Spinelli si prende la rivincita
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Mario Spinelli per tanti anni primario di ortopedia dellospedale «Sospensione illegittima»: Asl battuta anche nel secondo grado
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LIVORNO. Non c'era nessuna valida ragione per sospendere dal servizio il primario di ortopedia Mario Spinelli. Lo aveva sentenziato il giudice del lavoro, Jacqueline Magi, accogliendo il ricorso del medico contro il provvedimento di sospensione che gli era stato inflitto dall'Asl il 7 ottobre 2010. E lo conferma adesso il tribunale. Con la seconda e definitiva pronuncia, il 19 aprile la giustizia ha respinto il reclamo presentato dall'azienda sanitaria contro il reintegro deciso dal giudice di primo grado. Spinelli, che un mese fa si è dimesso dall'ospedale per incompatibilità con la dirigenza dell'azienda - elencando 14 motivi di «giusta causa» - si gode la rivincita, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta penale che lo coinvolge per fatti in parte analoghi, inchiesta effettuata dai Nasi su delega della Procura. L'Asl aveva motivato la sospensione del primario con «gravissime mancanze». Anzitutto aveva ravvisato «l'assenza totale delle etichette traccianti il materiale impiantato in ben 109 cartelle cliniche, schede di dimissione e registri operatori». In altre 21 cartelle, aveva detto l'Asl, «c'era tracciabilità, ma gli elementi riportati nella cartella non erano completamente sovrapponibili o per eccesso o per difetto rispetto a quanto elencato nell'ordine da contratto o in economia». L'Asl aveva segnalato anche che «5 cartelle cliniche descrivono interventi che non trovano corrispondenza nei registri operatori e o nella cartella clinica». E infine «gravi irregolarità nella compilazione dei registri operatori». Spinelli si era opposto alla sospensione e il giudice Magi lo aveva reintegrato al lavoro, ritenendo infondate le contestazioni mosse al primario. Ma l'Asl ha insistito, con un reclamo di 49 pagine, e Spinelli ha proposto appello incidentale. L'ultimo round è andato in scena nell'udienza del 12 aprile. Il collegio (presidente Carlo Cardi, a latere Emilia Grassi e Franco Pastorelli) nella camera di consiglio del 19 ha deciso di respingere il reclamo dell'Asl. Il tribunale afferma che «la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione si applica per comportamento negligente o omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche da cui sia derivato un danno per l'azienda o per terzi», così come prevede il contratto della dirigenza Asl. Orbene, per il tribunale «non vi è nessuna prova di danni meramente ipotetici che abbiano potuto subire terzi, non avendo la Asl indicato in alcun modo pazienti che abbiano avanzato richiesta risarcitoria. Nè può dirsi che il danno possa essere ravvisato nelle somme spese dall'Asl per la conservazione delle cartelle cliniche», tesi sostenuta dall'azienda nel reclamo, «essendo tali esborsi indipendenti e non conseguenti ai comportamenti per cui è causa». «Deve essere quindi ritenuta l'illegittimità della sanzione poichè essa poteva essere irrogata alla luce della previsione del contratto nazionale di lavoro». Peraltro «la forzata sospensione dell'attività chirurgica per il lungo periodo corrispondente alla sanzione avrebbe potuto comportare a Spinelli un danno grave e irreparabile ledendo la concreta professionalità acquisita».
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