Il Tirreno

Livorno

Da Livorno alla Corte Ue intrigo internazionale sulle scommesse sportive

Federico Lazzotti
<strong>SCOMMESSE </strong>Tra il febbraio e l’aprile 2010 sei livornesi hanno chiesto di aprire un punto per la raccolta di puntate per conto di una società austriaca
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SCOMMESSE Tra il febbraio e l’aprile 2010 sei livornesi hanno chiesto di aprire un punto per la raccolta di puntate per conto di una società austriaca

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LIVORNO. La Questura "non copre la puntata" e Livorno finisce al centro di una battaglia legale internazionale per la raccolta delle scommesse sportive. Una guerra nella quale vengono tirati in ballo i principi costituzionali della libertà di iniziativa economica, uguaglianza e non discriminazione, le fondamenta del libero mercato e la presunta violazione del mutuo riconoscimento fra Stati membri. Tanto che la questione, passata per il tribunale amministrativo di Firenze, sta per sbarcare davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.  Di mezzo ci sono sei cittadini livornesi che si sono visti rifiutare, tra il febbraio e l'aprile 2010, l'autorizzazione necessaria per aprire una sala scommesse per conto di una società straniera, la Goldbet, dalla quale i clienti avrebbero potuto inviare la loro puntata sull'evento. Poi c'è un oridinamento nazionale «poco chiaro», che ha costretto, visti alcuni precedenti, il tribunale amministrativo di Firenze a passare la palla ai colleghi lussemburghesi per cercare di fare chiarezza e mettere la parola fine sulla questione.  Ad innescare l'intrigo internazionale i provvedimenti del Questore di Livorno che davanti alle richieste presentate in circa due mesi da Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti e Gabriele Livi di aprire un punto di raccolta scommesse sugli eventi sportivi ha risposto «picche» sostenendo che «in Italia l'attività è assoggetata obbligatoriamente ed indiscindibilmente ad un regime concessorio». Tradotto significa che - come ricorda il testo unico - per raccogliere le puntate nel nostro Paese è necessario avere l'ok del ministero. Ecco perché in alcune delle cause figura, come «parte lesa» anche la Snai spa, «società concessoria dello Stato per la raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici, nonché fornitrice dei servizi telemetaci ad alto contenuto tecnologico oer la raccolta e la gestione delle scommesse ippiche, sportive e concorsi pronostici».  I legali dei sei ricorrenti, nella copiosa documentazione spedita al tribunale fiorentino che ha discusso la causa alcune settimane fa e ora in partenza per il Lussemburgo, hanno da un lato ripercorso l'iter amministrativo compiuto dai loro assistiti e dall'altro spiegato le motivazioni per le quali la decisione di rifiutare la licenza violerebbe i principi europei.  Al centro del ricorso i ricorrenti evidenziano come la "Goldbet Sportwetten Gmbh" sia «una società con sede in Austria, iscritta regolarmente alla Camera di Commercio di Innsbruck e presente come bookmaker autorizzato in vari Paesi del mondo. Il ruolo dei sei livornesi - spiegano i loro legali - sarebbe quello di mettere in contatto lo scommettitore con il bookmaker straniero.  «Il servizio offerto - aggiungono - è solo quello di offrire ai clienti la connessione e la trasmissione dati al fine di favorire l'inoltro al bookmaker della proposta di giocata proveninete dal singolo scommettitote». Un centro elaborazione dati - è la tesi degli avvocato - e dunque non un intermediario, giacché non ha alcun potere di accettare la scommessa e non assume nessun rischio circa la giocata proposta dal singolo ed accettata dal bookmaker: elementi, questi, che differenziano nettamente la sua posizione da quella del titolare di un'agenzia di scommesse.  Tutte queste argomentazioni, e le recenti decisioni prese su casi simili da parte dai tribunali amministrativi di altre regioni come l'Emilia Romagna e la Sicilia, hanno suggerito al Collegio del tribunale fiorentino di sospendere il giudizio al fine di «richiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione una decisione in ordine alla compatibiloità comunitaria della normativa nazionale invocata dalla pubblica amministrazione come impeditiva al fine di accogliere le istanze degli interessati».

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