centro della sentenza del Tar, oltre al rimpallo di responsabilità tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria, c’è il contratto di lavoro che legava l’ex vigile al Comune quando venne assunto, nel 1968. Fosse ancora in valido il vecchio regolamento Cardosi avrebbe diritto ad essere riammesso. Ma qui entra in campo un cavillo. Dal luglio del 1995 è «venuto meno il collegamento tra la disciplina del personale degli Enti locali e quella del personale statale che risulta non applicabile».
Leggendo la sentenza si percepisce come il rifiuto di Cardosi di rientrare in Comune sotto in un’altra veste nel 1999 possa aver influenzato i giudici. «Gli atti dell’amministrazione – scrivono – sono chiaramente funzionali a trovare una soluzione transattiva, ma non possono costituire il presupposto su cui fondare un obbligo di riassunzione privo di basi normative».
C’è poi un ultimo elemento che completa il quadro e riguarda la sua salute. «Il soggetto – concludono– risulta invalido al 100% e titolare di una pensione di invalidità e il certificato di dell’Asl per quanto non confermativo dell’idoneità del signor Cardosi, non risolve comunque i dubbi circa la sua piena idoneità». (f.l.)
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